IL DIRETTORE GENERALE per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, n. 142, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Legge finanziaria 2008»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Vista la Convenzione internazionale per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti delle navi, adottata a Londra il 13 febbraio 2004, di seguito denominata «Convenzione»; Visto il decreto interdirettoriale 16 giugno 2010, cosi' come modificato dal decreto interdirettoriale 20 marzo 2012 «Procedure nazionali per il rilascio della certificazione di tipo approvato per impianti di trattamento dell'acqua di zavorra prodotti da aziende italiane»; Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO) per la gestione dell'acqua di zavorra e lo sviluppo dei piani per la gestione delle acque di zavorra «Guidelines for ballast water management and development of ballast water management plans (G4)» adottate con la risoluzione MEPC.127(53) e successive modifiche adottate dall'IMO; Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO) sulla valutazione del rischio «Guidelines for risk assessment under regulation A-4 of the BWM Convention (G7)» adottate con la risoluzione MEPC.162(56); Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi «Guidelines for approval of ballast water management systems - (G8)» adottate con la risoluzione IMO MEPC.174(58); Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi «2016 Guidelines for approval of ballast water management systems - (G8)» adottate con la risoluzione IMO MEPC.279(70); Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi che impiegano sostanze attive, «Procedure for approval of ballast water management systems that make use of Active Substances - (G9)» adottate con la risoluzione MEPC.169(57); Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi; Vista la circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 relativa a «Minimum Standards for Recognized Organizations acting on behalf of the Administration»; Considerato che il Bureau Veritas Marine & Offshore SAS e' organismo autorizzato e affidato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, attuativo della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, come modificata dalla direttiva di esecuzione 2014/111/UE; Considerato che il Bureau Veritas Marine & Offshore SAS, gia' autorizzato e affidato, e' in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed organizzativi necessari allo svolgimento dei compiti delegati dal presente accordo; Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti deve assicurare, nell'ambito delle proprie competenze, il corretto adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali in materia di tutela dell'ambiente; Ritenuto necessario da parte dell'Amministrazione, nelle more della conclusione dell'iter di ratifica da parte dell'Italia, definire e delegare agli organismi autorizzati e affidati alcune attivita' previste nell'ambito di applicazione della Convenzione stessa, al fine di consentire nei tempi necessari le attivita' propedeutiche e gli adeguamenti tecnici sostanziali dell'armamento navale nazionale; Vista l'istanza del Bureau Veritas Marine & Offshore SAS per l'autorizzazione alla certificazione delle navi in ottemperanza ai requisiti della Convenzione, pervenuta in data 3 novembre 2017 e registrata con Prot. MATTM PNM 0023040; Decreta: Art. 1 Il Bureau Veritas Marine & Offshore SAS e' autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonche' al rilascio stesso, per conto dell'amministrazione, delle certificazioni in materia di sistemi di controllo e gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti, applicati alle navi con stazza lorda pari o superiore a 400 GT, in attuazione e in conformita' con la convenzione. Fino alla ratifica della convenzione il Bureau Veritas Marine & Offshore SAS e' autorizzato a rilasciare un attestato di conformita'.