IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e  delle  finanze:   «Modifica   al   regolamento   e   funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale,  Serie  generale,  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.  227  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  Governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Vista la determinazione n. 613/2016 del 29 aprile 2016,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  115  del  18
maggio 2017, relativa alla classificazione del  medicinale  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189,  di  medicinali
per uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con  la  quale  la  societa'  GRUNENTHAL  GMBH  ha
chiesto  la  classificazione   delle   confezioni   con   A.I.C.   n.
044727030/E; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 10 maggio 2017; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  26
settembre 2017; 
  Vista la deliberazione n. 26 in data 19 ottobre 2017 del  Consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  ZURAMPIC  nelle  confezioni   sotto   indicate   e'
classificato come segue: 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Zurampic», in
associazione con un inibitore della xantina ossidasi, e' indicato  in
soggetti adulti per il trattamento  aggiuntivo  dell'iperuricemia  in
pazienti con gotta (con o  senza  tofi)  che  non  abbiano  raggiunto
livelli sierici target di acido urico con una  dose  adeguata  di  un
inibitore della xantina ossidasi in monoterapia. 
  Confezione: 
    200 mg - compressa rivestita con  film  -  uso  orale  -  blister
(PCTFE/PVC/ALU) - 30 compresse A.I.C.  n.  044727030/E  in  base  32:
1BNYRQ (in base 32); 
    Classe di rimborsabilita': A; 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 25,76; 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 42,51. 
  Tetto di spesa complessivo sull'ex factory: € 4 Mln  per  il  primo
anno e di 7 Mln per il secondo anno. 
  Alla specialita' medicinale in oggetto si applica un tetto di spesa
complessivo sull'ex factory pari a € 4,0 Mln per il 1° anno  e  di  7
Mln per il 2° anno. 
  Ai   fini   della   determinazione   dell'importo    dell'eventuale
sfondamento, il calcolo dello stesso verra'  determinato  sulla  base
dei consumi ed in base al fatturato (al netto degli eventuali payback
del  5%  e  dell'1,83%)  trasmessi   attraverso   il   flusso   della
tracciabilita', di cui al decreto del Ministro della  salute  del  15
luglio 2004, per i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed  il  flusso
OSMED, istituito ai sensi della legge  n.  448/1998,  successivamente
modificata   dal   decreto   ministeriale   n.   245/2004,   per   la
convenzionata. E' fatto, comunque,  obbligo  alla  parte  di  fornire
semestralmente i dati di vendita relativi  ai  prodotti  soggetti  al
vincolo del tetto e il relativo trend  dei  consumi  nel  periodo  di
vigenza dell'accordo, segnalando,  nel  caso,  eventuali  sfondamenti
anche prima della scadenza contrattuale. 
  Ai fini  del  monitoraggio  del  tetto  di  spesa,  il  periodo  di
riferimento, per i prodotti gia' commercializzati, avra'  inizio  dal
mese della pubblicazione del  provvedimento  in  Gazzetta  Ufficiale,
mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal  mese  di  inizio
dell'effettiva commercializzazione. 
  In caso di richiesta di  rinegoziazione  del  tetto  di  spesa  che
comporti  un  incremento  dell'importo  complessivo  attribuito  alla
specialita' medicinale e/o molecola,  il  prezzo  di  rimborso  della
stessa (comprensivo dell'eventuale sconto  obbligatorio  al  Servizio
sanitario nazionale) dovra' essere rinegoziato in riduzione  rispetto
ai precedenti valori. 
  I tetti di spesa,  ovvero  le  soglie  di  fatturato  eventualmente
fissati, si riferiscono a tutti gli importi  comunque  a  carico  del
Servizio  sanitario  nazionale,  ivi  compresi,  ad  esempio,  quelli
derivanti dall'applicazione della legge n. 648/1996 e dall'estensione
delle indicazioni conseguenti a modifiche delle Note AIFA. 
  Le condizioni negoziali sopra indicate, relative  alla  specialita'
medicinale  in  oggetto,  hanno  validita'  di   ventiquattro   mesi,
decorrenti dalla data di pubblicazione della relativa  determinazione
di autorizzazione e classificazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana o dal diverso termine ivi stabilito. 
  Le condizioni negoziali si  rinnovano  per  ulteriori  ventiquattro
mesi, con un tetto annuale di 7  Mln  qualora  una  delle  parti  non
faccia pervenire all'altra almeno novanta giorni prima della scadenza
naturale del presente  contratto,  una  proposta  di  modifica  delle
condizioni,  conformemente  a  quanto  disposto  dal  punto  7  della
deliberazione CIPE 1° febbraio 2001, n. 3. 
  Qualora una delle parti, almeno novanta giorni prima della scadenza
naturale del contratto, faccia pervenire all'altra  una  proposta  di
modifica delle condizioni negoziali  gia'  vigenti,  l'AIFA  apre  il
processo negoziale secondo le modalita' previste  al  punto  5  della
deliberazione CIPE 1° febbraio 2001, n. 3, e  fino  alla  conclusione
del procedimento resta operativo l'accordo precedente. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.