IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130 recante  «Disposizioni  sulla
cartolarizzazione dei crediti»; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. C(2016)  873  final
del 10 febbraio 2016,  avente  ad  oggetto  lo  «Schema  di  garanzia
statale  italiano»  (Case  SA  43390  2016/N  -  Italy)  relativo  al
programma di  cartolarizzazione  per  il  sistema  bancario  italiano
avente  come  sottostante  crediti  deteriorati,  con  la  quale   la
Commissione ha concluso che  la  misura  notificata  dall'Italia  non
costituisce un aiuto di Stato ai sensi della normativa UE in materia; 
  Visto il Capo  II  del  decreto-legge  14  febbraio  2016,  n.  18,
convertito, con modificazioni, in legge, dall'art. 1, comma 1,  della
legge 8 aprile 2016, n. 49,  recante  la  disciplina  in  materia  di
Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS); 
  Visto, in particolare, 
    l'art. 3, comma 1, del predetto decreto-legge, il  quale  prevede
che «il Ministro dell'economia e delle  finanze,  per  diciotto  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'  autorizzato
a  concedere  la  garanzia  dello  Stato  sulle   passivita'   emesse
nell'ambito di operazioni di  cartolarizzazione  di  cui  all'art.  1
della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da  parte
di banche e di  intermediari  finanziari  iscritti  all'albo  di  cui
all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  di
seguito denominati "societa' cedenti", aventi sede legale  in  Italia
di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti  da  contratti  di
leasing, classificati come sofferenze, nel  rispetto  dei  criteri  e
condizioni indicati nel presente Capo.»; 
    l'art. 3, comma 2, del predetto decreto-legge, che prevede che il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  puo'  con  proprio  decreto
estendere il periodo di cui  al  comma  1,  fino  ad  un  massimo  di
ulteriori 18 mesi, previa approvazione  da  parte  della  Commissione
europea; 
  Visto, altresi', 
    l'art. 9, comma 1, del predetto decreto-legge che prevede che, ai
fini della determinazione  del  corrispettivo  della  garanzia  dello
Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere di
contratti swap sul default di singole societa' (credit default swap -
CDS) riferiti a singoli emittenti italiani  la  cui  valutazione  del
merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o  Moody's,  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a: 
      i)  BBB/Baa2,  BBB-/Baa3  o  BB+/Ba1  per  il  primo   Paniere,
utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB-/ Baa3/BBB-/BBB L; 
      ii) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per  il  secondo  Paniere,
utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB; 
      iii)  BBB/Baa2,  BBB+/Baa1  o  A-/A3  per  il  terzo   Paniere,
utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB+/ Baa1 /BBB+/BBB H; 
    l'art. 9, comma 2, secondo periodo,  del  predetto  decreto-legge
che prevede che, qualora la valutazione del merito di credito di  uno
degli emittenti considerati nell'allegato 1 al predetto decreto-legge
sia modificata in modo tale da non ricadere piu' nei rating  indicati
al comma 1 del  medesimo  articolo,  l'emittente  sara'  escluso  dal
Paniere CDS; 
  Considerato che le  modifiche  intervenute  nella  valutazione  del
merito di Credito di UBI Banca S.p.a. comportano il venir meno  delle
condizioni per l'inserimento nel terzo Paniere; 
  Vista la decisione della Commissione europea  n.  C  (2017/N)  6050
final (Case SA 48416) del 6 settembre 2017 relativa al  prolungamento
dello schema  di  garanzia  italiano  per  la  cartolarizzazione  dei
crediti in sofferenza, con la quale la Commissione: 
  ha deciso di non sollevare obiezioni  circa  il  prolungamento  del
citato schema di garanzia di dodici mesi, a  partire  dalla  data  di
adozione della decisione della Commissione europea; 
  ha previsto l'aggiornamento della composizione dei panieri  secondo
il  meccanismo  previsto  dal  citato  comma  2   dell'art.   9   del
decreto-legge n. 18/2016, specificando che la composizione aggiornata
dei panieri e'  fissa  per  l'intero  periodo  di  prolungamento  del
predetto schema di garanzia; 
  Ritenuto  opportuno  chiarire  la  composizione  dei  panieri  come
modificata  in  relazione  al  citato  comma  2   dell'art.   9   del
decreto-legge n. 18/2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Prolungamento dello schema di garanzia per la  cartolarizzazione  dei
                        crediti in sofferenza 
 
  Il periodo di cui al comma  1  dell'art.  3  del  decreto-legge  14
febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8
aprile 2016, n. 49, e' esteso fino al 6 settembre 2018.