LA COMMISSIONE REGIONALE PER LA TUTELA 
                 DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL LAZIO 
 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368:  «Istituzione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma  dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 8 gennaio 2004, n. 3: «Riorganizzazione del Ministero per
i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 1 della  legge  6
luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  e  ss.mm.ii.:
«Codice per i beni culturali ed il paesaggio», ai sensi dell'art.  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  171
del 29  agosto  2014,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero del beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance» a norma dell'art.  16,
comma 4 del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a norma dell'art. 1,
comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come  modificato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91. 
  Visto il decreto  ministeriale  27  novembre  2014:  «Articolazione
degli uffici di livello non dirigenziale del  Ministero  del  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo»; 
  Visto  il  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.   83,   concernente
«Disposizioni urgenti per la  tutela  del  patrimonio  culturale,  lo
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo»; 
  Visto   il   decreto-legge   del   23   gennaio   2016,   n.    44,
«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e  del  turismo»  che  prevede  l'istituzione  delle   Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall'11 luglio 2016; 
  Visto l'incarico di funzione dirigenziale di livello  non  generale
di Segretario regionale del Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo  del  Lazio,  conferito  al  dottor  Leonardo
Nardella con decreto direttoriale del 5 maggio 2017; 
  Rilevato che l'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri  171/2014  individua  la  Commissione   regionale   per   il
patrimonio   culturale   quale   organo   collegiale   a   competenza
intersettoriale, regolamentandone le attribuzioni, la composizione ed
il funzionamento; 
  Considerato che, ai sensi del gia' citato  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 171/2014, art. 32, comma 2  lett.  a),  il
Segretario Regionale convoca e presiede la Commissione regionale  per
il patrimonio culturale; 
  Visto il decreto del Segretariato regionale del Lazio del 20  marzo
2015 rep. 1/2015 con il  quale  e'  stata  istituita  la  Commissione
regionale  per  il  patrimonio  culturale  del  Lazio  che  ai  sensi
dell'art. 39 comma  2,  lett.  g)  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  n.  171/2014,  "adotta,  su  proposta   del
soprintendente e previo parere della Regione, ai sensi dell'art.  138
del  decreto  legislativo  42/2004,  la  dichiarazione  di   notevole
interesse pubblico relativamente  ai  beni  paesaggistici,  ai  sensi
dell'art. 141 del medesimo decreto legislativo; 
  Vista la proposta di dichiarazione di notevole  interesse  pubblico
dell'area sita nei Comuni di Pomezia (Roma) e Ardea (Roma) denominata
«Ambito delle tenute storiche di Torre Maggiore, Valle Caia  e  altre
della Campagna Romana» ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d)
e artt. 138, comma 3, 139,  comma  1  e  141,  comma  1  del  decreto
legislativo  42/2004  e  ss.mm.ii,  parte   III,   comunicata   dalla
Soprintendenza  archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio  per   l'area
metropolitana  di  Roma,  la  Provincia  di   Viterbo   e   l'Etruria
Meridionale in data 18 maggio 2017 con nota prot. n. 11810 e  affissa
all'albo pretorio del Comune di Ardea (Roma) in data 19 maggio 2017 e
di Pomezia in data 22 maggio 2017 per i 90 giorni successivi; 
  Acquisito il parere favorevole della Regione Lazio  sulla  proposta
di vincolo in itinere in data 26 maggio 2017, prot. n. 02689996, reso
ai sensi dell'art. 138, comma 3, del decreto legislativo 42/2004; 
  Considerato  che  la  citata  Soprintendenza  ha  provveduto   alla
pubblicazione  della   notizia   dell'avvenuta   proposta   e   della
pubblicazione  sull'albo  pretorio  del  comune   interessato,   come
previsto dall'art. 141, comma 1 del decreto legislativo n. 42/2004  e
ss.mm.ii., sui seguenti quotidiani:  «la  Repubblica»  dell'8  giugno
2017 e «Il Messaggero» del 7 giugno 2017; 
  Visto il parere del Comitato tecnico scientifico per  il  paesaggio
reso ai sensi dell'art. 141,  comma  2  del  decreto  legislativo  n.
