IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003  n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (Agenzia italiana del  farmaco),  in  attuazione
dell'art. 17, comma 10, del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente   adottati   dal   Consiglio    di    amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente, con deliberazione
8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione  3  febbraio  2016,  n.  6,
approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto  20  settembre  2004,  n.
245, del Ministro della salute di  concerto  con  il  Ministro  della
funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze,  della
cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano,  nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»  e  successive
modifiche ed integrazioni, ed in particolare il titolo VI,  rubricato
«Classificazione dei medicinali ai fini della fornitura»; 
  Considerato che nella seduta  del  14,  15  e  16  giugno  2017  la
commissione  consultiva  tecnico-scientifica   ha   rilevato   alcune
incongruenze nei regimi di fornitura di medicinali utilizzati per  il
trattamento  locale  della  vaginite  atrofica   dovuta   a   carenza
estrogenica ed ha richiesto  ad  Agenzia  italiana  del  farmaco  una
ricognizione relativamente ai regimi di fornitura di tali  medicinali
ai fini di una loro armonizzazione; 
  Considerata la ricognizione  effettuata  da  Agenzia  italiana  del
farmaco relativa ai regimi di fornitura  dei  medicinali  autorizzati
per l'atrofia vaginale dovuta a carenza estrogenica; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    commissione    consultiva
tecnico-scientifica, nella seduta del 13,  14  e  15  settembre  2017
verbale n. 26, che ha ritenuto di armonizzare il regime di  fornitura
dei medicinali utilizzati nel  trattamento  della  vaginite  atrofica
dovuta a carenza estrogenica 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Armonizzazione del regime di fornitura dei medicinali utilizzati  nel
  trattamento della vaginite atrofica dovuta a carenza estrogenica 
  Il regime di fornitura dei medicinali autorizzati per  la  vaginite
atrofica, da carenza  estrogenica,  e'  armonizzato  e  definito  nei
termini seguenti: (RR) medicinali soggetti a prescrizione medica. 
  Di conseguenza i seguenti medicinali: 
    Estring - A.I.C. n. 042840; 
    Titolare A.I.C. Pfizer Italia - S.r.l. 
    Vagifem - A.I.C. n. 028894 
    Titolare A.I.C. Novo Nordisk A/S 
    Colpogyn - A.I.C. n. 025851 
  Titolare A.I.C. Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf -
S.p.a. 
  sono riclassificati nei termini seguenti: 
    da (RNR) medicinali soggetti a prescrizione medica  da  rinnovare
volta per volta 
    a (RR) medicinali soggetti a prescrizione medica.