IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 nella riunione del 2 novembre 2017 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Considerato che il comma 2, del richiamato art. 5, della  legge  n.
225/1992 disciplina l'azione  governativa  volta  a  fronteggiare  le
situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all'art.  2,  comma
1, lettera c), della medesima legge e per le quali sia intervenuta la
prevista deliberazione del Consiglio dei  ministri  articolandola  in
due  fasi,  la  prima  delle  quali   volta   all'organizzazione   ed
all'effettuazione dei  servizi  di  soccorso  e  di  assistenza  alla
popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino  della
funzionalita' dei servizi pubblici e  delle  infrastrutture  di  reti
strategiche, entro i limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili
(lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per
la riduzione del rischio residuo  strettamente  connesso  all'evento,
entro i limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  comunque
finalizzate prioritariamente alla tutela  della  pubblica  e  privata
incolumita' (lettera c) e alla ricognizione  dei  fabbisogni  per  il
ripristino  delle  strutture  e  delle  infrastrutture,  pubbliche  e
private,  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti  dalle  attivita'
economiche  e  produttive,  dai  beni  culturali  e  dal   patrimonio
edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con  la
medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta
all'avvio dell'attuazione delle prime  misure  per  far  fronte  alle
esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse
finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate  con  apposita
delibera del Consiglio dei ministri, sentita la  Regione  interessata
(lettera e); 
  Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
recante: «Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato» (legge  di  stabilita'  2016),  con  cui  e'
stabilito che al fine di dare avvio alle misure per  fare  fronte  ai
danni occorsi al patrimonio privato ed alle  attivita'  economiche  e
produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2, dell'art.  5,
della legge 24 febbraio 1992,  n.  225  e  successive  modificazioni,
relativamente  alle  ricognizioni  dei  fabbisogni   completate   dai
Commissari delegati e  trasmesse  al  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la  successiva
istruttoria, si provvede, per le finalita' e  secondo  i  criteri  da
stabilirsi con apposite  deliberazioni  del  Consiglio  dei  ministri
assunte ai sensi della  lettera  e)  del  citato  art.  5,  comma  2,
mediante  concessione,  da  parte  delle  Amministrazioni   pubbliche
indicate nelle medesime deliberazioni,  di  contributi  a  favore  di
soggetti privati e per le attivita' economiche e  produttive  con  le
modalita' del finanziamento agevolato; 
  Visti i commi da 423 a 428  dell'art.  1,  della  citata  legge  n.
208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalita'  per  la
concessione  dei  predetti  contributi,  oltre  alle   modalita'   di
copertura finanziarie dei conseguenti oneri; 
  Considerato, in particolare, che, in base a  quanto  stabilito  dal
combinato disposto dei commi 423, 424 e 427  dell'art.  1  citato,  i
contributi in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi
individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422,  sono
concessi mediante finanziamenti agevolati  assistiti  dalla  garanzia
dello Stato e nel limite massimo di 1.500  milioni  di  euro,  previa
verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati
e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti  riguardanti
la concessione di finanziamenti con oneri a carico  dello  Stato  per
interventi connessi a  calamita'  naturali,  al  fine  di  assicurare
l'invarianza finanziaria degli  effetti  delle  disposizioni  di  cui
trattasi; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19  novembre  2013
con la quale e' stato dichiarato lo stato d'emergenza in  conseguenza
degli eccezionali  eventi  meteorologici  verificatisi  nel  mese  di
novembre 2013 nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 122 del 20 novembre 2013  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013  nel  territorio
della Regione Autonoma della Sardegna»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  del  28  luglio  2016