42/2004, in data 23 ottobre 2017; 
  Viste le n. 19 osservazioni presentate da enti e privati  ai  sensi
dell'art. 139, comma 5 del decreto legislativo n. 42/2004; 
  Visto che  le  controdeduzioni  della  Soprintendenza  archeologia,
Belle Arti e Paesaggio del 19 ottobre 2017 prot. n. 24160, in  merito
alle osservazioni presentate, non hanno prodotto effetti favorevoli a
revocare la proposta di vincolo; 
  Acquisito il parere di approvazione della Commissione regionale per
la tutela del patrimonio culturale del Lazio, ai sensi dell'art.  39,
comma 2, lett. g)  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 171/2014, in sede di riunione decisoria  del  26  ottobre
2017, come da relativo verbale; 
  Considerato l'obbligo, da  parte  del  proprietario,  possessore  o
detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree  di
cui  sia  stato  dichiarato  il  notevole  interesse   pubblico,   di
presentare alla regione o all'ente da essa delegato la  richiesta  di
autorizzazione di cui all'art.146 del decreto legislativo n.  42/2004
e ss.mm.ii. riguardo a qualsiasi intervento di modifica  dello  stato
dei luoghi; 
  Considerato  che  l'area  oggetto  del  presente  provvedimento  di
dichiarazione   di   notevole   interesse    pubblico,    accogliendo
parzialmente le osservazioni pervenute,  e'  contenuta  nei  seguenti
confini coincidenti in gran parte con corsi d'acqua, strade  e  linea
ferroviaria, con l'esclusione dei binari e delle carreggiate. 
  Il confine, coincidente in gran parte con strade e  corsi  d'acqua,
e' contenuto in un'area come di seguito identificata, in senso orario
a partire da: 
    nord-ovest, in primis,  in  localita'  Solforatella,  laddove  la
strada  provinciale  Albano-Torvajanica  (anche  denominata  via  dei
Castelli Romani), che ricalca un antico asse viario, supera il  fosso
della Solforatella, segue quest'ultima, fino a lambire  il  quartiere
denominato «Roma 2»; da qui devia verso sud lungo  il  confine  delle
particelle catastali n.  536,  537  e  598  del  fg.  01  -  Pomezia,
includendole integralmente,  fino  ad  intercettare  il  fosso  delle
Monachelle  e  di  qui,  devia  verso  sud  lungo  il  confine  delle
particelle catastali n. 29, 30, 300 e 109 del fg. 02 - allegato  B  -
Pomezia; prosegue  lungo  il  tracciato  di  via  Torremaggiore,  che
coincide con il confine del fg. 14 - Pomezia, fino a raggiungere  via
della Medicina; 
    segue quest'ultima con direzione  sud  sud-est,  girando  intorno
alle particelle n. 286, 287, 288  e  104  del  fg.14  -  Pomezia  che
inglobano Torre Maggiore; imbocca nuovamente via della Medicina,  con
direzione sud sud-est; devia con direzione  nord  nord-est  lungo  il
confine delle particelle n.  411  e  410  del  fg.14  -  Pomezia  che
ricomprende integralmente;  attraversa  la  particella  409,  inclusa
parzialmente, per ricomprendere parzialmente  la  particella  403  ed
integralmente la particella 11 del fg. 14 -  Pomezia;  segue  poi  il
confine delle particelle n. 409, 410, 402, 560 e della particella  n.
122 del fg. 14 -  Pomezia;  da  qui  piega  lungo  il  confine  della
particella   n.   553   del   fg.14   -   Pomezia,   ricomprendendola
integralmente; attraversa la particella n. 548 del  fg.14  -  Pomezia
fino a seguire il confine della particella 582 del fg.14  -  Pomezia,
che ricomprende integralmente; successivamente segue il confine delle
particelle 548 e 556 del fg.14 - Pomezia; ricomprende la porzione Sud
-Est della particella 555 del fg. 14 -  Pomezia  ove  e'  ubicata  la
Torre  Fausta  e  la  vicina  riserva  idrica  e  da  qui  segue  con
orientamento nord-ovest il tracciato di via della Siderurgia, da  cui
si stacca con angolo retto attraversando la particella n. 19 del  fg.
14 - Pomezia, ricomprendendola parzialmente ed includendo interamente
la particella n. 29 del fg.  14  -  Pomezia;  da  qui  costeggia  con
direzione approssimativa sud-est il tracciato della ferrovia  Roma  -
Napoli fino al fosso di Campoleone (i confini delle particelle n. 19,
21 e 15 del fg. 14 - Pomezia e ancora i confini delle  particelle  n.
106, 315, 316, 51, 18 e 19 del fg.16 - Pomezia, delle  particelle  n.
