IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5  dicembre  1997,  n.  430,
recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e della programmazione
economica e riordino delle competenze del Comitato  interministeriale
per la programmazione economica, a norma dell'art. 7  della  legge  3
aprile 1997, n. 94», che individua le funzioni  svolte  dal  Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito
degli indirizzi fissati dal Governo, sulla  base  di  proposte  delle
amministrazioni competenti per materia, e  che,  in  particolare,  al
comma 1, lettera a), prevede che il Comitato interministeriale per la
programmazione economica, tra l'altro, definisce le linee di politica
economica  da  perseguire  in   ambito   nazionale,   comunitario   e
internazionale; 
  Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
143, recante «Disposizioni in materia di commercio  con  l'estero,  a
norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59», che attribuisce al Comitato interministeriale per
la programmazione economica il compito di definire  con  delibera  le
operazioni  e  le  categorie  di   rischi   assicurabili   da   parte
dell'Istituto per i servizi assicurativi del  commercio  estero  (ora
Sace S.p.a.), su proposta del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica (ora Ministero dell'economia  e  delle
finanze), di concerto con il Ministero  del  commercio  con  l'estero
(ora Ministero dello sviluppo economico), tenendo anche  conto  degli
accordi internazionali, nonche' della  normativa  e  degli  indirizzi
dell'Unione europea in  materia  di  privatizzazione  dei  rischi  di
mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari  di  assicurazione
dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato; 
  Visto altresi' l'art. 8, comma 1,  secondo  periodo,  del  predetto
decreto legislativo n. 143/1998, il quale dispone  che  la  legge  di
approvazione del bilancio dello  Stato  definisce  i  limiti  globali
degli impegni assumibili in garanzia ai sensi del  predetto  art.  2,
distintamente per le garanzie  di  durata  inferiore  e  superiore  a
ventiquattro mesi; 
  Visto l'art. 5, comma 1, dello statuto di Sace S.p.a. che  prevede,
tra l'altro, che le attivita' che beneficiano  della  garanzia  dello
Stato sono soggette alle delibere del Comitato interministeriale  per
la programmazione economica ai sensi degli articoli 2, comma 3, e  8,
comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998; 
  Vista la  direttiva  98/29/CE  del  7  maggio  1998  del  Consiglio
dell'Unione  europea  relativa  all'armonizzazione  delle  principali
disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione
per operazioni garantite a medio e lungo termine; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio  2000,
n. 95, recante «Attuazione della direttiva  98/29/CE  in  materia  di
assicurazione  dei  crediti  all'esportazione   per   le   operazioni
garantite a medio e lungo termine», che ribadisce che le operazioni e
le categorie di rischi assicurabili da Sace S.p.a. sono definite  con
delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto  legislativo  n.
143 del 1998; 
  Visto l'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che prevede, tra
l'altro, che gli impegni assunti da  Sace  S.p.a.  nello  svolgimento
dell'attivita' assicurativa di cui al medesimo comma  sono  garantiti
dallo Stato nei limiti  indicati  dalla  legge  di  approvazione  del
bilancio  dello  Stato  distintamente  per  le  garanzie  di   durata
inferiore e superiore a ventiquattro mesi; 
  Visto l'art. 11-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,
recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per  lo
sviluppo  economico,  sociale   e   territoriale»   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che una
quota parte dei limiti degli  impegni  assicurativi  assistiti  dalla
garanzia  dello  Stato  indicati  dalla  legge  di  approvazione  del
bilancio dello Stato possa essere  riservata  all'attivita'  indicata
nel comma 2, e in particolare alle garanzie e coperture  assicurative
in relazione a  finanziamenti,  prestiti  obbligazionari,  titoli  di
debito  ed  altri  strumenti  finanziari  connessi  al  processo   di
internazionalizzazione delle imprese italiane; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea agli Stati  membri
sull'applicazione  degli  articoli  107  e  108  del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  all'assicurazione  del   credito
all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01); 
  Visto il regolamento delegato  UE  n.  727/2013  della  Commissione
europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del  regolamento
UE n. 1233/2011 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  relativo
all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti  all'esportazione
che beneficiano di sostegno pubblico; 
  Visto  l'art.  6,  comma  9-bis,  del  predetto  decreto-legge   n.
