IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017, recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con il quale sono stati modificati gli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134; Visto in particolare l'art. 59 recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo» che al comma 11 dispone che l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di acquacoltura in mare, posti ad una distanza superiore ad un km dalla costa, e' rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla scorta delle disposizioni adottate con regolamento del medesimo Ministero, ferme restando comunque le funzioni di controllo in corso di attivita' di competenza delle autorita' sanitarie; Visto, inoltre, il successivo comma 12, dell'art. 59 del citato decreto-legge n. 83/2012, ai sensi del quale le disposizioni di cui al comma 11 si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e di quanto prescritto dall'art. 29 legge n. 241/1990; Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»; Visto in particolare il decreto del Presidente della Repubblica n. 328, del 15 febbraio 1952 recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione»; Visto l'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59»; Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2013 n. 79 «Regolamento recante disciplina del procedimento di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa»; Decreta: Art. 1 1. Con questo decreto si disciplina il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa nel rispetto della disciplina vigente anche nelle Regioni a Statuto speciale. 2. L'autorizzazione qui disciplinata non sostituisce alcuna altra autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta richiesto dalla normativa vigente e presuppone il rilascio di regolare titolo concessorio per l'uso dell'area demaniale marittima oggetto dell'autorizzazione. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non e' necessaria per gli impianti che, alla data di entrata in vigore di questo decreto, esercitano l'attivita' di acquacoltura. Essa deve invece essere richiesta in caso di eventuali modifiche strutturali dell'impianto o della tipologia di specie allevata. L'autorizzazione decade nel caso di scadenza della concessione demaniale marittima relativa all'impianto.