IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n.  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/2004, nel testo modificato dal decreto  legislativo  n.  82/2008,
che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei  danni,
nelle aree e per i rischi non  assicurabili  con  polizze  agevolate,
assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n.
702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato in particolare l'art.  25  del  suddetto  regolamento  n.
702/2014, riguardante gli aiuti  destinati  a  indennizzare  i  danni
causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali; 
  Visto il decreto ministeriale 29  dicembre  2014,  registrato  alla
Corte dei Conti in data 11  marzo  2015,  Reg.ne  Provv.  n.  623,  e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  82  del  9  aprile  2015,
riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004
attuabili alla luce della nuova normativa  in  materia  di  aiuti  di
Stato al settore agricolo e forestale, nonche'  il  relativo  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet
del Ministero; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
relativamente al decreto ministeriale  29  dicembre  2014  e  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al  n.
SA.42104(2015/XA); 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  convertito  dalla
legge 7 aprile 2017, n. 45, ed in particolare  l'art.  15,  comma  4,
dove e' stabilito, tra l'altro,  che  «Le  imprese  agricole  ubicate
nelle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  e  Umbria,  interessate  dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto  2016,  nonche'
nelle  Regioni  Basilicata,  Calabria,  Campania,   Molise,   Puglia,
Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa  delle  avversita'
atmosferiche di eccezionale intensita' avvenute nel periodo dal 5  al
25 gennaio 2017, e che non hanno  sottoscritto  polizze  assicurative
agevolate a copertura dei rischi, possono  accedere  agli  interventi
previsti  per  favorire  la  ripresa   dell'attivita'   economica   e
produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29  marzo  2004,
n. 102.»; 
  Esaminata, alla luce della normativa di  cui  al  decreto-legge  n.
8/2017, la  richiesta  della  Regione  Sicilia  di  declaratoria  per
l'applicazione,  nei  territori  delle  Province  di   Caltanissetta,
Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa danneggiate dalle gelate  e
piogge alluvionali dal 1° gennaio 2017  al  25  gennaio  2017,  delle
provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale; 
  Considerato che per le Province di Caltanissetta, Enna, Siracusa  e
Ragusa poiche' sono stati indicati periodi di durata dell'evento  non
coincidenti con l'intervallo temporale  dal  5  gennaio  2017  al  25
gennaio 2017, stabilito ai sensi dell'art. 15, comma 4, decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017,  n.  45,
ai  fini  del  riconoscimento  di  eccezionalita'  delle   avversita'
atmosferiche  per  l'attivazione  delle  provvidenze  del  Fondo   di
solidarieta' nazionale, si  ritiene  necessario  considerare  solo  i
periodi compresi nell'intervallo temporale stabilito  dalla  suddetta
norma; 
  Considerato che le proposte di delimitazione predisposte da  alcune
province comprendono comuni non  appartenenti  territorialmente  alle
stesse e che ai fini della declaratoria e'  necessario  ricondurre  i
territori  amministrativi  comunali  nell'ambito  delle  province  di
appartenenza, ed in particolare: il Comune di Castiglione di Sicilia,
riportato nella relazione della Provincia di Messina e' ricondotto al
territorio  della  Provincia  di  Catania;  il  Comune  di  Rosolini,
riportato nella relazione della Provincia di Ragusa e' ricondotto  al
territorio della Provincia di Siracusa; 
  Considerato che i Comuni di Militello in Val di Catania  e  Scordia
della Provincia di Catania, gia' delimitati con le relazioni tecniche
provinciali, non risultano compresi nell'elenco di cui alla  delibera
di Giunta regionale e pertanto  non  possono  essere  compresi  nella
declaratoria; 
  Dato atto alla Regione  Sicilia  di  aver  effettuato  i  necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla  presente
richiesta   di   declaratoria   hanno   assunto   il   carattere   di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  n.
102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Ritenuto  di  accogliere  la  proposta  della  Regione  Sicilia  di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni  e
alle strutture aziendali, tenendo delle risultanze istruttorie; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Declaratoria del carattere di eccezionalita' 
                      degli eventi atmosferici 
 
  1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province  per
i danni causati  alle  produzioni  e  alle  strutture  aziendali  nei
sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione
le specifiche misure di intervento previste del  decreto  legislativo
29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal  decreto  legislativo
18 aprile 2008, n. 82: 
Caltanissetta: 
    gelate dal 5 gennaio 2017 al 20 gennaio 2017; provvidenze di  cui
all'art. 5, comma 2, lettere a),  b),  c),  d),  nel  territorio  dei
comuni  di:  Butera,  Caltanissetta,  Campofranco,  Gela,  Mazzarino,
Niscemi, Villalba; 
    gelate dal 5 gennaio 2017 al 20 gennaio 2017; provvidenze di  cui
all'art. 5, comma 3, nel territorio  dei  comuni  di:  Caltanissetta,
Campofranco,  Mussomeli,  San   Cataldo,   Serradifalco,   Vallelunga
Pratameno, Villalba; 
Catania: 
    gelate dal 5 gennaio 2017 al 10 gennaio 2017; provvidenze di  cui
all'art. 5, comma 2, lettere a),  b),  c),  d),  nel  territorio  dei
comuni  di:  Bronte,  Caltagirone,  Castel  di  Iudica,  Grammichele,
Licodia  Eubea,  Maletto,  Mineo,  Mirabella  Imbaccari,   Palagonia,
Ramacca, Randazzo, San Cono, San Michele di Ganzaria; 
    gelate dal 5 gennaio 2017 al 9 gennaio 2017; provvidenze  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c),  d)  e  provvidenze  di  cui
all'art. 5, comma 3, nel territorio del  comune  di:  Castiglione  di
Sicilia; 
Enna: 
    gelate dal 5 gennaio 2017 al 19 gennaio 2017; provvidenze di  cui
all'art. 5, comma 2, lettera a), nel territorio del comune di: Piazza
Armerina; 
Messina: 
    gelate dal 5 gennaio 2017 al 9 gennaio 2017; provvidenze  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) e comma 3, nel territorio
dei comuni di: Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi,  Graniti,
Motta Camastra; 
Ragusa: 
    gelate dal 5 gennaio 2017 al 20 gennaio 2017; provvidenze di  cui
all'art. 5, comma 2, lettere a),  b),  c),  d),  nel  territorio  dei
comuni  di:  Acate,  Chiaramonte  Gulfi,  Comiso,   Ispica,   Modica,
Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria; 
    piogge alluvionali dal  22  gennaio  2017  al  23  gennaio  2017;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di:
Modica, Ragusa, Scicli; 
Siracusa: 
    gelate dal 5 gennaio 2017 al 20 gennaio 2017; provvidenze di  cui
all'art. 5, comma 2, lettere a),  b),  c),  d),  nel  territorio  dei
comuni  di:  Augusta,  Avola,  Carlentini,   Floridia,   Francofonte,
Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Portopalo di  Capo  Passero,  Priolo
Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino; 
    gelate dal 5 gennaio 2017 al 20 gennaio 2017; provvidenze di  cui
all'art. 5, comma 3, nel territorio del comune di: Rosolini. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 ottobre 2017 
 
                                                 Il Ministro: Martina