IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il Codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327 e s.m.i.; 
  Vista la legge 11 luglio 1977, n. 411, recante «Istituzione di  una
tassa per l'utilizzazione  delle  installazioni  e  del  servizio  di
assistenza alla navigazione aerea in rotta»; 
  Visto il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77,  recante  «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  trasporti  e  di  concessioni   marittime»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5  maggio  1989,  n.  160,
cosi' come modificato dall'art. 4, comma 41, della legge 12  novembre
2011, n. 183, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  stabilita'  2012)  e
dall'art. 1,  comma  219,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato» (legge Stabilita' 2015); 
  Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante  «Disposizioni  in
materia di trasporti»; 
  Vista la legge 20 dicembre 1995, n. 575,  recante  «Adesione  della
Repubblica italiana alla convenzione internazionale  di  cooperazione
per la sicurezza della navigazione aerea  (EUROCONTROL)»,  firmata  a
Bruxelles il 13 dicembre 1960, e gli atti internazionali  successivi,
tra cui in particolare l'accordo multilaterale sui canoni di rotta; 
  Vista  la   legge   21   dicembre   1996,   n.   665,   concernente
«Trasformazione in Ente pubblico economico dell'Azienda  autonoma  di
assistenza al volo per il  traffico  aereo  generale»,  e  visto,  in
particolare, l'art. 2, con cui si affidano all'Ente  l'organizzazione
e la gestione dei servizi  di  assistenza  al  volo  e  dei  relativi
compiti, e l'art. 9, concernente il  contratto  di  programma  ed  il
contratto di servizio, e l'art. 1, comma 679, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, (legge Stabilita' 2016) che ha modificato  il  predetto
art. 9; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997,  n.  250,  concernente
«Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC»; 
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a
questo Comitato la definizione  delle  linee  guida  e  dei  principi
comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in  materia  di
regolazione dei servizi  di  pubblica  utilita',  ferme  restando  le
competenze delle Autorita' di settore e la delibera  CIPE  22  giugno
2000, n. 63, che ha previsto la procedura relativa alla  stipula  dei
contratti di programma ed il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che all'art. 36 conferma
la  competenza  di  questo  Comitato,  tra  l'altro,  in  materia  di
contratti di  programma  e  di  atti  convenzionali  con  particolare
riguardo ai profili di finanza pubblica; 
  Visto il decreto  legislativo  13  gennaio  1999,  n.  18,  recante
«Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al  libero  accesso  al
mercato dei servizi di  assistenza  a  terra  negli  aeroporti  della
Comunita'»; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  Monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Vista la legge 29 gennaio 2001, n.  10,  recante  «Disposizioni  in
materia di navigazione satellitare» e visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 13 maggio 2005, concernente  «Ripartizione
del fondo di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 6» di detta legge; 
  Vista la legge 1° agosto 2002, n.  166,  recante  «Disposizioni  in
materia di infrastrutture e trasporti»; 
  Visto il decreto legislativo 11  novembre  2003,  n.  333,  recante
«Attuazione della direttiva 2000/52/CE,  che  modifica  la  direttiva
80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie  tra
gli  Stati  membri  e  le  loro  imprese  pubbliche,   nonche'   alla
trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese»; 
  Visto  il  decreto-legge  8  settembre  2004,   n.   237,   recante
«Interventi urgenti nel settore  dell'aviazione  civile»,  convertito
dalla legge 9 novembre 2004, n. 265; 
  Visto il decreto legislativo 9  maggio  2005,  n.  96,  concernente
«Revisione della parte aeronautica del Codice  della  navigazione,  a
norma  dell'art.  2  della  legge  9  novembre  2004,  n.  265»,  poi
modificato ed integrato con il decreto legislativo 15 marzo 2006,  n.
151; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  recante  «Misure
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti  in  materia
tributaria e finanziaria», convertito con modificazioni dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e  visti,  in  particolare,  gli  articoli  da
11-sexies a 11-terdecies, che  dettano  indicazioni  per  il  settore
aeroportuale, prevedendo - tra l'altro - che i  coefficienti  unitari
di   tassazione   vengano   determinati    secondo    parametri    di
efficientamento dei costi indicati nel contratto  di  programma,  che
deve assegnare un obiettivo di recupero della produttivita'  in  base
agli specifici elementi di cui all'art. 11-sexies, comma  1,  lettera
f); 
  Visto il  decreto  legislativo  2  maggio  2006,  n.  213,  recante
«Attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione  di
taluni eventi nel settore dell'aviazione civile»; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.  233,  che  trasferisce
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo  di  consulenza
per l'attuazione delle linee guida per la regolazione del servizi  di
pubblica utilita' (NARS), istituito con delibera di questo Comitato 8
maggio 1996, n. 81  (Gazzetta  Ufficiale  n.  138/1996)  e  visto  il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25  novembre  2008,
con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione  del  NARS  e  che
all'art. 1, comma 1, prevede  la  verifica,  da  parte  dello  stesso
Nucleo, dell'applicazione - negli schemi di  contratto  sottoposti  a
questo Comitato - dei principi in materia di  regolazione  tariffaria
relativi al settore considerato; 
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  118,  recante
«Attuazione della Direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 5 aprile 2006, concernente la licenza  comunitaria  dei
controllori del traffico aereo»; 
  Visto il regolamento (UE) della  Commissione  29  luglio  2010,  n.
691/2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i  servizi  di
navigazione aerea e le funzioni di rete; 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione 16  dicembre  2010,  n.
1191/2010, che istituisce un sistema di  tariffazione  comune  per  i
servizi di navigazione aerea, disciplina l'applicazione degli  schemi
di performance per i servizi della navigazione aerea; 
  Visto i regolamenti di esecuzione (UE) della Commissione  3  maggio
2013, n. 390/2013 e n. 391/2013, che istituiscono rispettivamente  un
sistema di prestazioni per  i  servizi  di  navigazione  aerea  e  le
funzioni di rete e un sistema di tariffazione comune per i servizi di
navigazione aerea; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981,  n.
145, concernente «Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza  al
volo per il traffico aereo generale»; 
  Visto il decreto 22 aprile 1997, emanato dal Ministro dei trasporti
e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro e  recante
«Approvazione  del  Regolamento  amministrativo-contabile   dell'Ente
nazionale di assistenza al volo», e visti in particolare gli articoli
2 e 3; 
  Visto il decreto 5 maggio 1997, emanato dal Ministro del tesoro  di
concerto con il Ministro dei trasporti e della  navigazione,  recante
«Modalita'  per  la  regolarizzazione  dei  flussi   finanziari   fra
EUROCONTROL e lo Stato italiano»; 
  Visto il decreto 27 maggio 1997, emanato del Ministro dei trasporti
e della navigazione di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica e della difesa,  e  recante
«Approvazione dello Statuto  dell'Ente  nazionale  di  assistenza  al
volo» e visti in particolare gli articoli 3, 5 e 6 dello stesso; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
in data 13 luglio 2005, recante «Disciplina  delle  modalita'  e  dei
tempi per l'assunzione del concreto  esercizio,  da  parte  di  ENAC,
delle  funzioni  di  autorita'  nazionale  di  vigilanza  e  per   il
trasferimento in capo allo stesso ente della titolarita' dei  diritti
tariffari, gia' di pertinenza di ENAV S.p.A., corrispondenti ai costi
delle attivita' di  regolazione  e  certificazione  da  trasferire  a
ENAC»; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25
luglio 2008, riguardante la disciplina del trasporto aereo di Stato; 
  Vista la delibera 1° agosto 2014,  n.  29  (Gazzetta  Ufficiale  n.
