IL DIRETTORE GENERALE 
                    per la vigilanza sugli enti, 
         il sistema cooperativo e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il decreto direttoriale del 20 luglio 2015 n. 22/SGC2015  con
il quale la «M6 Societa' cooperativa»  e'  stata  posta  in  gestione
commissariale e l'avv. Gianluca Giorgi ne  e'  stato  contestualmente
nominato commissario governativo; 
  Considerato  quanto  emerge   dalla   relazione   del   commissario
governativo e dalla nota aggiuntiva alla relazione pervenuta in  data
11 febbraio 2016, ed in  particolare  l'impossibilita'  di  procedere
alla ricostituzione degli organi sociali poiche' la  cooperativa  non
e'  piu'  operativa  e  non  e'  in  grado  di  perseguire  lo  scopo
mutualistico; 
  Considerato che il commissario governativo  ha  dichiarato  di  non
poter   proseguire   oltre   nell'incarico    affidatogli,    essendo
impossibile, data la  mancanza  di  documenti  fiscali  e  contabili,
risolvere  le  problematiche  evidenziate  in  sede  di  revisione  e
pervenire alla regolarizzazione dell'Ente; 
  Considerato che dalla  visura  camerale  aggiornata  si  evince  il
mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del
provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della
legge 7 agosto  1990  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento  e  che  il  legale  rappresentante  non  ha   formulato
osservazioni e/controdeduzioni; 
  Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal comitato centrale per  le  cooperative
in data 6 luglio 2017 favorevole all'adozione  del  provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un
sistema informatico, a cura della competente direzione  generale,  da
un elenco selezionato su base regionale  e  in  considerazione  delle
dichiarazioni   di   disponibilita'   all'assunzione    dell'incarico
presentate dai professionisti interessati, ai  sensi  della  nota  in
data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca  dati  dei
professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli
2545-sexiesdecies,    2545-septiesdecies,     secondo     comma     e
2545-octiesdecies del codice civile» pubblicata sul sito internet del
Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa  «M6  Societa'  cooperativa»  con  sede  in
Bologna  (codice  fiscale  n.  03102251208),  e'  sciolta  per   atto
d'autorita' ai sensi dell' art. 2545-septiesdecies del codice civile;