269/2003, introdotto dall'art. 32 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
116, il quale prevede: (i) che la garanzia dello Stato per rischi non
di mercato  puo'  operare  in  favore  di  Sace  S.p.a.  rispetto  ad
operazioni riguardanti settori  strategici  per  l'economia  italiana
ovvero societa'  di  rilevante  interesse  nazionale  in  termini  di
livelli occupazionali, di entita' di fatturato o di ricadute  per  il
sistema economico produttivo del Paese in  grado  di  determinare  in
capo a Sace S.p.a. elevati rischi  di  concentrazione  verso  singole
controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di  destinazione;
(ii) che in tal caso la garanzia dello Stato  opera  a  copertura  di
eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare
massimo di capacita', compatibile con i limiti globali degli  impegni
assumibili in  garanzia;  (iii)  che  e'  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  un  fondo  a
copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi  del  predetto
comma 9-bis (di seguito: «Fondo»); 
  Visto, altresi', l'art. 6, comma 9-ter, del predetto  decreto-legge
n. 269/2003, anch'esso introdotto dall'art. 32 del  decreto-legge  n.
91 del 2014, il quale prevede, tra  l'altro:  (i)  che  il  Ministero
dell'economia e delle finanze stipula con Sace S.p.a. uno  schema  di
convenzione che disciplina lo svolgimento dell'attivita' assicurativa
per rischi non di mercato di cui ai commi 9 e 9-bis, e specificamente
il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi  i
parametri per la determinazione della concentrazione del rischio,  la
ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri  di
quantificazione  del  premio  riconosciuto  allo  Stato,  nonche'  il
livello minimo di patrimonializzazione che Sace S.p.a. e'  tenuta  ad
assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi  criteri  di
misurazione; (ii) che la convenzione ha una  durata  di  dieci  anni;
(iii) che lo schema di  convenzione  e'  approvato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
novembre 2014, che ha, per le finalita' di cui al  predetto  art.  6,
comma 9-bis: (i) individuato  i  settori  strategici  per  l'economia
italiana e stabilito che i predetti settori possono essere modificati
e/o integrati con delibere assunte dal Comitato interministeriale per
la programmazione economica; (ii) definito la disciplina  del  Fondo;
(iii) istituito un Comitato con  compiti,  tra  l'altro,  di  analisi
delle risultanze relative al portafoglio in essere di Sace S.p.a., di
proposta e di controllo (di seguito: «Comitato di monitoraggio»); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
novembre 2014 di approvazione della Convenzione stipulata ai sensi  e
per  gli  effetti  dell'art.  6,  commi  9,  9-bis   e   9-ter,   del
decreto-legge n. 269 del 2003 tra il Ministero dell'economia e  delle
finanze  -  Dipartimento  del  Tesoro  e  Sace  S.p.a.  (di  seguito:
«Convenzione»),  che   disciplina   lo   svolgimento   dell'attivita'
assicurativa per i rischi non di mercato di cui al predetto art. 6 e,
specificamente, il funzionamento  della  garanzia  di  cui  al  comma
9-bis,  ivi  inclusi  i  parametri  per   la   determinazione   della
concentrazione del  rischio,  la  ripartizione  dei  rischi  e  delle
relative remunerazioni,  i  criteri  di  quantificazione  del  premio
riconosciuto   allo   Stato   nonche'   il    livello    minimo    di
patrimonializzazione che Sace S.p.a.  e'  tenuta  ad  assicurare  per
poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione; 
  Visto l'art. 7.6 della Convenzione che prevede, da un lato, che  il
Comitato  di  monitoraggio  approva  le  «soglie  di  attivazione»  e
determina la portata massima  dell'insieme  degli  impegni  a  carico
