IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle universita' si applica la normativa di settore; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; Visto l'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui le amministrazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui le assunzioni sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 35, comma 4, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed in particolare l'art. 1, comma 368, che ha apportato modifiche all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevedendo che l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2017; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, secondo cui l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalita' necessarie anche secondo un criterio di equivalenza; Visto l'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato; Visto l'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, come modificato dall'art. 1, comma 398, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, secondo cui il personale delle province che alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione, e' trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilita' finanziaria a regime della relativa spesa; Visto l'art. 1, comma 133, della legge 13 luglio 2015, n. 107, secondo cui il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, puo' transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'amministrazione di destinazione, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione medesima e nel limite delle facolta' assunzionali, fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; Visto l'art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui il trasferimento in mobilita' e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralita' finanziaria; Visto l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 con il quale si dispone che «Le camere di commercio, all'esito del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa di cui al comma 3, comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Il suddetto personale soprannumerario e' ricollocato, nel rispetto delle modalita' e dei criteri definiti dal decreto adottato in attuazione dell'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con le procedure di cui al comma 7, a valere sul dieci per cento delle facolta' di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018. Qualora il personale soprannumerario ecceda la soglia prevista dal periodo precedente, la stessa puo' essere rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine si assicurare le esigenze di ricollocamento dello stesso personale presso le Amministrazioni interessate»; Ritenuto, al fine di garantire l'eventuale mobilita' del personale dipendente a tempo indeterminato delle Camere di commercio, che le amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno utilizzare la prevista percentuale del 10% sulle cessazioni del 2016 - budget 2017, solo previa autorizzazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'autorizzazione sara' concessa dopo aver acquisito ogni informazione utile in merito all'elenco dell'eventuale personale in soprannumero delle Camere di commercio, valutando anche la possibilita', in relazione alla consistenza dei soprannumerari comunicati e in caso di sufficiente capienza, di imputare il necessario importo sulle cessazioni del 2017 - budget 2018, eventualmente in aggiunta alla prevista percentuale del 10% relativa a quest'ultimo budget; Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, prevedendo conseguentemente che, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014 e 2015, previste dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall'art. 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2017 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2017; Visto l'art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale dispone che «Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando»; Visto l'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo il quale a decorrere dalla data di entrata del medesimo decreto-legge e fino al 31 dicembre 2016, termine poi prorogato al 31 dicembre 2018 dall'art. 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, «al fine di favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonche' dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, puo' partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse»; Visto l'art. 4, comma 9-ter, del citato decreto-legge n. 101 del 2013 secondo cui «Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente, e' autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno»; Visto l'art. 1, comma 426 della legge n. 190 del 2014 secondo cui «In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalita' volte al superamento del precariato, e' prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilita' di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto art. 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica»; Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, il quale dispone che «La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato operano annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente»; Visto il decreto interministeriale in data 12 luglio 2017 adottato a seguito del monitoraggio previsto dal succitato art. 3, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni del personale in regime di diritto pubblico del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» ed in particolare l'art. 1 che prevede l'istituzione dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro» (I.N.L.); Visto l'art. 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 149 del 2015 secondo il quale «La dotazione organica dell'Ispettorato e' ridotta in misura corrispondente alle cessazioni del personale delle aree funzionali, appartenente ai profili amministrativi, proveniente dalle Direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che avverranno successivamente all'entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 5, comma 1 e fino al 31 dicembre 2016. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 non sono utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni ed, inoltre, sono contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio»; Considerato che, a fronte del succitato art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2015, le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 del personale con qualifica dirigenziale e con qualifica ispettiva sono utilizzabili ai fini della determinazione del budget per le assunzioni da parte delle amministrazioni interessate; Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 settembre 2017, n. 6733 con la quale si precisa che le cessazioni dal servizio relative all'anno 2016 del personale con qualifica dirigenziale e con qualifica ispettiva che, in relazione alle funzioni svolte, era destinato al transito nella nuova Agenzia per effetto del decreto legislativo n. 149 del 2015, non verranno utilizzate dal predetto Ministero; Considerato che, in relazione al riordino previsto dalla citata normativa, le cessazioni dell'anno 2016 del personale che, tenuto conto delle funzioni svolte, era destinato al transito nella nuova Agenzia, possono, quindi, essere utilizzate dall'I.N.L. con esclusione di quelle rese indisponibili dalla legge; Visto l'art. 1, comma 216, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 secondo cui «Nell'ottica di favorire il ricambio generazionale e l'immissione nella pubblica amministrazione di personale altamente qualificato, oltre al reclutamento di professori e ricercatori previsto dai commi da 207 a 212 e dai commi da 247 a 252 e dei dirigenti vincitori di procedure selettive gia' gestite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), le facolta' assunzionali nel triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato sono prioritariamente finalizzate all'assunzione di cinquanta dirigenti mediante apposita procedura selettiva gestita dalla SNA e di cinquanta unita' nei profili iniziali della carriera prefettizia, nonche' di dieci avvocati dello Stato e dieci procuratori dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri della procedura selettiva e della ripartizione tra le amministrazioni interessate del personale dirigenziale»; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 che ha modificato l'art. 6, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sostituendo le parole «secondo periodo» con le parole «terzo periodo»; Considerato che, in virtu' della modifica al citato art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 178 del 2012, apportata dal predetto decreto-legge n. 13 del 2017, al personale della CRI, collocato in mobilita', ai sensi del l'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, in altre amministrazioni pubbliche continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento dell'amministrazione di destinazione, come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi; Viste le richieste e le note integrative delle amministrazioni destinatarie del presente provvedimento; Tenuto conto con riferimento alle facolta' di assunzione per gli anni 2015 e 2016, derivanti dalle cessazioni rispettivamente degli anni 2014 e 2015, lo stato di avanzamento delle procedure di ricollocazione del personale soprannumerario dagli enti di area vasta e dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana; Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette richieste; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione on. le dott.ssa Maria Anna Madia; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Corte dei conti 1. La Corte dei conti e' autorizzata ad indire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016 e sulle cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017, unita' di personale con la qualifica di Referendari come da Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013. 2. La Corte dei conti e' autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017 unita' di personale non dirigenziale come da Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.