IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto l'art. 3-bis, del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n.  174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
come modificato dall'art. 4-bis,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del
decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito,  dalla  legge  25
febbraio 2016, n. 21, il quale prevede che «Dall'anno  2012  all'anno
2017, le somme disponibili sul capitolo 1316 (Fondo ordinario per  il
finanziamento  dei  bilanci  degli  enti  locali)  dello   stato   di
previsione del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'art.
35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e  non
utilizzate nei richiamati esercizi, per gli interventi  di  cui  agli
articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del  testo  unico  di  cui  al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.   267,   sono   destinate
all'incremento della massa attiva della gestione  liquidatoria  degli
enti locali in stato di dissesto  finanziario,  deliberato,  ...  dal
giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2015 per i contributi  relativi  agli  esercizi
2015, 2016 e 2017 ...»; 
  Visto,  altresi',  che  ai  sensi  del  suddetto  art.  3-bis,   il
contributo e' ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in
base  ad  una  quota  pro  capite  determinata  tenendo  conto  della
popolazione  residente,  calcolata  alla  fine  del  penultimo   anno
precedente alla dichiarazione di dissesto,  secondo  i  dati  forniti
dall'Istituto nazionale di statistica; 
  Visto che, in  base  al  sopracitato  art.  3-bis,  ai  fini  della
copertura degli oneri derivanti dalle finalita' di  cui  al  medesimo
articolo si provvede, per l'anno 2016, entro il limite massimo di  30
milioni di euro annui, con le somme non impegnate e  disponibili  sul
capitolo 1316 «Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli
enti locali» dello stato di previsione  del  Ministero  dell'interno,
accantonate ai sensi dell'art. 35, comma 6, del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nei  richiamati  esercizi,
per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Viste  le  richieste  dei  comuni,  relative  all'annualita'  2016,
riportate nell'Allegato A, che forma parte  integrante  del  presente
decreto; 
  Riscontrato che a fine esercizio 2016, sul capitolo 1316  risultano
non impegnate e  disponibili  somme  pari  ad  euro  25.000.000,00  e
ritenuto quindi di dover concedere con il presente decreto, ai comuni
che ne hanno fatto richiesta, come  riportati  nell'allegato  A,  che
forma parte integrante del presente decreto, il contributo di cui  al
gia' citato art. 3-bis; 
  Tenuto conto, altresi', che ai sensi del sopracitato art. 3-bis, ai
fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti
sono considerati come enti di 5.000 abitanti; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
        Criteri e modalita' per la concessione del contributo 
 
  1. Il contributo previsto dall'art. 3-bis, del decreto-legge del 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
dicembre 2012, n.  213,  concesso  a  ciascun  ente  richiedente,  e'
determinato, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una
quota pro capite definita tenendo conto della popolazione  residente,
calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla  dichiarazione
di dissesto,  secondo  i  dati  forniti  dall'Istituto  nazionale  di
statistica. 
  2. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a  5.000
abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.