dello  Stato  rispetto  alle   variabili   controparte,   gruppo   di
controparti connesse, settore e paese  -  limiti  che,  salvo  quanto
previsto dall'art. 7.8 della medesima Convenzione, restano validi per
l'intera annualita' successiva e, dall'altro, che la portata  massima
dell'esposizione a carico dello Stato non puo' in ogni caso  superare
per le variabili settore e paese la  quota  percentuale  massima  sul
portafoglio del 70% (settanta per cento) rispetto alla quota ritenuta
da Sace S.p.a. e per la variabile Controparte  la  quota  percentuale
massima sul portafoglio del 100%  (cento  per  cento)  rispetto  alla
quota ritenuta da Sace S.p.a.; 
  Visto l'art. 7.8 della Convenzione in base al  quale,  qualora  nel
periodo annuale  di  validita'  delle  «soglie  di  attivazione»  sia
esaurita la predetta portata massima rispetto  a  una  o  piu'  delle
variabili di cui all'art. 7.6,  Sace  S.p.a.  avra'  la  facolta'  di
richiedere la convocazione straordinaria, entro 30  (trenta)  giorni,
del  Comitato  di  monitoraggio   per   sottoporre   a   quest'ultimo
l'innalzamento della portata massima cumulata a  carico  dello  Stato
(c.d.  «limite  speciale»)  per  una  delle  variabili  indicate.  Il
Comitato di monitoraggio valutera' detta  richiesta  e  le  eventuali
condizioni tecniche di rilascio; 
  Visto il  parere  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato  reso  al
Ministero dell'economia e delle finanze con nota 18 aprile  2016,  n.
188938, relativamente a «Garanzia  dello  Stato  per  rischi  non  di
mercato in favore di Sace S.p.a. ex art. 6, commi 9-bis e 9-ter,  del
decreto-legge n. 269/2003 -  innalzamento  della  portata  massima  a
carico dello Stato (c.d.  limite  speciale)  previsto  dall'art.  7.8
della richiamata Convenzione MEF-Sace del 19 novembre,  secondo  cui,
tra l'altro: 
    (i)  l'intervento   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione  economica  appare  necessario  sia  alla  luce  della
previsione dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n.  143  del
1998, che lo prescrive in via generale per tutte le  operazioni  e  i
rischi assicurabili da Sace S.p.a., sia in quanto detto intervento e'
contemplato altresi' dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n.
95  del  2000  attuativo  della  direttiva  98/29/CE  in  materia  di
assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni a  medio
e lungo termine; 
    (ii)   occorre   valutare   rigorosamente    la    compatibilita'
dell'innalzamento della predetta portata massima  cumulata  a  carico
dello Stato con i meccanismi  di  funzionamento  e  salvaguardia  del
Fondo al  fine  di  non  superare  i  limiti  globali  degli  impegni
assumibili in garanzia; 
    (iii) il presupposto per  poter  aumentare  la  predetta  portata
massima e' l'esistenza nel Fondo di un idoneo  accantonamento,  fermo
restando  che  nel  Fondo  dovrebbero  residuare  ulteriori   risorse
finanziarie disponibili a fronte di future istanze  per  il  rilascio
della garanzia, con conseguente onere di rifinanziamento in  caso  di
esaurimento delle stesse; 
  Viste le delibere di questo Comitato 20  luglio  2007,  n.  62,  14
febbraio 2014, n. 17 e  10  novembre  2014,  n.  52,  concernenti  le
operazioni e rischi assicurabili da Sace S.p.a.; 
  Considerato che il Comitato di monitoraggio,  nella  seduta  del  4
novembre 2016 ha, tra l'altro, definito un possibile iter istruttorio
e procedimentale da sottoporre ai Ministeri competenti, nelle more di
una  eventuale  revisione  della  Convenzione,   per   la   possibile
concessione del «limite speciale» con  il  coinvolgimento  di  questo
Comitato, nonche' una metodologia per gli accantonamenti aggiuntivi a
fronte delle  garanzie  concesse  dallo  Stato  con  attivazione  del
«limite speciale» (cd. add on); 