26, 27, 57, 229 e 24 del fg.17 - Pomezia, delle particelle n. 28, 24,
25 e 16 del fg. 19 - Pomezia, delle particelle n. 97, 96, 385  e  384
del fg. 20 - Pomezia e delle particelle n. 478, 485, 482,  113,  109,
498, 510 e 10 del fg.23 - Pomezia); qui devia in direzione  Sud-Ovest
costeggiando il corso del fosso di  Campoleone  (coincidente  con  il
confine comunale di Ardea), fino all'intersezione fra quest'ultimo ed
il fosso di Pescarella; qui devia, seguendo il corso di  quest'ultimo
con direzione Nord, da cui poi si stacca con direzione  Nord  -Ovest,
lungo i confini delle particelle catastali, ricomprese integralmente,
n. 156, 10, 212, 211, 1602 (ex 210), 209, 941 (ex 155),  1646  e  599
del fg. 42 - Pomezia fino ad intercettare via del  Miglio  che  segue
fino a via della Pescarella; qui devia con direzione Sud  -Ovest  per
seguire per breve tratto  quest'ultima;  successivamente  segue,  con
direzione nord-ovest i confini delle particelle n. 726, 608 e 607 del
fg. 37 - Pomezia; intercetta e segue  con  direzione  nord  il  fosso
della Muratella e da questo il fosso di S. Palomba ed il fosso  delle
Vittorie, fino a staccarsene per seguire il confine della  particella
n. 144 del fg.15 - Pomezia, ricompresa integralmente, ed il corso del
Rio Torto; da  quest'ultimo  si  stacca  seguendo  il  confine  della
particella n. 1277 del fg. 13 -  Pomezia,  inclusa  integralmente,  e
prosegue con direzione  nord  -  ovest  lungo  il  tracciato  di  via
Monachelle Vecchia; di qui devia con direzione est  su  via  Virginia
Casamenti lungo il confine delle particelle del fg. 13 -  Pomezia  n.
1505,  657,  1459,  1338,   664,   665   e   1591,   ricomprendendole
integralmente, e 1512 (inclusa parzialmente fino al  confine  con  il
fg.02 - Pomezia); da li' attraversa la particella n. 267 del fg. 02 -
Pomezia e prosegue lungo il confine delle particelle n.  42,  41,  40
del fg. 02 - Pomezia, fino ad  intercettare  il  corso  della  strada
provinciale Albano - Torvajanica e  da  qui  fino  al  punto  in  cui
quest'ultima attraversa il fosso della Solforatella, da  cui  si  era
partiti. 
  Ritenuto che detta area, delimitata  come  nell'unita  planimetria,
presenta il notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 comma  1,
lett. c) e d) del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii.,  per  i
motivi indicati nella nota di avvio  di  codesto  procedimento  della
Soprintendenza  archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio  per   l'area
metropolitana  di  Roma,  la  Provincia  di   Viterbo   e   l'Etruria
Meridionale del 18 maggio 2017 prot. 11810, in quanto: 
    «conserva ancora un insieme particolarmente armonico di  elementi
agricoli  e  naturali,  scarsamente   antropizzati   se   non   dalla
realizzazione,  nel  corso  del  tempo,  di  interessanti  esempi  di
insediamenti agricoli tipici della campagna romana,  inscindibilmente
coniugati con numerose preesistenze architettoniche  (casali,  torri,
castelli) e  archeologiche,  cosi'  come  riscontrabili  nelle  carte
archeologiche storiche e recenti, che testimoniano l'antica vocazione
agricola dell'area a cui si aggiunge  la  funzione  di  presidio  del
territorio e delle vie di comunicazione nel periodo medievale». 
 
                              Decreta: 
 
  Che le aree site nei  Comuni  di  Ardea  (Roma)  e  Pomezia  (Roma)
qualificate come «Ambito delle tenute  storiche  di  Torre  Maggiore,
Valle Caia e altre della Campagna  Romana»  comprese  nella  presente
dichiarazione,  meglio  indicate  in  premessa,  sono  dichiarate  di
notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti  dell'art.136,
comma 1, lett. c) e d) del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii.
rimangono sottoposte a tutte le disposizioni di tutela contenute  nel
predetto decreto legislativo. 
  Nelle aree in questione, assoggettate a dichiarazione  di  notevole
interesse pubblico, si conferma la disciplina adottata con  il  Piano
territoriale paesistico regionale del Lazio (P.T.P.R.) e definita, ai
sensi dell'art. 135 del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii.  e
dell'art. 22 comma 3 della legge regionale  n.  24/1998,  cosi'  come
gia' indicato nella tav. 29_387 e relative norme tecniche. 
