IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2002, n. 233/2002,  con  il
quale  la  societa'  cooperativa  «Cantina   cooperativa   produttori
agricoli San Giovanni Battista - Maruggio societa' coop. a r.l.», con
sede  in  Maruggio  (TA),  e'  stata  posta  in  liquidazione  coatta
amministrativa e il dott. Pietro Vito Chianura ne e'  stato  nominato
commissario liquidatore; 
  Vista l'informativa del 29 agosto 2017 con  cui  la  Procura  della
Repubblica presso  il  Tribunale  di  Taranto  rende  noto  a  questa
Autorita' di vigilanza  che  nei  confronti  del  dott.  Pietro  Vito
Chianura e' stato prestato consenso alla  richiesta  di  applicazione
della pena ex art. 444 del codice di procedura penale, in  ordine  al
reato  di  peculato  a  lui   contestato,   consistito   nell'essersi
appropriato indebitamente di denaro  della  sopracitata  cooperativa,
denaro per il quale il commissario eseguiva bonifici a  favore  della
societa' Logos Immobiliare di cui  e'  amministratore,  omettendo  di
menzionare tali bonifici nella relazione del 20 ottobre 2014  inviata
alla predetta Autorita' di vigilanza e nel piano di riparto  parziale
del 20  ottobre  2014  redatti  nella  sua  qualita'  di  commissario
liquidatore della cooperativa; 
  Ritenuto di dover  procedere  immediatamente  e  con  urgenza  alla
revoca del dott. Pietro Vito Chianura, tenuto  conto  della  gravita'
dei  fatti  contestati,  chiaramente   ostativi   alla   prosecuzione
dell'incarico, e della equiparazione, ai sensi dell'art.  445,  comma
1-bis, del codice di procedura penale, della sentenza di applicazione
pena su richiesta delle parti a una pronuncia di condanna; 
  Ritenuto inoltre che sussistono evidenti esigenze di  celerita',  a
garanzia della procedura  di  liquidazione  coatta  amministrativa  e
degli interessi che e' volta  a  tutelare,  per  omettere,  anche  in
ragione del carattere sostanzialmente vincolato del provvedimento, la
comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento; 
  Visto l'art. 37 e l'art. 199 del regio decreto 16  marzo  1942,  n.
267; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  dott.  Pietro  Vito   Chianura,   gia'   nominato   commissario
liquidatore della societa' «Cantina cooperativa  produttori  agricoli
San Giovanni Battista - Maruggio societa' coop. a r.l.», con sede  in
Maruggio (TA), con decreto ministeriale 1° agosto 2002, n.  233/2002,
ai sensi dell'art. 37 legge fall., e' revocato dall'incarico.