Si ripubblica qui di  seguito,  nella  nuova  stesura,  il  testo
dell'art. 48 della traduzione non ufficiale (nella Gazzetta Ufficiale
n. 153 del 2 luglio 2013) alla legge 27 giugno 2013, n. 77  «Ratifica
ed  esecuzione  della  Convenzione  del  Consiglio   d'Europa   sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e
la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  152  del  1°  luglio
2013. 
 
                      Traduzione non ufficiale 
 
    Articolo  48  -  Divieto  di  ricorso   obbligatorio   a   metodi
alternativi di risoluzione dei conflitti o a misure alternative  alle
pene. 
    1 - Le Parti adottano le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
destinate a vietare il ricorso obbligatorio ai metodi alternativi  di
risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la  conciliazione,
per  tutte  le  forme  di  violenza  che  rientrano  nel   campo   di
applicazione della presente Convenzione. 
    2 - Le Parti adottano le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
destinate a garantire che, se viene  inflitto  il  pagamento  di  una
multa, sia debitamente  presa  in  considerazione  la  capacita'  del
condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari  nei  confronti
della vittima.