IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazione   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei
confronti della societa' cooperativa  «Cooperativa  Luce  -  societa'
cooperativa sociale» con sede in Corropoli (TE) conclusa in  data  12
dicembre 2016 e del successivo  accertamento  ispettivo  concluso  in
data 8 maggio 2017 con la proposta di adozione del  provvedimento  di
gestione commissariale  cui  all'art.  2545-sexiesdecies  del  codice
civile. 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni
le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva ma  che,  in  sede  di
accertamento, talune gravi irregolarita'  risultavano  non  sanate  e
piu' precisamente: non risulta redatto, approvato e depositato presso
la D.T.L. competente il regolamento interno di cui all'art. 6,  della
legge n. 142/01;  non  risulta  effettuato  il  versamento  ai  fondi
mutualistici del 3% sull'utile d'esercizio riferito all'anno 2015  ai
sensi dell'art. 11, legge n. 59/92; non risulta versata  la  sanzione
di € 42,00 dovuta per ritardato pagamento del contributo di revisione
relativo  al  biennio  2015/2016;  non  e'   stata   fornita   alcuna
documentazione attestante il  possesso  da  parte  dei  tre  soci  di
requisiti  coerenti  con  l'attivita'  svolta  dall'ente   ai   sensi
dell'art. 2537 del codice civile ne' e' stato documentato lo  scambio
mutualistico di tali soci con la cooperativa, in  quanto  nessuno  di
loro risulta svolgere alcun tipo di attivita' lavorativa; 
  Vista la nota 347456, trasmessa in data  24  agosto  2017,  con  la
quale e' stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del
provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del
codice  civile,  che  e'  risultata  correttamente  consegnata  nella
casella di posta elettronica certificata della cooperativa; 
  Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito  della
comunicazione di avvio del procedimento; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale  disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del  ministero,
articolata  su  base   regionale,   sulla   base   delle   attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerato che non si provvede alla preliminare  acquisizione  del
parere del comitato centrale per le cooperative di  cui  all'art.  4,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,
n. 78 a tutt'oggi  non  ricostituito  ne'  operativo  atteso  che  le
ragioni che rendono urgente il subentro del  commissario  governativo
nella gestione dell'ente non risultano conciliabili con i  tempi  del
rinnovo del comitato medesimo; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Carlo Volpe; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'amministratore unico della societa' cooperativa «Cooperativa Luce
- societa' cooperativa sociale» con sede in  Corropoli  (TE),  codice
fiscale n. 01909480673, costituita in  data  27  settembre  2014,  e'
revocato.