IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazione   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze della relazione di mancata  revisione  disposta
nei  confronti  della  societa'  cooperativa  «All  Fashion  Italy  -
societa' cooperativa» con sede in Cerveteri (RM), conclusa in data  5
maggio 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione
commissariale di cui all'art.  2545-sexiesdecies  del  codice  civile
dalla quale si  rileva  che  la  cooperativa  si  e'  sottratta  alla
revisione ministeriale; 
  Tenuto conto  che  la  cooperativa  ha  manifestato  nel  tempo  un
atteggiamento ostativo, riscontrato anche dalla precedente  relazione
di mancata revisione, conclusa in data 9 luglio 2014 con la  proposta
di adozione del medesimo provvedimento; 
  Preso atto, infine, che  dalla  consultazione  del  registro  delle
imprese si e' riscontrato il mancato rispetto  dell'art.  2545-quater
in ordine alla corretta destinazione degli utili d'esercizio 2015; 
  Vista la nota 306507, trasmessa in data  19  luglio  2017,  con  la
quale e' stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del
provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del
codice  civile,  che  e'  risultata  correttamente  consegnata  nella
casella di posta elettronica certificata della cooperativa; 
  Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito  della
comunicazione di avvio del procedimento; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del  Ministero,
articolata  su  base   regionale,   sulla   base   delle   attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerato che non si provvede alla preliminare  acquisizione  del
parere del Comitato centrale per le cooperative di  cui  all'art.  4,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio  2007,
n. 78 a tutt'oggi  non  ricostituito  ne'  operativo  atteso  che  le
ragioni che rendono urgente il subentro del  commissario  governativo
nella gestione dell'ente non risultano conciliabili con i  tempi  del
rinnovo del Comitato medesimo; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae dell'avv. Vittorio Vasta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'amministratore unico  della  societa'  cooperativa  «All  Fashion
Italy - societa' cooperativa», con sede  in  Cerveteri  (RM),  codice
fiscale  n. 12446611001,  costituita  in  data  10  giugno  2013,  e'
revocato.