IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7  maggio
2001, che, all'art. 1, comma 2, trasferisce dal Ministero dei  lavori
pubblici al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare la Direzione generale della difesa del suolo  e  gli  uffici
con compiti in materia di gestione e tutela delle risorse idriche; 
  Vista la legge 18 maggio  1989,  n.  183,  recante  «Norme  per  il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»; 
  Visti in particolare gli articoli 4, comma 1, 17 e 18  della  legge
n. 183 del 1989, concernenti le modalita' di approvazione  dei  piani
di bacino nazionali, nonche' il comma 6-ter dell'art. 17, che prevede
che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati
anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali; 
  Vista la legge 31 luglio 2002, n.  179,  recante  «Disposizioni  in
materia di ambiente»; 
  Visto il decreto legislativo del 3 aprile  2006,  n.  152,  recante
«Norme in materia ambientale»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  208,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.  13,  recante  misure
straordinarie  in  materia  di  risorse  idriche  e   di   protezione
dell'ambiente; 
  Visto il decreto legislativo 10  dicembre  2010,  n.  219,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2008/105/CE  relativa  a  standard  di
qualita' ambientale nel settore della politica delle  acque,  recante
modifica  e  successiva  abrogazione  delle   direttive   82/176/CEE,
83/513/CEE,  84/156/CEE,  84/491/CEE,  86/280/CEE,  nonche'  modifica
della direttiva 2000/60/CE e recepimento della  direttiva  2009/90/CE
che stabilisce, conformemente alla direttiva  2000/60/CE,  specifiche
tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio  dello  stato  delle
acque», e in particolare l'art. 4; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento  dell'uso  eccessivo  di   risorse   naturali»   ed   in
particolare l'art. 51 che ha introdotto nuove «Norme  in  materia  di
Autorita' di bacino»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  10
agosto 1989, recante «Costituzione dell'Autorita' di bacino dei fiumi
Liri-Garigliano e Volturno»; 
  Visto, altresi', l'art. 51, comma 4, della legge 28 dicembre  2015,
n. 221, secondo cui «il decreto di cui al comma 3  dell'art.  63  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal  comma
2 del presente articolo, e' adottato entro sessanta giorni dalla data
di entrata  in  vigore  della  presente  legge;  da  tale  data  sono
soppresse le Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.
183. In fase di prima attuazione, dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge le funzioni di Autorita' di bacino  distrettuale
sono esercitate dalle Autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui
all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n.  219,  che  a
tal fine si avvalgono delle strutture,  del  personale,  dei  beni  e
delle risorse strumentali  delle  Autorita'  di  bacino  regionali  e
interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione  del
decreto di cui al comma 3 dell'art. 63 del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorita'  di  bacino  di
rilievo nazionale di  cui  all'art.  4  del  decreto  legislativo  10
dicembre 2010, n. 219, sono incaricati  anche  dell'attuazione  dello
stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non  oltre  la
nomina dei segretari generali di cui al  comma  7  dell'art.  63  del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 25 ottobre 2016, n.  294,  recante  «Disciplina
dell'attribuzione  e  del  trasferimento  alle  Autorita'  di  bacino
distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi  comprese