  Vengono   di   seguito   specificate   le    modifiche    apportate
all'attribuzione dei «paesaggi» individuati  dal  P.T.P.R.  adottato,
come rappresentato nella tavola 29 A) modificata: 
    a seguito dell'esame delle osservazioni, cosi'  come  evidenziato
nella mappa allegata, la  porzione  di  ambito  vincolato  costituito
dalla particella 21 del foglio 14 e da una fascia di 50 m di rispetto
della ferrovia che si estende dalla  stessa  particella  21  fino  ad
incrociare via  di  Valle  Caia,  si  declassa  in  «paesaggio  degli
insediamenti in evoluzione». 
  Classificata come «Paesaggio dell'insediamento storico diffuso»  la
porzione  territoriale  delimitata  dal  perimetro  del  vincolo   in
corrispondenza della zona industriale (via della  Medicina)  e  dalla
particella catastale n. 21 del foglio 14, a seguire dalla  fascia  di
rispetto della ferrovia Roma-Napoli, che gira costeggiando  il  fosso
Sacco, si estende piu' in basso fino a via di Valle Caia  all'altezza
del casale di Valle Caia e che gira proseguendo con un andamento piu'
o meno parallelo alla ferrovia. 
  L'area   e'   attualmente   classificata,    nella    tavola    A),
prevalentemente  come  Paesaggio  agrario  di  rilevante  valore,  in
piccola parte come Paesaggio degli insediamenti  urbani  e  Paesaggio
agrario di continuita'. 
  Inoltre, in corrispondenza di  alcuni  casali,  in  gran  parte  di
origine ottocentesca e ancora ben integrati nel paesaggio agrario, il
paesaggio  nella  tavola  A)  modificata,  viene  classificato   come
Paesaggio agrario di rilevante valore (numerazione corrispondente  si
veda allegato 11): 
    n. 65. Casale moderno (della Pescarella) su via dei Casali  della
Pescarella; 
    n. 67. Casale moderno (Pescarella Nuova); 
    n. 68. Casale moderno su via del Fosso di Campoleone; 
    n. 72. Casale moderno su via di Valle Caia; 
    n. 71. Casale e chiesa moderna (Casale di S. Bernardo) su via  di
S. Bernardo dei Marsi; 
  n. 111. Casale moderno (O.N.C. 2869) e zona limitrofa al fosso; 
  n. 113. Casale moderno (Le Vittorie) e zone limitrofe al fosso; 
  n. 115. Casale moderno (Ovile Muratella) e zone limitrofe; 
    n. 117. Casale moderno (O.N.C. 2810); 
    n. 118. Casale moderno (O.N.C. 2811). 
  Nella tavola A) tali aree di modeste  dimensioni  sono  attualmente
classificate come Paesaggio degli insediamenti urbani. 
  Si confermano le prescrizioni contenute nelle norme del P.T.P.R. in
riferimento ai diversi paesaggi individuati. Oltre alle  prescrizioni
contenute nelle norme del P.T.P.R.  adottato  riferibili  ai  diversi
paesaggi indicati, si prescrive: 
    il divieto, all'interno dell'intera area individuata dal presente
provvedimento,  in  assenza  di   autorizzazione   da   parte   della
Soprintendenza, di effettuare arature o movimenti di terra intorno ai
seguenti siti (strutture monumentali o ruderi  emergenti  individuati
nell'elaborato allegato  n.  11  e  di  seguito  riportati)  per  una
profondita' superiore ai 50 cm e per una fascia di rispetto di 30 m a
partire  dal  perimetro  delle  strutture  al  fine  di  evitare   di
modificare l'assetto dei luoghi; 
  (numerazione corrispondente si veda allegato 11) 
    02. Santuario delle Tria Fata (2,a); 
    03. Villa imperiale (3,a); 
    06. Villa imperiale (6,a); 
    08. Villa e strutture murarie di eta' alto imperiale (8,a); 
    24. Torre medievale e strutture murarie romane (Torre Cirfaldina)
(17,b); 
    34. Villa rustica di eta' imperiale (27,b); 
    39. Materiale da costruzione (blocchi, frammenti  marmo),  Torre,
castello medievale, casale moderno  (casale  e  torre  del  Cerqueto)
(32,b); 
    41.  Materiale  da  costruzione  (blocchi,  frammenti  marmorei),
castello e casale di Valle Caia (34,b); 
    42. Villa rustica di eta' imperiale e resti  di  torre  medievale
(35,b); 
    43. Villa rustica di eta' imperiale (36,b); 
    45. Villa rustica di eta' medio repubblicana  ed  alto  imperiale
(52,b); 
    56. Complesso  medievale  di  Torre  Maggiore  (chiesa,  castrum,
torre, vincolo ex legge n.1089/39); 
    78. Villa rustica di eta' imperiale (50,c); 
    89. Villa rustica di eta' repubblicana (61,c); 
    102. Villa rustica di eta' tardo repubblicana ed alto  imperiale,
materiale da costruzione (89,c); 
    108. Tracce di cava antica (95,c); 
    135. Villa rustica di eta' imperiale (27,d); 
    143. Villa rustica di eta' tardo repubblicana ed  alto  imperiale
(8,e); 