296/2014), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole
sugli schemi di contratto di programma e di contratto di servizio per
i trienni 2010-2012 e 2013-2015 tra il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze e della difesa - e ENAV S.p.A.; 
  Vista la decisione della Commissione 15 aprile 2016, n. 2016/599/UE
che approva il Piano delle performance dal quale si desumono i  costi
ed unita' di servizio posti alla base del calcolo delle tariffe; 
  Vista la proposta di cui alla nota 21 novembre 2016, n. 43662,  con
la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  (MIT)  ha
richiesto l'iscrizione  all'ordine  del  giorno  di  questo  Comitato
dell'esame dello schema di contratto (CdS), sottoscritto tra il  MIT,
di concerto con il MEF, e la societa' ENAV S.p.A., e ha trasmesso  il
suddetto schema di  contratto  di  programma  completo  dei  relativi
allegati, e la nota 11 aprile 2017 n. 1688, con la quale  il  MIT  ha
integrato la documentazione inviata; 
  Considerato che il NARS, in data  22  maggio  2017,  ha  emesso  il
parere n. 2/2017, pronunciandosi favorevolmente, con  osservazioni  e
raccomandazioni, in  merito  allo  schema  di  contratto  e  relativi
allegati; 
  Considerato che, nelle more  della  definizione  del  Contratto  di
programma, l'ENAV S.p.A. ha continuato a svolgere senza soluzione  di
continuita' la propria attivita' istituzionale; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  e  del  richiamato  parere  del
NARS, e in particolare, che: 
per quanto riguarda lo schema di contratto: 
    e' composto da 24 articoli e disciplina: 
      i servizi della navigazione aerea e le connesse prestazioni che
la Societa' e' obbligata a fornire; 
      i servizi erogati a fronte di  corrispettivi  e  i  servizi  in
gestione a terzi; 
      gli obiettivi e i parametri di sicurezza e qualita' dei servizi
resi all'utenza; 
      i parametri di efficientamento dei costi e  le  tariffe  per  i
servizi di navigazione aerea; 
      il piano di investimenti correlato con il  perseguimento  delle
finalita' istituzionali; 
      i  rapporti  con  istituzioni,  enti,  societa'   e   organismi
nazionali e internazionali che operano nel settore della  navigazione
aerea e dell'aviazione civile in generale; 
      gli obblighi di informazione, rendicontazione e trasparenza; 
      le attivita'  di  verifica  e  monitoraggio  delle  prestazioni
previste, le sanzioni per i casi si inadempienza, nonche' le  ipotesi
di revisione dei contenuti del contratto; 
per quanto riguarda le tariffe: 
    sono specificate dall'art. 8 del contratto e  sono  suddivise  in
tariffe di rotta e di terminale. Le tariffe di rotta, determinate  ai
sensi del regolamento (UE) n. 391/2013, sono cosi' stimate: 
 
          =================================================
          |   2016    |   2017    |   2018    |   2019    |
          +===========+===========+===========+===========+
          |  € 80,08  |  € 80,00  |  € 79,01  |  € 75,24  |
          +-----------+-----------+-----------+-----------+
 
    le tariffe di terminale sono  suddivise  in  base  ai  volumi  di
traffico gestiti  dai  diversi  aeroporti  in  tre  differenti  fasce
tariffarie, per la fascia 1 sono determinate ai sensi dei regolamenti
n. 390 e 391 del 2013; per la fascia 2,  ai  sensi  del  paragrafo  6
dell'art. 13 del suddetto regolamento n.  391,  solo  in  parte  sono
determinate dal regolamento n. 391 e  per  la  fascia  3  determinate
sulla base di quanto previsto  dall'allegato  L  al  contratto.  Sono
cosi' stimate: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    con nota ENAC-DG del  10  gennaio  2017,  n.  2341-P,  la  misura
tariffaria di terminale proposta dall'ENAV S.p.A. per  gli  aeroporti
di terza fascia per il 2017 e' pari a € 323,79, invece  di  €  325,21
come previsto nell'allegato L, richiamato dall'art. 8 del contratto e
che, pertanto, il predetto art. 8 dovra'  essere  modificato  in  tal
senso; 
    sono  identificati  in  maniera  esaustiva  e  tassativa  i  voli
«esonerati», cioe' quelli che non consentono il recupero  diretto,  a
carico  dell'utenza,  degli  oneri  sostenuti  da  ENAV  S.p.A.   per
l'espletamento  delle   relative   attivita'   di   assistenza   alla
navigazione aerea. I relativi oneri, da corrispondere  alla  societa'
su base annuale, sono di seguito quantificati, come all'art. 10 dello
schema di Contratto di programma: 
 
 
