IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive  modifiche  e
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del  17  febbraio  1973,  relativo  all'istituzione   dei   «Registri
obbligatori delle varieta'»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante il regolamento di esecuzione della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 13 febbraio 2014,  registrato  alla  Corte  dei  conti,
recante individuazione  degli  Uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale; 
  Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varieta'
vegetali nei rispettivi registri nazionali; 
  Visti i risultati  delle  prove  condotte  per  l'accertamento  dei
requisiti varietali previsti dalla normativa vigente; 
  Ritenuto  concluso  l'esame  di  conformita'  delle   denominazioni
proposte; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varieta'  dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a quello della iscrizione medesima, le  sotto  elencate  varieta'  di
specie agrarie, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite
sono depositati presso questo Ministero. 
    
                                Colza 
 
+----------+-----------+----------+-------------+-------------------+
|          |           |          |             |Responsabile della |
|  Codice  |           |   Tipo   |  Contenuto  | conservazione in  |
|   SIAN   | Varieta'  |  ibrido  |acido erucico|      purezza      |
+----------+-----------+----------+-------------+-------------------+
|  17102   |  Sienna   |    HS    |     00      |Maisadour Semences |
+----------+-----------+----------+-------------+-------------------+
 
    
    
                                Soia 
 
     +-------------+---------------+---------------------------+
     |             |               |    Responsabile della     |
     | Codice SIAN |   Varieta'    | conservazione in purezza  |
     +-------------+---------------+---------------------------+
     |             |               |Schillinger Genetics Inc., |
     |    16912    |    NAV802     |    Sipcam Italia S.p.A    |
     +-------------+---------------+---------------------------+
 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 novembre 2017 
 
                                         Il direttore generale: Gatto