    144. Torre medievale (Tor di Bruno). 
  Inoltre,  nelle  aree  classificate  come  Paesaggio   agrario   di
rilevante valore e Paesaggio dell'insediamento  storico  diffuso,  e'
fatto divieto di: 
    realizzare ulteriori manufatti a destinazione  d'uso  produttivo,
commerciale e terziario anche se previsti dagli strumenti urbanistici
comunali; realizzare ulteriori nuove  strade  carrabili  asfaltate  a
scorrimento veloce; eliminare i  filari  che  costeggiano  le  strade
interpoderali e i tracciati viari secondari. 
  Si  conferma  inoltre  la   validita',   nell'ambito   considerato,
dell'intero corpo normativo  del  P.T.P.R  adottato  e  ss.mm.ii  per
quanto non espressamente modificato da questo decreto. 
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e sul Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Lazio. 
  La documentazione  integrale  relativa  al  presente  provvedimento
comprende: 
    1. Relazione; 
    2. Descrizione dei confini; 
    3. Norme allegate al decreto; 
    4. Documentazione fotografica; 
    5. Inquadramento Territoriale su ortofoto; 
    6. Individuazione delle tenute storiche su ortofoto; 
    7. Individuazione delle tenute storiche su C.T.R.; 
    8. Perimetrazione su cartografia storica; 
    9. Perimetrazione su C.T.R.; 
    10. Perimetrazione con sovrapposizione  dei  fogli  catastali  su
C.T.R.; 
    11. Individuazione dei siti di interesse  storico-monumentale  su
C.T.R.; 
    12. Perimetrazione su PTPR tav. A; 
    13. Perimetrazione su PTPR tav. B; 
    14. Proposta di modifica della TAV A del PTPR; 
    15. Proposta di modifica della TAV B del PTPR; 
    16. Delimitazione dei confini su fogli catastali; 
    17. Proposta di modifica della TAV C del PTPR; 
    18. Relazione istruttoria - Osservazioni e controdeduzioni; 
  e' consultabile sui siti informatici  istituzionali  del  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
  La Soprintendenza archeologia, Belle Arti e  Paesaggio  per  l'area
metropolitana  di  Roma,  la  Provincia  di   Viterbo   e   l'Etruria
meridionale provvedera' alla trasmissione ai Comuni di Ardea (Roma) e
Pomezia (Roma) del numero  della  Gazzetta  Ufficiale  contenente  la
presente dichiarazione, unitamente alla relativa planimetria, ai fini
dell'adempimento,  da  parte  del  comune  interessato,   di   quanto
prescritto dall'art. 141, comma 4 del decreto legislativo n.  42/2004
e ss.mm.ii. 
  Avverso il presente decreto e' ammessa proposizione di ricorso:  a)
amministrativo al Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e
del turismo per motivi di legittimita' e di merito, entro  30  giorni
dalla notifica della presente dichiarazione, ai  sensi  dell'art.  16
del decreto legislativo n. 42/2004 e  ss.mm.ii.;  b)  giurisdizionale
avanti il TAR competente, secondo le modalita' di cui  agli  articoli
29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  ovvero
e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello  Stato  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.  1199,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data  di  notifica  della
presente dichiarazione o della decisione del  ricorso  amministrativo
di  cui  alla  lettera  a),  qualora  si  opti  per   la   preventiva
presentazione del medesimo. 
    Roma, 27 ottobre 2017 
 
                                      Il presidente della commissione 
                                        regionale per il patrimonio   
                                            culturale del Lazio       
                                          Il segretario regionale     
                                                  Nardella