                        Oneri voli esonerati 
 
 ==================================================================
 | Servizi |   2016   |   2017   |   2018   |   2019   |  Totale  |
 +=========+==========+==========+==========+==========+==========+
 |         |         €|         €|         €|         €|         €|
 |In rotta |11.280.000|11.540.000|11.450.000|11.120.000|45.390.000|
 +---------+----------+----------+----------+----------+----------+
 |In       |         €|         €|         €|         €|         €|
 |terminale| 1.550.000| 1.450.000| 1.430.000| 1.410.000| 5.840.000|
 +---------+----------+----------+----------+----------+----------+
 |         |         €|         €|         €|         €|         €|
 |Totale   |12.830.000|12.990.000|12.880.000|12.530.000|51.230.000|
 +---------+----------+----------+----------+----------+----------+
 
per quanto riguarda il piano degli investimenti: 
    il  volume  degli  investimenti  2016-2019,  di  cui   al   Piano
Investimenti (allegato N), ammonta a circa 436 milioni di euro  (dati
in migliaia di euro), come di seguito evidenziato: 
 
=====================================================================
|     Categoria     |  2016   |  2017   |  2018   |  2019  | Totale |
+===================+=========+=========+=========+========+========+
|Sistemi ATM        |   30.050|   31.900|   31.900|  32.300| 126.150|
+-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+
|Procedure ATM e    |         |         |         |        |        |
|Spazi aerei        |    2.200|    1.950|    1.800|   1.800|   7.750|
+-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+
|Sistemi e Reti di  |         |         |         |        |        |
|comunicazione      |   19.470|   15.350|   10.720|  10.650|  56.190|
+-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+
|Sistemi e impianti |         |         |         |        |        |
|di navigazione     |    6.400|    6.700|    7.000|   7.300|  27.400|
+-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+
|Sistemi di         |         |         |         |        |        |
|sorveglianza       |    8.000|    6.600|   12.800|  11.050|  38.450|
+-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+
|Infrastrutture e   |         |         |         |        |        |
|impianti           |   14.590|   19.570|   23.650|  29.200|  87.010|
+-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+
|Sistemi per la     |         |         |         |        |        |
|meteorologia       |    4.350|    4.500|    4.500|   4.500|  17.850|
+-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+
|Simulazione e      |         |         |         |        |        |
|sperimentazione    |    3.750|    3.800|    3.850|   3.750|  15.150|
+-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+
|Nuovi metodi di    |         |         |         |        |        |
|manutenzione       |    1.600|    1.200|      600|     600|   4.000|
+-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+
|Esigenze non       |         |         |         |        |        |
|programmabili      |    3.900|    3.800|    3.700|   3.700|  15.100|
+-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+
|Security           |    1.400|    1.400|    1.400|   1.250|   5.450|
+-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+
|Sistemi informativi|    6.200|    4.900|    4.350|   4.350|  19.800|
+-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+
|Servizi generali   |      800|      800|      800|     800|   3.200|
+-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+
|Adeguamenti e messa|         |         |         |        |        |
|a norma            |    3.250|    3.100|    3.100|   3.100|  12.550|
+-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+
|Totale             |  105.960|  105.570|  110.170| 114.350| 436.050|
+-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+
 
    qualora ENAV S.p.A. acquisisca ulteriori finanziamenti «esterni»,
dara' luogo agli ulteriori investimenti di seguito evidenziati:, 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
per quanto riguarda il costo medio ponderato del capitale (WACC):, 
    sono stati adottati tassi risk free differenziati per le  tariffe
di rotta e per quelle di terminale, ai fini del computo del  suddetto
WACC; 
    l'equity risk premium (ERP) assume valori  differenziati  per  le
tariffe di rotta e di terminale. 