recante «Stanziamento per la realizzazione degli  interventi  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n.  225
e successive modifiche ed integrazioni» adottata  in  attuazione  del
combinato disposto della citata lettera e), del comma 2  dell'art.  5
della legge n. 225/1992 e successive  modificazioni  e  dell'art.  1,
commi da 422 a 428 della legge n.  208/2015,  che  ha,  tra  l'altro,
stabilito che, all'esito  delle  attivita'  istruttorie  relative  ai
danni subiti dalle attivita' economiche  e  produttive,  ai  relativi
interventi si procedera' negli esercizi 2017 e seguenti, nel rispetto
di quanto previsto dal richiamato comma 427; 
   Considerato che  la  predetta  delibera  del  28  luglio  2016  ha
individuato, all'art. 1, paragrafo 5, lettera a),  le  regioni  quali
soggetti  deputati  alla  concessione  dei  finanziamenti  agevolati,
determinandone l'importo massimo per i danni subiti  dalle  attivita'
economiche e produttive; 
  Considerato  che  la  predetta  delibera  del  28  luglio  2016  ha
individuato,  all'art.  1,  paragrafo  5,  lettera  c),  i   soggetti
beneficiari con riferimento ai beni individuati nelle schede  «C»  di
«ricognizione  del  fabbisogno  per   le   attivita'   economiche   e
produttive» contenute nel documento tecnico allegato  alle  ordinanze
di  protezione  civile  con  le  quali  e'   stata   autorizzata   la
ricognizione dei fabbisogni di danno; 
  Considerato  che  la  predetta  delibera  del  28  luglio  2016  ha
stabilito, all'art. 1, paragrafo 5, lettera i), in relazione ai danni
subiti dalle attivita' economiche e produttive, i contributi  massimi
concedibili, nel limite del 50% del minor valore tra l'importo totale
indicato nella scheda «C» citata e l'importo risultante  da  apposita
perizia asseverata, con riferimento al fabbisogno  segnalato  per  il
ripristino strutturale  e  funzionale  dell'immobile,  e  nel  limite
dell'80% del minor valore tra l'importo totale indicato nella  scheda
«C»  citata  e  l'importo   risultante   dalla   richiamata   perizia
asseverata, con riferimento al fabbisogno segnalato per il ripristino
dei macchinari e  delle  attrezzature  danneggiati  e  l'acquisto  di
scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o
distrutti e non piu' utilizzabili  a  causa  dell'evento  calamitoso,
comunque entro il limite massimo complessivo di euro  450.000,00  per
tutte le tipologie di contributo; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 381  del  16  agosto  2016,  recante  disposizioni  operative  per
l'attivazione  dell'istruttoria  finalizzata  alla   concessione   di
contributi a favore di soggetti privati e delle attivita'  economiche
e  produttive  nella  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  ai   sensi
dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n.  208
in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio
2016; 
  Considerato in particolare che con la sopra  richiamata  ordinanza,
all'allegato 2, sono stati  stabiliti  i  criteri  direttivi  per  la
determinazione e concessione da parte della regione  interessata  dei
contributi ai soggetti privati per i  danni  occorsi  alle  attivita'
economiche e produttive; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
108560 del 24 maggio 2017 con la quale e' stato comunicato  l'importo
complessivo  massimo  concedibile  per  l'anno  2017,  pari  ad  euro
150.000.000,00, per i finanziamenti di cui all'art. 1,  commi  422  e
seguenti della citata legge n. 208/2015; 
  Considerato che la tabella in  allegato  1  alla  delibera  del  28
luglio 2016 sopra richiamata, individua 49 contesti emergenziali  per
i quali  e'  stata  avviata  da  parte  dei  Commissari  delegati  la
ricognizione dei fabbisogni per i danni occorsi al patrimonio privato
e alle attivita' economiche e produttive; 
  Considerato che l'impatto finanziario complessivo relativo ai danni
al patrimonio privato ed alle attivita' economiche e produttive per i
contesti emergenziali per i quali si e' provveduto alla  ricognizione
e  trasmissione  al  Dipartimento  della  protezione   civile   della
Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto riportato nella
Tabella 2 allegata  alla  delibera  del  28  luglio  2016,  e'  stato
quantificato in euro 889.608.976,51 per quanto riguarda il fabbisogno
per le attivita' economiche e produttive; 
