IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazione   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria disposta
nei  confronti  della  societa'  cooperativa  edilizia  «Decima II  -
Societa' cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Roma (RM)  conclusa
in data  5  agosto  2016  e  del  successivo  accertamento  ispettivo
concluso in data 18 ottobre 2017, nonche' dei successivi  supplementi
ispettivi conclusi, rispettivamente in data 27  febbraio  2017  e  in
data 21 giugno 2017, con la proposta di adozione del provvedimento di
gestione commissariale  cui  all'art.  2545-sexiesdecies  del  codice
civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa era stata diffidata a sanare le irregolarita' riscontrate
in sede ispettiva ma che, sia in sede di accertamento che al  termine
dei  due  supplementi  di  verifica,   talune   gravi   irregolarita'
risultavano non sanate, e piu' precisamente: la  cooperativa  non  ha
esibito il registro del revisore legale aggiornato, in contrasto  con
le previsioni di cui agli articoli 2214 e  2421  del  codice  civile,
applicabili al caso di specie in forza del  rinvio  di  cui  all'art.
2519 del  codice  civile;  l'organo  amministrativo  ha  mostrato  un
atteggiamento reticente di fronte alle richieste  di  esibizione  del
libro soci e del libro dei verbali delle adunanze da parte dei  soci,
non consentendo  quindi  a  questi  ultimi  il  pieno  e  democratico
esercizio in seno alla cooperativa dei diritti  e  delle  prerogative
derivanti  dalla  loro  qualita',  in  contrasto  con  le  previsioni
dell'art. 2476 del codice civile. 
  Vista la nota 397562, trasmessa in data 25 settembre 2017,  con  la
quale e' stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del
provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del
codice civile; 
  Vista la nota pervenuta in  data  3  novembre  2017,  acquisita  da
questo ufficio con il numero di protocollo 491626 con la quale l'ente
richiedeva un  nuovo  invio  della  comunicazione  di  avvio  del  25
settembre 2017; 
  Vista la nota ministeriale n. 496646 trasmessa in data  8  novembre
2017 con la quale questo ufficio rappresentava che la nota  pervenuta
in data 3 novembre 2017 risultava assolutamente fuori temine rispetto
alla citata comunicazione di avvio, risultata regolarmente consegnata
nella casella di posta certificata della cooperativa,  che  qualsiasi
eventuale chiarimento andava chiesto entro i  termini,  e  concedeva,
eccezionalmente ed a fini  di  trasparenza  e  leale  collaborazione,
ulteriori cinque giorni per rinvio di controdeduzioni; 
  Preso  atto  che  anche  questa  nota  e'  risultata  correttamente
consegnata nella  casella  di  posta  elettronica  certificala  della
cooperativa  e  che  in  ordine  alla  stessa  non   sono   pervenute
controdeduzioni; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del  ministero,
articolata  su  base   regionale,   sulla   base   delle   attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrala; 
  Considerato che non si provvede alla preliminare  acquisizione  del
parere del comitato centrale per le cooperative di  cui  all'art.  4,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,
n. 78 a tutt'oggi  non  ricostituito  ne'  operativo  atteso  che  le
ragioni che rendono urgente il subentro del  commissario  governativo
nella gestione dell'ente non risultano conciliabili con i  tempi  del
rinnovo del comitato medesimo; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae dell'avv. Agostino Mazzeo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il consiglio di amministrazione della societa' cooperativa  «Decima
II - societa' cooperativa edilizia a r.l.» con  sede  in  Roma  (RM),
codice fiscale n. 02359030588, costituita in data 29  novembre  1974,
e' revocato.