IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  2003
n.  398,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in  materia  di  debito  pubblico»  (di  seguito  Testo
Unico), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede  che  il  Ministro
dell'economia e delle finanze autorizzato, in ogni anno  finanziario,
ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro,  di
procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno
ed estero, al rimborso anticipato dei titoli; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  108152  del  22  dicembre  2016,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, con il  quale  sono  stabiliti  gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro
deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie  di  cui  al
medesimo  articolo,  prevedendo  che  le  operazioni  stesse  vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso
di assenza o impedimento  di  quest'ultimo,  le  operazioni  predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o
impedimento di entrambi, siano disposte da altro  dirigente  generale
delegato a firmare gli atti in sostituzione  del  direttore  generale
del Tesoro; 
  Vista la determinazione n. 100215 del  20  dicembre  2012,  con  la
quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e  gli
atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui stato  affidato  alla
Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli  di
Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  5  maggio  2004  n.   43044,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22  dicembre  2009  ed  in
particolare gli articoli 23 e 28 relativi agli operatori  specialisti
in titoli di Stato; 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, e  in
particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito  il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno  stesso,
e tenuto conto dell'art. 27 del decreto-legge 23  dicembre  2016,  n.
237; 
  Considerato che e' stata accertata la necessaria disponibilita', in
termini di competenza e di cassa, nei capitoli  su  cui  gravera'  la
relativa spesa; 
  Considerata la necessita' di modificare il profilo delle scadenze e
dei pagamenti cedolari in scadenza in mesi particolarmente critici; 
  Considerata la necessita' di procedere alle operazioni di  acquisto
di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza
del debito pubblico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai  sensi  dell'art.  3  del  Testo  Unico,  nonche'  del   decreto
ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, citati  nelle  premesse,
e' disposta  l'operazione  di  acquisto  mediante  asta  competitiva,
disciplinata secondo le modalita' di cui al successivo  art.  6,  dei
seguenti titoli: 
    - IT0004716319 CCTeu 15 aprile 2018 
    - IT0005221285 CTZ 28 dicembre 2018 
    - IT0005177271 BTP 15 aprile 2019, cedola 0,10% 
    - IT0005217929 BTP 15 ottobre 2019, cedola 0,05% 
    - IT0005216491 BTP 1° novembre 2021, cedola 0,35%