  Considerato che a seguito delle  ulteriori  segnalazioni  pervenute
dalle  regioni  interessate,   l'importo   complessivo   del   citato
fabbisogno e' stato rideterminato in euro 910.148.431,47; 
  Considerato  che  nell'ambito  dell'importo   complessivo   massimo
concedibile per l'anno 2017, pari ad euro 150.000.000,00, sono  stati
considerati gli oneri connessi alla rideterminazione  dei  contributi
gia' concessi per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed
ai beni mobili, pari ad  euro  ad  euro  3.743.467,44,  di  cui  alla
delibera del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2017; 
  Considerato,  inoltre,   che   nell'ambito   dell'importo   massimo
concedibile per l'anno 2017 sono stati accantonati euro  5.900.000,00
in favore della Regione Marche con riferimento agli eventi calamitosi
ricompresi nella delibera del 28  luglio  2016,  relativi  ad  alcuni
comuni danneggiati dagli eventi sismici del 2016 che non hanno potuto
completare l'attivita' istruttoria di competenza, prevista dal  punto
1.2 dell'allegato 1 all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 378 del 16 agosto 2016; 
  Considerato, pertanto,  che  risultano  effettivamente  concedibili
contributi con le modalita'  del  finanziamento  agevolato  per  euro
140.356.532,56 da destinare ai soggetti privati per  i  danni  subiti
dalle attivita' economiche e produttive; 
  Viste le note del 5 e del 26 giugno 2017 con  cui  il  Dipartimento
della protezione civile ha comunicato alle regioni, tenuto conto  del
fabbisogno relativo alle  attivita'  economiche  e  produttive  sopra
riportato,  che  l'ammontare  delle  risorse  finanziarie   ad   oggi
disponibili e' stato ripartito tra le stesse  nella  percentuale  del
15,38% circa di detto fabbisogno,  fermo  restando  che,  qualora  si
dovessero   accertare   eventuali    disponibilita'    residue,    al
completamento dell'istruttoria delle domande  accolte,  tali  risorse
potranno essere ricollocate in favore delle regioni che  risultassero
non avere sufficiente capienza; 
  Tenuto conto che con le  sopra  richiamate  note  del  Dipartimento
della protezione civile alla Regione Autonoma della Sardegna e' stata
assegnata  la  somma  di  euro  6.807.838,00,  quale  misura  massima
concedibile  in  relazione  ai  danni  occorsi  ai  soggetti  privati
titolari delle attivita' economiche e  produttive  danneggiati  dagli
eventi calamitosi verificatisi nel mese di novembre 2013; 
  Vista la nota del 29  giugno  2017  della  Regione  Autonoma  della
Sardegna con cui e' stato trasmesso l'elenco dei soggetti beneficiari
dei contributi massimi concedibili nel complessivo  importo  di  euro
6.807.831,29; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 50; 
  Vista la comunicazione effettuata dal Dipartimento della protezione
civile alla Commissione europea in data 10 agosto 2017; 
  Viste le note del Capo Dipartimento della protezione  civile  prot.
n. CG/63425 del 10 ottobre 2017, prot. n.  CG/64169  del  12  ottobre
2017 e prot. n. CG/0065467 del 18 ottobre 2017; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sulla base di quanto riportato in  premessa,  in  attuazione  di
quanto disposto dalla delibera del  Consiglio  dei  ministri  del  28
luglio 2016, in relazione agli  eventi  calamitosi  verificatisi  nel
mese di novembre 2013 nel territorio  della  Regione  Autonoma  della
Sardegna, i contributi ai soggetti privati per i danni  occorsi  alle
attivita' economiche e produttive sono concessi, con le modalita' del
finanziamento  agevolato,  nel  limite  di  euro   6.807.831,29   con
riferimento  ai  soggetti  individuati  nella  nota   della   Regione
richiamata in premessa ed entro i limiti individuali ivi previsti. 
  2. La Regione Autonoma della Sardegna  provvede  a  pubblicare  sul
proprio sito web istituzionale l'elenco riepilogativo dei  contributi
massimi concedibili, nel limite delle risorse di cui al comma 1,  con
riferimento alle domande  accolte  ai  sensi  dell'allegato  2  della
richiamata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 381  del  16  agosto  2016  sulla  base  delle  percentuali
effettivamente  applicabili,  nel   rispetto   dei   limiti   massimi
percentuali dell'80% o del 50% stabiliti nella  citata  delibera  del
Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 2 novembre 2017 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                               Gentiloni Silveri