le sedi, e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui  alla  legge
18 maggio 1989, n. 183», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  27
del 2 febbraio 2017, entrato in vigore in data 17 febbraio 2017; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
dicembre 2006,  recante  «Approvazione  del  Piano  stralcio  assetto
idrogeologico  -  Rischio  di  frana  -  Bacino   Liri-Garigliano   e
Volturno», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del  28  maggio
2007; 
  Considerato che con il citato decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 12 dicembre 2006 e' stato approvato  il  Piano  stralcio
assetto idrogeologico - Rischio di frana - Bacino  Liri-Garigliano  e
Volturno, adottato dal Comitato istituzionale con deliberazione n.  1
del 5 aprile 2006, per i comuni di  cui  all'allegato  A  del  citato
decreto, mentre per  i  comuni  di  cui  all'allegato  B  tale  Piano
stralcio resta adottato con le Misure di salvaguardia; 
  Considerato che per i comuni di  cui  all'allegato  A,  cosi'  come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  23
gennaio 2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  148  del  29
giugno 2009, e' previsto che essi, a seguito dell'adozione del  Piano
stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana da parte  del
Comitato istituzionale, possano sviluppare studi specifici al fine di
sottoporre all'Autorita' di bacino eventuali  riperimetrazioni  delle
aree a rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 29 della normativa di
Piano per procedere successivamente, per queste aree, all'adozione ed
all'approvazione del Piano stesso; 
  Considerato  inoltre  che  e'  previsto  che  i   comuni   di   cui
all'allegato  B,  cosi'  come  modificato  dal  citato  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri  23  gennaio  2009,  a  seguito
dell'adozione  del  Piano  stralcio  per  l'assetto  idrogeologico  -
Rischio di frana da  parte  del  Comitato  istituzionale,  sviluppino
studi  specifici  al  fine  di  sottoporre  all'Autorita'  di  bacino
eventuali riperimetrazioni delle aree a  rischio  idrogeologico,  per
procedere   successivamente   per   queste   aree   all'adozione   ed
all'approvazione del Piano; 
  Visto l'art. 25, comma 4, delle Norme di  attuazione  -  Misure  di
salvaguardia del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio
di frana il quale prescrive che «le norme di attuazione del  presente
Piano, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, della  legge  n.  183  del
1989, hanno valore di misure di salvaguardia per le aree  di  cui  ai
precedenti articoli 5, 12 e 15, nonche' per i territori dei comuni di
cui  all'Allegato  2,  le  cui  osservazioni  prodotte  in  sede   di
conferenza   programmatica   necessitano   di   approfondimenti    ed
integrazioni in termini di studi ed indagini»; 
  Visti gli articoli 5, 12 e 15 delle Norme di attuazione - Misure di
salvaguardia che dettano norme d'uso del suolo, rispettivamente,  per
le Aree a  rischio  potenzialmente  alto  (Rpa)  e  per  le  Aree  di
attenzione  potenzialmente  alta  (Apa),  per  le  Aree   a   rischio
potenzialmente basso (Rpb) e per le Aree di attenzione potenzialmente
bassa (Apb), per le Aree inondabili da fenomeni di sovralluvionamento
individuati sulla base di modelli idraulici semplificati o  di  studi
preliminari, il cui livello di rischio o di  attenzione  deve  essere
definito a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio; 
  Considerato che per tutte le suddette aree le Norme di attuazione -
Misure di salvaguardia prevedono la  possibilita'  di  annullare  e/o
modificare, in qualsiasi momento, la perimetrazione e  le  misure  di
salvaguardia relative all'assetto idrogeologico a seguito di studi ed
