IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera e in particolare gli  articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante la disciplina  della
produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali
di moltiplicazione e da orto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante il regolamento di esecuzione della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 267,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune  deroghe  per
l'ammissione  di  ecotipi  e   varieta'   orticole   tradizionalmente
coltivate in particolari localita' e regioni e minacciate da erosione
genetica, nonche' di varieta' orticole prive di valore intrinseco per
la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in
condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di  tali
ecotipi e varieta'»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  del  18  settembre  2012,  recante
disposizioni applicative del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.
267, per cio' che concerne le modalita' per l'ammissione al  Registro
nazionale delle varieta' di specie ortive da  conservazione  e  delle
varieta' di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per
la coltivazione in condizioni particolari; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 13 febbraio 2014,  registrato  alla  Corte  dei  conti,
recante individuazione  degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale; 
  Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione della  varieta'
di pomodoro Tondino maremmano priva di valore intrinseco e sviluppata
per la coltivazione in condizioni particolari  al  relativo  registro
nazionale; 
  Vista la nota della Regione Toscana del 5 giugno 2017 con la  quale
e' stato comunicato parere favorevole all'iscrizione  della  varieta'
di pomodoro Tondino maremmano; 
  Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nei registri  delle  varieta'  dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a quello della iscrizione medesima, la varieta' di pomodoro priva  di
valore intrinseco e sviluppata  per  la  coltivazione  in  condizioni
particolari  sotto  riportata,  le   cui   sementi   possono   essere
controllate come sementi standard e la cui descrizione e'  depositata
presso questo Ministero: 
 
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|          |             |                     | Responsabile della |
|  Codice  |             |                     |  conservazione in  |
|   SIAN   |   Specie    |    Denominazione    |      purezza       |
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|   3942   |  Pomodoro   |  Tondino maremmano  |  Arcoiris s.r.l.   |
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