IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/1155 della Commissione, del 15 febbraio 2017 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa, alcune disposizioni relative al pagamento di inverdimento, al pagamento per i giovani agricoltori che esercitano il controllo su una persona giuridica, al calcolo dell'importo unitario nel quadro del sostegno accoppiato facoltativo, alle frazioni di diritti all'aiuto e a taluni obblighi di comunicazione relativi al regime di pagamento unico per superficie e al sostegno accoppiato facoltativo, e che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1172 della Commissione del 30 giugno 2017 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti d'interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 295 del 20 dicembre 2014, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 81 dell'8 aprile 2015, recante «Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'11 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 273 del 22 novembre 2016, recante «Modifica del decreto 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 gennaio 2017, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 74 del 29 marzo 2017, recante «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»; Considerato che per quanto riguarda i terreni lasciati a riposo il regolamento delegato (UE) n. 2017/1155, art. 1, primo comma, punto 4) lettera a), consente di ridurre fino a sei mesi il periodo in cui il terreno deve essere lasciato a riposo in un dato anno civile e che le condizioni climatiche particolarmente siccitose degli ultimi anni hanno reso particolarmente importante prevenire gli inneschi di incendi; Considerato che il regolamento delegato (UE) n. 2017/1155, fornisce taluni elementi di semplificazione per l'ammissibilita' degli elementi caratteristici del paesaggio, tra l'altro, eliminando taluni limiti dimensionali e modificandone altri, e consente, ai fini della costituzione delle aree d'interesse ecologico, la coltivazione di azotofissatrici con altre colture; Considerato che il regolamento delegato (UE) n. 2017/1172, per le semine di canapa successive al 30 giugno, consente di stabilire una data, non posteriore al 1° settembre di ciascun anno di domanda, per la consegna delle etichette delle sementi certificate utilizzate; Ritenuto opportuno, al fine di consentire la ripresa delle lavorazioni estive per limitare il pericolo di inneschi di incendi, garantendo nel contempo l'efficacia ambientale della misura, ridurre a sei mesi il periodo di ritiro dalla produzione dei terreni lasciati a riposo nell'anno di domanda e ridurre, di conseguenza, il periodo di divieto di sfalcio al 30 giugno; Ritenuto opportuno adattare i decreti ministeriali 18 novembre 2014 e 26 febbraio 2015 alle semplificazioni introdotte con regolamento delegato (UE) n. 2017/1155 nonche' apportare l'errata corrige all'art. 22, comma 7, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 11 ottobre 2016; Ritenuto opportuno stabilire al 1° settembre di ciascun anno di domanda il termine per la consegna delle etichette delle sementi certificate utilizzate per le semine di canapa dopo il 30 giugno; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 settembre 2017; Decreta: Art. 1 Terreni a riposo 1. Il comma 1, dell'art. 10 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 e' sostituito dal seguente: «1. Per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda». 2. Al comma 3, dell'art. 10 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015, le parole «31 luglio» sono sostituite con le parole «30 giugno».