IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 novembre 2017, con la quale e' dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino; Considerato che il territorio della provincia di Pesaro e Urbino e' interessato da un lungo periodo di siccita', causato dalla eccezionale scarsita' di precipitazioni pluviometriche e nevose registrate a partire dall'autunno 2016, che ha determinato una rilevante riduzione dei deflussi superficiali e delle conseguenti riserve idriche; Considerato, quindi, che tale prolungato periodo di siccita' ha provocato una situazione di grave emergenza idrica, con conseguenze sulle reti, in particolare quelle finalizzate al consumo idropotabile; Tenuto conto che detta criticita' idrica ha reso necessaria l'attuazione di misure urgenti da parte degli Enti locali allo scopo di scongiurare gravi ripercussioni sulla vita sociale, economica e produttiva, nonche' un grave pregiudizio per la sanita' e l'igiene pubblica; Considerato che il perdurare della situazione di siccita' e l'evoluzione della conseguente emergenza idrica puo' determinare gravi ripercussioni sulla vita sociale, economica e produttiva nonche' comportare un grave pregiudizio per la sanita' e l'igiene pubblica; Ravvisata, pertanto, la necessita', in ragione dell'intensita' e dell'estensione della suddetta emergenza idrica, di intervenire con mezzi e poteri straordinari al fine di garantire l'espletamento dei necessari interventi urgenti finalizzati a contrastare il contesto di criticita' in rassegna; Acquisita l'intesa della regione Marche; Dispone: Art. 1 Nomina del Commissario delegato e Piano degli interventi 1. Al fine di fronteggiare la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino di cui in premessa, il presidente della Regione Marche e' nominato commissario delegato. 2. Per l'espletamento degli interventi di cui al presente provvedimento, il commissario delegato di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi, anche in qualita' di soggetti attuatori, delle strutture organizzative e del personale della regione Marche, dei comuni, dell'Autorita' di ambito territoriale ottimale, dei gestori dei servizi idrici, dei consorzi di bonifica, nonche' delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, il commissario delegato predispone entro dieci giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, e nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, un piano degli interventi urgenti da realizzare per contrastare il contesto di criticita', da sottoporre alla preventiva approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile. 4. Il piano di cui al comma 3 contiene gli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) e b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero: a) gli interventi realizzati o da realizzare a cura dei soggetti di cui al comma 2 nella fase di prima emergenza volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile della popolazione della provincia di Pesaro e Urbino anche mediante l'utilizzo di autobotti; b) gli interventi urgenti finalizzati a scongiurare l'interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la piena funzionalita', anche attraverso l'interconnessione di reti acquedottistiche esistenti, l'installazione di nuovi sistemi di trattamento delle acque e l'attivazione di nuove fonti, nonche' la realizzazione di serbatoi per lo stoccaggio delle acque. 5. Il piano di cui al comma 4 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonche' l'indicazione delle relative stime di costo e del perseguimento delle finalita' idropotabili. 6. Il predetto piano potra' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, previa approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile. 7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con la situazione di emergenza in argomento. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza.