IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazione   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre  2013,«Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria disposta
nei confronti della societa' cooperativa edilizia «Giarranas societa'
cooperativa» con sede in Villacidro (CA) conclusa in data  7  ottobre
2016 e del successivo accertamento  ispettivo  concluso  in  data  12
maggio 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione
commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa era stata diffidata  a  sanare  nel  termine  di  novanta
giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva ma che, in sede
di accertamento tal une gravi irregolarita' risultavano non sanate, e
piu' precisamente: non era stata deliberata dall'assemblea dei  soci,
la modalita' di ripianamento della perdita d'esercizio  2014  con  la
ricostituzione del capitale sociale che risulta eroso  dalla  perdita
d'esercizio,  non  erano  stati  esibiti  i  libri  fiscali  relativi
all'esercizio 2015, non era stato deliberato dall'assemblea dei  soci
il compenso o la gratuita' delle cariche agli amministratori, non era
stato  aggiornato  il  libro  soci   con   riferimento   alle   quote
sottoscritte e versate, le cariche del consiglio di amministrazione e
del  revisore  legale  dei  conti  non  risultavano  rinnovate,   non
risultava versato il contributo biennale di revisione  per  i  bienni
2013/2014  e  2015/2016,  non  risultavano   depositati   i   bilanci
d'esercizio 2015 e 2016; 
  Vista la nota 281714, trasmessa via pec in data 6 luglio 2017,  con
la quale e' stato comunicato l'avvio del procedimento per  l'adozione
del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies
del codice civile, che e' risultata  correttamente  consegnata  nella
casella di posta elettronica certificata della cooperativa; 
  Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito  della
comunicazione di avvio del procedimento; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del  ministero,
articolata  su  base   regionale,   sulla   base   delle   attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerato che non si provvede alla preliminare  acquisizione  del
parere del comitato centrale per le cooperative di  cui  all'art.  4,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,
n. 78 a tutt'oggi  non  ricostituito  ne'  operativo  atteso  che  le
ragioni che rendono urgente il subentro del  commissario  governativo
nella gestione dell'ente non risultano conciliabili con i  tempi  del
rinnovo del comitato medesimo; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Carlo Crobeddu; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  consiglio  di  amministrazione   della   societa'   cooperativa
«Giarranas societa' cooperativa» con sede in Villacidro (CA),  codice
fiscale  n.  00467600920,  costituita  in  data  6  giugno  1972,  e'
revocato.