IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'articolo 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'articolo 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e, in particolare, l'articolo 4 che stabilisce procedure, modalita' e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione tecnica; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonche' il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del ministero; Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104 (2015/XA); Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015 registrato alla Corte dei conti in data 11 febbraio 2015, foglio n. 372, relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III riguardante la gestione dei rischio, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto 30 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2016, n. 38, con il quale e' stato approvato il piano assicurativo agricolo 2017; Visto il decreto 23 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2017, con il quale ad integrazione del piano assicurativo agricolo 2017 sono state ampliate le coperture assicurative agevolate con polizze sperimentali; Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2015)8312 del 20 novembre 2015, cosi' come risultante dall'ultima modifica approvata con decisione della Commissione C(2017) 5670 dell'8 agosto 2017, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante; Tenuto conto che nell'ambito del citato Programma di Sviluppo Rurale Nazionale, la Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - e' designata quale Autorita' di gestione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 13 febbraio 2014, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf e la definizione delle loro attribuzioni nonche' dei relativi compiti; Considerato il piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo in attuazione, tra l'altro, dell'articolo 49 - assicurazione del raccolto - del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013; Considerato il Piano Assicurativo Individuale (PAI) di cui all'allegato B, lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e s.m.i.; Considerate le richieste pervenute da parte della Regione Piemonte, della Regione Liguria, della Regione Lombardia, della Provincia autonoma di Trento, della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Veneto, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione Lazio, della Regione Abruzzo, della Regione Basilicata, e della Regione Sardegna; Considerate le proposte presentate in sede di confronto tecnico da parte degli organismi collettivi di difesa, delle organizzazioni professionali agricole e dell'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - ANIA; Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del piano verso gli obiettivi del Programma di sviluppo rurale nazionale e comunque verso strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole che favoriscono un ampliamento delle imprese assicurate mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale; Considerato che e' in corso la modifica delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 26 ottobre 2017; Decreta: Art. 1 Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili 1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2018, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, in attuazione dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1 al presente decreto, nei limiti delle disponibilita' di bilancio.