IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287,  concernente  «riordinamento
dei giudizi di assise», come modificata dalla legge 21 febbraio 1984,
n. 14; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente  «Determinazione
degli atti amministrativi da adottarsi nella forma  del  decreto  del
Presidente della Repubblica»; 
  Vista la legge 13 novembre 2008, n. 181,  concernente  «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.
143, recante interventi  urgenti  in  materia  di  funzionalita'  del
sistema giudiziario»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1-bis, comma 2, della  legge  innanzi
citata, secondo il quale «Il Ministro  della  giustizia,  sentito  il
Consiglio Superiore della Magistratura, provvede con  propri  decreti
alla  rideterminazione  delle  piante  organiche  del  personale   di
magistratura»; 
  Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa  a  «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.
138,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per   la   stabilizzazione
finanziaria  e  per  lo  sviluppo.   Delega   al   Governo   per   la
riorganizzazione della  distribuzione  sul  territorio  degli  uffici
giudiziari»; 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2012,  n.  155,  recante
«Nuova organizzazione dei  tribunali  ordinari  e  degli  uffici  del
pubblico ministero a norma dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  14
settembre 2011, n. 148»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.  14,  concernente
«Disposizioni  integrative,  correttive  e  di  coordinamento   delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la  funzionalita'  degli
uffici giudiziari»; 
  Vista la tabella E allegata al decreto ministeriale 17 aprile 2014,
come sostituita dalla tabella E allegata al decreto  ministeriale  1°
dicembre  2016  e  successive  variazioni,   con   cui   sono   state
rideterminate le  piante  organiche  del  personale  di  magistratura
addetto  ai  Tribunali  ordinari  e  alle  relative   procure   della
Repubblica; 
  Vista la nota del  19  aprile  2017,  con  cui  il  Presidente  del
Tribunale di Napoli ha richiesto la soppressione di due delle  cinque
Sezioni di Corte di Assise, nonche' la contestuale trasformazione  di
due posti di Presidente di sezione in altrettanti posti  di  giudice,
al fine di  incrementare  le  risorse  necessarie  ad  altri  settori
dell'ufficio; 
  Tenuto conto che l'analisi dei flussi relativi alle  Sezioni  della
Corte di Assise nel quadriennio 2013-2016 evidenzia, in  particolare,
una significativa contrazione delle sopravvenienze, che risultano  in
linea con le capacita' di smaltimento da parte delle tre  Sezioni  di
Assise operanti nel periodo considerato; 
  Valutato,  inoltre,  che  la  trasformazione  dei  due   posti   di
Presidente di sezione in altrettanti posti di giudice, consentendo di
recuperare  risorse  da  destinare  ai  settori  della  giurisdizione
interessati da carichi  di  lavoro  di  maggiore  rilevanza,  risulta
senz'altro  condivisibile   nella   prospettiva   della   complessiva
riorganizzazione  dell'Ufficio   prospettata   dal   Presidente   del
Tribunale di Napoli con la nota citata; 
  Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla soppressione  di  due
sezioni di Corte di Assise del Tribunale di Napoli e alla  riduzione,
nell'ambito  della  relativa  pianta  organica,  di  due   posti   di
Presidente di sezione con il contestuale e corrispondente  incremento
di due posti di giudice; 
  Acquisito e valutato il parere espresso al riguardo  dal  Consiglio
superiore della magistratura nella seduta del 26 luglio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Presso il Tribunale di Napoli sono soppresse due  delle  attuali
cinque Sezioni in funzione di Corte di Assise. 
  2. La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari
della Corte di Assise presso il Tribunale di Napoli sono  determinati
dalla tabella allegata al presente  decreto,  che  modifica,  per  la
parte di interesse, la vigente  tabella  N  annessa  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757.