    il parametro relativo all'aliquota  fiscale  considerato  per  la
determinazione dei diversi WACC e' pari  al  27,5%,  invece  del  24%
introdotto a partire dal 2017 dalla  normativa  italiana  e  che,  e'
opportuno che il MIT, interessando ENAC in quanto autorita' nazionale
di vigilanza preposta, valuti l'applicazione di quanto  previsto  dal
meccanismo di ripartizione dei costi all'art. 14 del  regolamento  UE
n. 391/2013 in merito  ai  «cambiamenti  imprevisti  della  normativa
fiscale   nazionale»,   per   il   recupero   dell'eventuale    extra
remunerazione/costo nel periodo regolatorio successivo  a  quello  in
cui si e' verificata la sopravvenienza. 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 10 luglio 2017, n. 3407,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei  ministri -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal Ministero dell'economia e delle finanze  (MEF)  e  posta  a  base
dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del  Comitato,
contenente le  valutazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella
presente delibera; 
  Ritenuto di condividere le valutazioni del NARS e  di  adottare  le
raccomandazioni dal medesimo proposte; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
  Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del decreto legislativo
5 dicembre 1997, n. 430 e della delibera di questo Comitato 22 giugno
del 2000, n. 63, e' formulato parere favorevole in ordine allo schema
di contratto di programma per gli  anni  2016-2019  tra  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti - di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze ed il Ministro della difesa - e  l'ENAV
S.p.A., con le osservazioni e raccomandazioni di cui  al  capitolo  6
del parere NARS, 22 maggio del 2017,  n.  2,  e  che  di  seguito  si
riportano integralmente: 
    estendere la definizione di obiettivi di performance qualitativa,
pur non vincolanti a livello europeo, anche ai 43 aeroporti di fascia
3 o, almeno, a un loro sottoinsieme significativo e individuare forme
e modalita' di monitoraggio del raggiungimento di tali obiettivi; 
    rendere  disponibile  agli  utenti,  entro  un   arco   temporale
ragionevolmente  breve  e  comunque  non  superiore   ai   tre   mesi
dall'approvazione del CdP, la Carta dei servizi ENAV S.p.A. approvata
dagli organi competenti; 
    all'art. 21,  valutare  l'opportunita'  di  rendere  maggiormente
puntuale nella propria definizione il  generico  richiamo  a  «quanto
previsto dalla regolamentazione comunitaria in materia»; 
    adottare nel Contratto di programma per gli  aeroporti  di  terza
fascia per l'annualita' 2017 la misura tariffaria di terminale pari a
€ 323,79 proposta da ENAV S.p.A., in luogo  di  quanto  previsto  nel
Contratto medesimo; 
    sottoporre al NARS e, per  informativa,  a  questo  Comitato,  la
proposta in merito all'individuazione dei  parametri  che  concorrono
alla determinazione dei rendimento del  capitale  da  considerare  ai
fini delle decisioni in  sede  europea,  a  partire  dalle  attivita'
propedeutiche alla  determinazione  degli  obiettivi  di  performance
economica per il successivo periodo; 
    valutare, per  gli  aeroporti  compresi  nella  I  e  II  fascia,
interessando ENAC, l'applicazione di quanto previsto  dal  meccanismo
di ripartizione dei costi all'art. 14 del regolamento UE n.  391/2013
in  merito  ai  «cambiamenti  imprevisti  della   normativa   fiscale
nazionale»,   che   consente   il   recupero   dell'eventuale   extra
remunerazione/costo nel periodo regolatorio successivo  a  quello  in
cui si e' verificata la sopravvenienza; 
    prevedere, per gli scali ricompresi nella III fascia, per i quali
non vige  la  disciplina  comunitaria  bensi'  quella  nazionale,  il
recupero  dell'extra   remunerazione   conseguente   all'applicazione
nell'anno 2017 dell'aliquota fiscale maggiorata, con riduzione  delle
tariffe o del balance nell'anno 2018. Analogamente applicare  per  la
determinazione  delle  tariffe  dall'anno  2018  l'aliquota   fiscale
prevista a legislazione vigente; 
    dettagliare la procedura per la definizione  degli  obiettivi  di
performance riferiti al piano investimenti previsti dall'Allegato N e
individuare forme e modalita' di monitoraggio del  raggiungimento  di
tali obiettivi; 
    specificare compiutamente l'entita' e la modulazione di  tutti  i
finanziamenti  pubblici   previsti   per   la   realizzazioni   degli
investimenti attinenti al periodo regolatorio; 
    adeguare il Contratto  di  programma  prevedendo  l'aggiornamento
dell'art. 17 relativo agli Obblighi di informazione e rendicontazione
attraverso l'inclusione del  CIPE  tra  i  destinatari  del  rapporto
annuale sullo stato di avanzamento dei progetti; 
    dare  seguito  all'istituzione  del   tavolo   tecnico   previsto
dall'art.  3  del  Contratto  di  programma  in  considerazione   del
complessivo riassetto in corso  del  sistema  aeroportuale  nazionale
conseguente al decreto del Presidente della Repubblica. n. 201 del 17
settembre 2015, anche ai fini della ridefinizione delle attivita'  di
ENAV e dei relativi meccanismi di valutazione  di  performance  e  di
tariffazione. 
      Roma, 10 luglio 2017 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
Il Segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2017 
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