  Vista la successiva delibera  9  novembre  2016,  n.  51  (Gazzetta
Ufficiale n. 276/2016) con la quale questo Comitato ha,  tra  l'altro
stabilito di: 
    individuare i settori  strategici  per  l'economia  italiana  con
maggiore  impatto  economico-sociale  per  i   quali   e'   possibile
l'attivazione del «limite speciale»  ai  sensi  dell'art.  7.8  della
Convenzione, fissandone criteri e modalita'; 
    approvare le singole  operazioni  riferite  ai  predetti  settori
strategici con  attivazione  del  «limite  speciale»,  con  eventuali
indicazioni  in  termini  di  priorita'  tra  le  operazioni,  previa
verifica istruttoria da parte delle amministrazioni proponenti (MEF e
MISE) della compatibilita'  delle  operazioni  medesime  con:  (i)  i
limiti globali degli impegni assumibili in garanzia da  Sace  S.p.a.;
(ii) il principio della condivisione del rischio  tra  Stato  e  Sace
S.p.a.; (iii) la dotazione del Fondo; (iv) i  limiti  di  esposizione
definiti per ciascun settore; 
  Visto in particolare l'art. 2 della sopra richiamata  delibera,  in
base al quale per il settore croceristico,  in  considerazione  degli
impatti  sull'economia  italiana  e  delle   ricadute   sul   sistema
produttivo del Paese, puo' essere attivato il  «limite  speciale»  di
cui  all'art.  7.8  della  Convenzione,  con  i  seguenti  criteri  e
modalita': 
    a)  l'esposizione  cumulata  detenuta  complessivamente  da  Sace
S.p.a. e dallo Stato non  puo'  in  alcun  caso  superare  il  valore
massimo di 25 (venticinque) miliardi di euro e non puo'  eccedere  la
quota massima del 40% (quaranta per  cento)  dell'intero  portafoglio
rischi in essere complessivamente detenuto da  Sace  S.p.a.  e  dallo
Stato; 
    b) la portata massima  percentuale  dell'esposizione  cumulata  a
carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da  Sace  S.p.a.  con
riferimento al medesimo  settore,  paese,  controparte  o  gruppo  di
controparti  connesse,  non  puo'  in  ogni  caso  superare  il  400%
(quattrocento per cento) della quota di esposizione ritenuta da  Sace
S.p.a. rispetto alla medesima variabile; 
  Visto, altresi', l'art. 3 della medesima delibera, con il quale  il
Comitato ha approvato due operazioni  riferite  al  predetto  settore
crocieristico; 
  Considerato  che  Sace  S.p.a.,  in  data  14  febbraio  2017,   ha
presentato richiesta di concessione della garanzia  dello  Stato  con
applicazione del «limite speciale» per quattro operazioni nel settore
croceristico con controparte «NCL Corporation Ltd»,  gia'  deliberate
dalla Societa' condizionatamente al rilascio della garanzia  medesima
(c.d. «garanzia proporzionale in eccedente»); 
  Considerato che l'importo delle  suddette  quattro  operazioni  con
controparte «NCL Corporation Ltd» rientra nel valore  della  pipeline
di Sace S.p.a. per il biennio 2016-2017 gia'  considerata  da  questo
Comitato con la delibera n. 51/2016 ai fini  del  riconoscimento  del
positivo impatto di tali operazioni sull'economia italiana; 
  Considerato che, sulla base della verifica istruttoria condotta dai
ministeri proponenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, della  richiamata
delibera  di  questo  Comitato  n.  51/2016,  le   suddette   quattro
operazioni  con   controparte   «NCL   Corporation   Ltd»   risultano
compatibili con  i  principi  ed  i  limiti  fissati  dalla  medesima
delibera, ed in particolare con: 
    a) i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia da  Sace
S.p.a. (art.1, comma 4, lett. a, della delibera) in termini di  nuovi
flussi assicurabili annualmente, cosi' come definiti dalla  legge  di
bilancio, in quanto le suddette operazioni troverebbero capienza  nel
plafond, approvato nell'ambito della legge 11 dicembre 2016, n.  232,
