IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                  DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, 
                     DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 
                    del Ministero della giustizia 
 
                           di concerto con 
 
                       IL RAGIONIERE GENERALE 
                             DELLO STATO 
                     del Ministero dell'economia 
                           e delle finanze 
 
  Visto  l'art.  20,  punto  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al Testo unico  delle
discipline  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia,  il  quale  prevede  che  con  decreto  dirigenziale   del
Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle  finanze,  si  provveda  all'adeguamento  dell'indennita'  di
trasferta  degli  ufficiali  giudiziari,  in  base  alla   variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le  famiglie  di  operai  e  di
impiegati,  accertata  dall'Istituto  nazionale   di   statistica   e
verificatasi nell'ultimo triennio; 
  Visti gli articoli 133 e  142  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni; 
  Visti gli articoli  26  e  35  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; 
  Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto
3, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n.
115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al
consumo per le  famiglie  di  operai  e  impiegati  verificatasi  nel
triennio 1° luglio 2014 - 30 giugno 2017, e' pari a + 0,8; 
  Visto il decreto interdirigenziale del 29  ottobre  2015,  relativo
all'ultima variazione dell'indennita' di trasferta per gli  ufficiali
giudiziari; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale  giudiziario  per
il viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente misura: 
    a) fino a 6 chilometri € 2,20; 
    b) fino a 12 chilometri € 4,00; 
    c) fino a 18 chilometri € 5,53; 
    d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso  di  6  chilometri  o
frazione superiore a  3  chilometri  di  percorso  successivo,  nella
misura di cui alla lettera c), aumentata di € 1,17. 
  2. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario,  per
il viaggio di andata e ritorno  per  ogni  atto  in  materia  penale,
compresa la maggiorazione per l'urgenza e' cosi' corrisposta: 
    a) fino a 10 chilometri € 0,57; 
    b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,47; 
    c) oltre i 20 chilometri € 2,20.