indagini  a  scala  di  maggior   dettaglio,   che   consentano   una
definizione, a scala adeguata, delle  condizioni  di  stabilita'  del
territorio; 
  Considerato che il Comitato istituzionale dell'Autorita' di  bacino
dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, nella  delibera  n.  6  del  10
marzo 2010, ha disposto, tra l'altro, che «dalla data della  presente
deliberazione,  le  norme  di  attuazione  del  Piano  stralcio   per
l'assetto idrogeologico - Rischio di frana assumono valore di norme e
non piu' di misure di  salvaguardia  per  tutte  le  Aree  a  rischio
potenzialmente alto (Rpa), le Aree di attenzione potenzialmente  alta
(Apa), le Aree a rischio potenzialmente basso (Rpb) e per le Aree  di
attenzione  potenzialmente  bassa  (Apb),  dei  comuni   dei   bacini
Liri-Garigliano e Volturno»; 
  Considerato che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 7 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  266
del 15 novembre 2011,  e'  stato  approvato  il  Piano  stralcio  per
l'assetto idrogeologico - Rischio di frana, relativamente  ai  comuni
di cui all'Allegato B al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  12  dicembre  2006,  adottato  dal  Comitato  istituzionale
dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e  Volturno  nella
seduta del 10 marzo 2010 con delibera n. 6, ai  sensi  del  comma  1,
dell'art. 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  Visto l'art. 29 delle Norme di attuazione - Misure di  salvaguardia
«Modificazioni ed integrazioni al Piano Stralcio»; 
  Considerato che i comuni di Bagnoli  Irpino  (AV),  Baia  e  Latina
(CE), Bucciano (BN), Castel  Morrone  (CE),  Durazzano  (BN),  Frasso
Telesino (BN), Gioia Sannitica (CE),  Mercogliano  (AV)  e  Piana  di
Monteverna (CE) hanno sottoposto all'Autorita' di  bacino  dei  Fiumi
Liri-Garigliano e Volturno studi specifici per la riperimetrazione di
alcuni settori di territori ai sensi  dell'art.  29  delle  Norme  di
attuazione - Misure di salvaguardia; 
  Considerato  che  nei  territori  comunali  di  Castelfranci  (AV),
Sant'Arcangelo Trimonte (BN) e Torrecuso (BN)  sono  stati  segnalati
dissesti  che  comportano  un  incremento  del   grado   di   rischio
individuato nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico -  Rischio
di frana, richiedendo l'integrazione allo stesso  Piano  Stralcio  ai
sensi  dell'art.  29  delle  Norme  di   attuazione   -   Misure   di
salvaguardia; 
  Considerato che, relativamente al Comune di  Castelfranci  (AV),  a
seguito delle risultanze dei rilievi  di  superficie  effettuati  dai
tecnici dell'Autorita' di bacino  di  concerto  con  gli  altri  enti
interessati, ed alle risultanze degli studi pervenuti alla segreteria
tecnica operativa dell'Autorita' di bacino e alle  riunioni  tenutesi
presso il  Comune  di  Castelfranci,  il  settore  di  territorio  di
localita' Casaluccia, interessato dal fenomeno  franoso,  sulla  base
delle metodologie e dei criteri adottati per la redazione  del  Piano
stralcio per  l'assetto  idrogeologico  -  Rischio  di  frana,  viene
riclassificato come «Aree di medio-alta attenzione -  A3»  (area  non
urbanizzata) e la porzione urbanizzata come  «Area  a  rischio  molto
elevato - R4»; 
  Considerato che, relativamente al Comune di Sant'Arcangelo Trimonte
(BN),  sulla  base  dei  rilievi  di  superficie  eseguiti  e   degli
approfondimenti  effettuati  dai  tecnici  dell'Autorita'  di  bacino
(analisi geologiche e geomorfologiche a scala di maggiore  dettaglio,
ecc.) ed  alle  risultanze  degli  studi  pervenuti  alla  segreteria
tecnica operativa dell'Autorita' di bacino, il settore di  territorio
interessato dall'ampliamento del fenomeno franoso di  localita'  S.P.