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2017  e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», all'art. 3, comma 3,
concernente gli impegni assumibili  da  Sace  S.p.a.,  relativi  alle
garanzie di durata superiore a 24 mesi; 
    b) il principio della condivisione del rischio tra Stato  e  Sace
S.p.a.,  in  modo  da  assicurare  che  il   totale   degli   importi
complessivamente  garantiti  dallo  Stato  sia,  in  ogni  caso,  non
superiore al totale delle esposizioni complessivamente conservate  da
Sace S.p.a. (art. 1, comma 4, lett. b), in  quanto  il  totale  delle
esposizioni deliberate complessivamente ritenute da Sace e' di  circa
euro 38 mld, mentre il totale degli importi deliberati potenzialmente
garantiti dallo Stato a seguito delle istanze relative  alle  quattro
operazioni in oggetto assomma a circa euro 12,5 mld; 
    c) la dotazione del Fondo, tenuto conto dell'esigenza di adottare
gli  idonei  accantonamenti  aggiuntivi  a  fronte  di  una  maggiore
concentrazione di rischio, sulla base della metodologia definita  dal
Comitato di monitoraggio (art. 1, comma 4, lett. c),  come  attestato
dal Gestore del Fondo; 
    d) gli specifici limiti riferiti al settore croceristico  fissati
dalla richiamata delibera (art.  2,  comma  1),  in  quanto,  con  le
menzionate quattro operazioni: (i)  l'esposizione  cumulata  detenuta
complessivamente da Sace S.p.a. e dallo Stato non  supera  il  valore
massimo di 25 (venticinque) miliardi di euro e non  eccede  la  quota
massima del 40% (quaranta per cento) dell'intero  portafoglio  rischi
in essere complessivamente detenuto da Sace S.p.a. e dallo Stato;  in
particolare, tale esposizione e' pari a circa 14,23 miliardi di euro,
equivalente  al  28%  dell'intero   portafoglio   rischi   deliberato
complessivamente detenuto da Sace e  dallo  Stato;  (ii)  la  portata
massima percentuale dell'esposizione cumulata a  carico  dello  Stato
rispetto alla quota  ritenuta  da  Sace  S.p.a.  con  riferimento  al
medesimo  settore,  paese,  controparte  o  gruppo   di   controparti
connesse, non supera il 400% della quota di esposizione  ritenuta  da
Sace S.p.a. rispetto alla  medesima  variabile;  in  particolare,  il
valore di picco di tale portata massima percentuale e' raggiunto  con
riferimento alla controparte «NCL Corporation  Ltd»  ed  e'  pari  al
368,66%; 
  Considerato che, ai fini della concessione della garanzia  su  tali
quattro operazioni, e' stato acquisito il parere di  IVASS  ai  sensi
dell'art. 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, che, con
note n. 0045847/17, n. 0045850/17, n. 0045852/17 e n. 0045855  del  6
marzo 2017, ha rilevato come  l'assunzione  degli  impegni  derivanti
dalle suddette  operazioni  determina:  (i)  un  elevato  rischio  di
concentrazione in capo a  Sace  per  effetto  del  superamento  della
soglia di attivazione fissata  con  riguardo  alla  controparte  «NCL
Corporation Ltd» e al settore croceristico; (ii) il superamento della
portata massima a carico dello Stato per le variabili  controparte  e
settore in relazione al quale, sulla  base  dell'iter  approvato  dal
Comitato di monitoraggio del 4  novembre  2016,  la  concessione  del
«limite speciale»  e'  condizionata  all'approvazione  delle  singole
operazioni in deroga da parte del Comitato interministeriale  per  la
programmazione economica.  Sulla  base  dei  criteri  di  valutazione
fissati dal Comitato di monitoraggio, IVASS ha altresi'  rilevato  la
congruita' del premio riconosciuto allo Stato; 
  Considerato  anche  che  la  «Concessionaria  servizi  assicurativi
pubblici S.p.a» (CONSAP) - gestore del Fondo -, con nota 73960/17 del
15 marzo 2017 ha rappresentato che, tenuto conto delle perdite attese
pari ad euro 853,40 milioni, comprensive dell'Add On  di  euro  60,01
