IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Viste le risultanze della relazione di mancata revisione disposta nei confronti della societa' cooperativa «All Fashion Italy - societa' cooperativa» con sede in Cerveteri (RM), conclusa in data 5 maggio 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile dalla quale si rileva che la cooperativa si e' sottratta alla revisione ministeriale; Tenuto conto che la cooperativa ha manifestato nel tempo un atteggiamento ostativo, riscontrato anche dalla precedente relazione di mancata revisione, conclusa in data 9 luglio 2014 con la proposta di adozione del medesimo provvedimento; Preso atto, infine, che dalla consultazione del registro delle imprese si e' riscontrato il mancato rispetto dell'art. 2545-quater in ordine alla corretta destinazione degli utili d'esercizio 2015; Vista la nota 306507, trasmessa in data 19 luglio 2017, con la quale e' stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile, che e' risultata correttamente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa; Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento; Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico; Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga; Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata; Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78 a tutt'oggi non ricostituito ne' operativo atteso che le ragioni che rendono urgente il subentro del commissario governativo nella gestione dell'ente non risultano conciliabili con i tempi del rinnovo del Comitato medesimo; Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae dell'avv. Vittorio Vasta; Decreta: Art. 1 L'amministratore unico della societa' cooperativa «All Fashion Italy - societa' cooperativa», con sede in Cerveteri (RM), codice fiscale n. 12446611001, costituita in data 10 giugno 2013, e' revocato.