IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del Codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazione   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei
confronti  della  societa'  cooperativa  «Cooperativa  Maleventum   -
societa' cooperativa sociale» con sede in Benevento (BN) conclusa  in
data 16 giugno 2017 e del successivo accertamento ispettivo  concluso
in data 24 luglio 2017 con la proposta di adozione del  provvedimento
di gestione commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies  del  Codice
civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni
le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva ma  che,  in  sede  di
accertamento, talune gravi irregolarita'  risultavano  non  sanate  e
piu'  precisamente:  non  risultava   aggiornato   il   libro   delle
deliberazioni dell'amministratore unico; non risultava aggiornato  il
libro soci, con particolare riferimento  alle  quote  sottoscritte  e
versate  e  alla  indicazione  della  qualifica  dei  soci;   si   e'
riscontrata una incongruenza tra il regolamento previsto dalla  legge
n. 142/2001 - che prevede l'applicazione del CCNL  delle  cooperative
sociali - e le comunicazioni UNILAV dove viene indicato il CCNL delle
piccole e medie imprese esercenti attivita' di  pulizia;  la  riserva
legale  evidenziata  nel  bilancio  d'esercizio  2015  non  risultava
incrementata  dall'utile  dell'esercizio  precedente;  non  risultava
effettuato  versamento  ai  fondi  mutualistici  del  3%   sull'utile
d'esercizio riferiti agli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 ai sensi
dell'art. 11, legge n. 59/92; non risultava effettuato il  versamento
del contributo di revisione per il  biennio  2013/2014  e  2015/2016,
comprensivo di sanzioni ed interessi; l'assemblea dei soci non  aveva
provveduto a deliberare  in  merito  alla  gratuita'  o  al  compenso
previsto per l'amministratore; inoltre, da visura camerale effettuata
d'ufficio presso il registro imprese, risulta che la cooperativa  non
ha ancora depositato il bilancio d'esercizio 2016. 
  Vista la nota 478293, trasmessa in data 26  ottobre  2017,  con  la
quale e' stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del
provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del
Codice  civile,  che  e'  risultata  correttamente  consegnata  nella
casella di posta elettronica certificata della cooperativa; 
  Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito  della
comunicazione di avvio del procedimento; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
Codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
Codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del  Ministero,
articolata  su  base   regionale,   sulla   base   delle   attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, ai fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerato che non si provvede alla preliminare  acquisizione  del
parere del Comitato centrale per le cooperative di  cui  all'art.  4,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio  2007,
n. 78 a tutt'oggi  non  ricostituito  ne'  operativo  atteso  che  le
ragioni che rendono urgente il subentro del  commissario  governativo
nella gestione dell'ente non risultano conciliabili con i  tempi  del
rinnovo del Comitato medesimo; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Attilio De Nicola: 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'amministratore  unico  della  societa'  cooperativa  «Cooperativa
Maleventum societa' cooperativa sociale» con sede in Benevento  (BN),
codice fiscale n. 01432700621, costituita in data 3 giugno  2008,  e'
revocato.