milioni, le risorse finanziarie del Fondo pari ad euro 973,57 milioni
risultano adeguate per la concessione della garanzia dello  Stato  in
relazione alle operazioni in oggetto; 
  Vista la nota n. 10763 del 30 maggio 2017 con la quale  i  Ministri
dell'economia e  delle  finanze  e  dello  sviluppo  economico  hanno
richiesto di iscrivere all'ordine del giorno  dei  lavori  di  questo
Comitato la proposta concernente «Approvazione ai sensi dell'art.  1,
comma  3,  della   delibera   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica n. 51/2016 delle operazioni  nn.  1,  2,  3,
4/2017 riferite al settore croceristico»; 
  Vista la  nota  n.  2766  del  6  giugno  2017,  con  la  quale  il
Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica
economica ha richiesto ai  Ministeri  proponenti  ulteriori  elementi
istruttori in relazione  ai  contenuti  del  rilievo  avviso  del  16
novembre  2016  formulato  dalla  Corte  dei   conti   in   sede   di
registrazione della richiamata delibera n. 51/2016 
  Vista la successiva nota n. 13486 del 6 luglio 2017  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e relativi allegati, con  la  quale  e'
stato  chiarito  che  la  proposta  presentata  tiene   conto   delle
osservazioni contenute nel  sopra  richiamato  rilievo  avviso  della
Corte dei conti ed in particolare precisa che: 
    stante la disponibilita' di adeguate  risorse  da  accantonare  a
copertura del rischio, non si e'  reso  necessario  prevedere  alcuna
indicazione in termini di priorita' tra le operazioni da approvare; 
    la convenzione MEF-Sace S.p.a. del 19  dicembre  2014,  approvata
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre
2014, e' in corso di aggiornamento in  sostanziale  coerenza  con  il
richiamato rilievo avviso della Corte; 
    il requisito del livello patrimoniale  di  Sace  S.p.a.  previsto
dall'art. 10 della Convenzione con il MEF e' stato verificato in sede
di Comitato di monitoraggio del portafoglio Sace in  data  30  maggio
2017, risultando pari al 299%, pertanto superiore al minimo del  250%
previsto per il Solvency Capital Requirement. 
  Ritenuto, per tutto quanto sopra premesso, di approvare,  ai  sensi
della delibera n. 51/2016, le quattro operazioni sopra richiamate nel
settore croceristico con controparte «NCL Corporation Ltd»,  ai  fini
della concessione della garanzia dello  Stato  con  applicazione  del
«limite speciale» di cui all'art. 7.8 della Convenzione; 
  Vista la odierna nota n.  3047-P,  predisposta  congiuntamente  dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica della presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero
dell'economia e delle finanze posta a base  dell'odierna  seduta  del
Comitato; 
  Su proposta congiunta dei Ministri dell'economia e delle finanze  e
dello sviluppo economico; 
 
                              Delibera: 
 
                           Articolo unico 
 
            Operazioni approvate nel settore croceristico 
 
  In ragione degli  impatti  positivi  sull'economia  italiana,  sono
approvate, in conformita'  con  quanto  previsto  dalla  delibera  di
questo Comitato del 9 novembre 2016, n.  51,  le  quattro  operazioni
riferite al settore croceristico con  controparte  «Norvegian  Cruise
Lines Corporation Ltd», gia' deliberate da Sace  S.p.a.  in  data  16
dicembre 2016 e specificamente indicate nella  tabella  allegata  che
costituisce parte  integrante,  della  presente  delibera,  le  quali
determinano il superamento della portata massima  dell'esposizione  a
carico  dello  Stato  con  riferimento  alle  variabili   settore   e
controparte. 
    Roma, 10 luglio 2017 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
Il Segretario: Lotti 

Registrata alla Corte dei conti l'11 ottobre 2017 
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