n. 37 - S.S. 90 bis, sulla  base  delle  metodologie  e  dei  criteri
adottati  per  la  redazione  del  Piano   stralcio   per   l'assetto
idrogeologico - Rischio di frana, viene  perimetrato  come  «Area  di
medio alta attenzione - A3» ed «Area a rischio elevato - R3»; 
  Considerato che  relativamente  al  Comune  di  Torrecuso  (BN),  a
seguito delle risultanze dei rilievi  di  superficie  effettuati  dai
tecnici dell'Autorita' di bacino  di  concerto  con  gli  altri  enti
interessati  e  alle  riunioni  tenutesi  presso  la  Prefettura   di
Benevento, tenendo conto delle metodologie e dei criteri adottati per
la redazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio
di frana, il settore di territorio interessato dal  fenomeno  franoso
presso il km 82+350 della S.S. 87 Sannitica, perimetrato come «Area a
rischio medio - R2» ed «Area di media attenzione -  A2»,  nell'ambito
del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana (in
scala 1:25.000) (delibera del  Comitato  istituzionale  n.  1  del  5
aprile 2006), viene riperimetrato come «Area a rischio elevato -  R3»
ed «Area di medio-alta attenzione - A3»; 
  Vista la delibera n. 4 del 3 luglio 2014 con la quale  il  Comitato
istituzionale dell'Autorita' di bacino dei  fiumi  Liri-Garigliano  e
Volturno ha adottato il Progetto di variante al  Piano  stralcio  per
l'assetto idrogeologico - Rischio di frana relativamente ai Comuni di
Bagnoli Irpino (AV),  Baia  e  Latina  (CE),  Bucciano  (BN),  Castel
Morrone (CE), Castelfranci  (AV),  Durazzano  (BN),  Frasso  Telesino
(BN), Gioia Sannitica (CE), Mercogliano  (AV),  Piana  di  Monteverna
(CE), Sant'Arcangelo  Trimonte  (BN)  e  Torrecuso  (BN),  disponendo
l'avvio del procedimento di variante al Piano stralcio per  l'assetto
idrogeologico - Rischio di frana; 
  Dato atto che di tale adozione e' stata data notizia nella Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2014, avviando cosi' la procedura  di
consultazione in conferenza programmatica ai  sensi  dell'art.  1-bis
della legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed il procedimento ordinario di
consultazione pubblica sul progetto di variante; 
  Considerato che la Conferenza programmatica della regione Campania,
nella seduta del 26 gennaio 2015, ha espresso  parere  favorevole  al
progetto di variante al Piano stralcio  relativamente  ai  Comuni  di
Bagnoli Irpino (AV),  Baia  e  Latina  (CE),  Bucciano  (BN),  Castel
Morrone (CE), Castelfranci  (AV),  Durazzano  (BN),  Frasso  Telesino
(BN), Gioia Sannitica (CE), Mercogliano  (AV),  Piana  di  Monteverna
(CE), Sant'Arcangelo Trimonte (BN) e Torrecuso (BN); 
  Considerato che il Comitato istituzionale dell'Autorita' di  bacino
dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, nella seduta  del  17  dicembre
2015, con delibera n. 3, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  82
dell'8 aprile 2016, ha adottato la «Variante al  Piano  stralcio  per
l'assetto idrogeologico - Rischio di frana» relativamente  ai  Comuni
di Bagnoli Irpino (AV), Baia e Latina  (CE),  Bucciano  (BN),  Castel
Morrone (CE), Castelfranci  (AV),  Durazzano  (BN),  Frasso  Telesino
(BN), Gioia Sannitica (CE), Mercogliano  (AV),  Piana  di  Monteverna
(CE), Sant'Arcangelo Trimonte (BN) e Torrecuso (BN); 
  Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, espresso
nella seduta del 30 marzo 2017; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 giugno 2017; 
  Su proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del mare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvata  la  «Variante  al  Piano  stralcio  per  l'assetto
idrogeologico  -  Rischio  di  frana»  relativamente  ai  settori  di
territorio dei comuni di Bagnoli Irpino (AV),  Baia  e  Latina  (CE),
Bucciano (BN), Castel  Morrone  (CE),  Castelfranci  (AV),  Durazzano
(BN), Frasso Telesino (BN), Gioia Sannitica (CE),  Mercogliano  (AV),
Piana di Monteverna (CE), Sant'Arcangelo Trimonte  (BN)  e  Torrecuso
(BN), adottata ai  sensi  del  comma  1  dell'art.  170  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006 dal Comitato istituzionale dell'Autorita'
di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nella  seduta  del  17
dicembre 2015, con delibera n. 3, citata nelle premesse.