IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazione   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale  di  revisione  ordinaria  disposta
dall'Associazione di  rappresentanza  Confcooperative  nei  confronti
della societa' cooperativa «Assicuriamoci societa' cooperativa»,  con
sede in Mercato San Severino (SA) conclusa in data 25 ottobre 2016  e
del successivo accertamento ispettivo concluso  in  data  6  febbraio
2017 con la  proposta  di  adozione  del  provvedimento  di  gestione
commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni
le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva ma  che,  in  sede  di
accertamento, talune gravi irregolarita'  risultavano  non  sanate  e
piu' precisamente: nel bilancio d'esercizio 2015 depositato presso il
registro imprese non risultava allegata  la  relazione  del  collegio
sindacale in violazione  dell'art.  2435,  primo  comma,  del  codice
civile; nella nota integrativa al bilancio d'esercizio 2015 non erano
state riportate le prescritte informazioni in  merito  alla  gestione
societaria, in particolare non si erano riscontrati elementi tali  da
giustificare la riorganizzazione societaria con la creazione  di  due
societa' controllate, anche in presenza di una stessa governance;  il
libro delle  determinazioni  del  Consiglio  di  amministrazione  non
recava le delibere di ammissione di tutti i soci  che  compongono  la
compagine sociale;  il  libro  soci  non  risultava  aggiornato;  non
risultava  versato  il  contributo  di  revisione  per   il   biennio
2015/2016; dalla lettura del verbale dell'adunanza dell'assemblea  di
approvazione del bilancio 2015, risultavano presenti  tutti  i  circa
settecento soci, mentre dal foglio presenze esibito al  revisore  dal
Presidente i soci presenti risultavano in tutto sei; 
  Considerato  che  il  revisore,  nelle  conclusioni  del   verbale,
evidenzia che dalla lettura dei verbali delle adunanze  del  collegio
sindacale  si  rilevano  gravi  rilievi  formulati   dall'organo   di
controllo culminati  in  una  relazione  con  giudizio  negativo  sul
bilancio  2015  e  nella  denuncia   di   gravi   irregolarita';   in
particolare,  i  sindaci  nel  corso   delle   verifiche   periodiche
effettuate nel 2016 hanno rilevato: a)  l'inadeguatezza  dell'assetto
organizzativo e di  quello  amministrativo-contabile  che  non  hanno
consentito di effettuare un  controllo  completo  sulla  contabilita'
delle  partecipate;  b)  la  mancata  convocazione  dei  sindaci  per
l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio  chiuso  al
31 dicembre 2015; c) la mancata lettura e discussione della relazione
dell'organo di controllo nel corso dell'assemblea di approvazione del
bilancio d'esercizio 2015 e delle criticita' in essa evidenziate;  d)
l'avviso di convocazione  dell'assemblea  chiamata  ad  approvare  il
bilancio al 31 dicembre  2015  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 129 parte II  del  29  ottobre  2016;  e)  la  relazione
dell'organo di controllo al predetto bilancio  e'  stata  redatta  in
data 4 ottobre 2016 mentre il progetto di bilancio risulta  approvato
dal Consiglio di amministrazione in data  3  ottobre  2016  con  voto
unanime dei suoi componenti; 
  Vista la nota 369326, trasmessa in data 11 settembre 2017,  con  la
quale e' stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del
provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del
codice  civile,  che  e'  risultata  correttamente  consegnata  nella
casella di posta elettronica certificata della cooperativa; 
  Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito  della
comunicazione di avvio del procedimento; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del  Ministero,
articolata  su  base   regionale,   sulla   base   delle   attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerato che non si provvede alla preliminare  acquisizione  del
parere del Comitato centrale per le cooperative di  cui  all'art.  4,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio  2007,
n. 78 a tutt'oggi  non  ricostituito  ne'  operativo  atteso  che  le
ragioni che rendono urgente il subentro del  commissario  governativo
nella gestione dell'ente non risultano conciliabili con i  tempi  del
rinnovo del Comitato medesimo; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Giulio Trimboli; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  Consiglio  di  amministrazione   della   societa'   cooperativa
«Assicuriamoci»,  con  sede  in  Mercato  San  Severino  (SA),   C.F.
05241660652, costituita in data 11 marzo 2014, e' revocato.