STATUTO DI SINISTRA ITALIANA
Sinistra italiana e' un'associazione di donne e di uomini che si
costituisce per rappresentare il lavoro nelle forme che ha assunto
nell'Italia contemporanea ed e' inscindibilmente legata al movimento
per la pace e all'antifascismo. Il suo impegno prioritario e' quello
di unire i movimenti, le forze e le persone che intendono rispondere
alla crisi sociale ed ecologica creata dal capitalismo per costruire
un'alternativa.
Si batte per una societa' fondata sull'uguaglianza sociale, sulla
valorizzazione della differenza tra i sessi, sul rispetto
dell'ambiente, sulla pace come strumento di convivenza tra i popoli.
I suoi obiettivi sono l'attuazione piena della Costituzione
repubblicana e uno Stato democratico e sociale di diritto, nella
convinzione che la liberta' di tutti sia la condizione e non il
limite della liberta' di ciascuno.
Sinistra italiana si uniforma al codice di autoregolamentazione
per i gruppi dirigenti, le candidature e gli eletti, approvato dalla
Commissione parlamentare antimafia.
Nome e simbolo.
1. Il nome del Partito e' Sinistra italiana.
Nelle regioni con presenza di minoranze linguistiche non italiane
tutelate dall'ordinamento nazionale, il nome del Partito, nell'ottica
di garantire la rappresentanza di tutta la popolazione, puo' fare
esplicito riferimento alla lingua ed ai popoli ivi presenti.
2. Descrizione del simbolo: «Cerchio, a fondo rosso, con al
centro un «Si», le lettere stilizzate sono formate da tre righe
bianche, parallele, la «I» e' capovolta; subito sotto, su due righe,
le parole «Sinistra» e «Italiana» di carattere maiuscolo,
sottolineate e di colore bianco».
3. Uso del simbolo.
Il simbolo, sia il suo uso grafico sia il contrassegno
elettorale, e' nei poteri del Segretario/a nazionale che lo
conferisce per la sua presentazione ai fini elettorali secondo la
normativa vigente.
4. Sede legale.
La sede legale e' stabilita in Roma, via Arenula 29.
I - Iscrizione al partito
1. Possono iscriversi a Sinistra italiana tutte le persone che
abbiano compiuto i 14 anni. Aderendo al Partito ognuno si impegna
all'osservanza del presente Statuto.
2. L'iscrizione al Partito e' individuale.
3. L'iscrizione avviene tramite richiesta alle strutture
territoriali del Partito nelle quali si vuole svolgere la propria
attivita' politica. Per essere valida l'iscrizione deve essere
supportata dall'inserimento nel data base di tutti i dati
dell'iscritto e dal versamento della quota, una parte della quale
verra' ritrasmessa al Circolo territoriale secondo le norme del
regolamento economico.
All'iscritto/a e' consegnata la tessera d'iscrizione, contenente
le generalita' e l'indicazione della quota di iscrizione versata.
All'iscritto/a e' inoltre assegnato un codice di accesso personale
alla piattaforma web del Partito. L'iscrizione puo' essere presentata
anche per via telematica e, in tal caso, e' trasmessa alla struttura
territoriale di riferimento.
4. L'iscrizione vale per un anno solare.
5. La mancata iscrizione per un anno determina la decadenza dagli
organismi di cui si fa parte.
6. Non e' ammessa la contemporanea iscrizione a un altro Partito
politico nazionale ne' partecipare o sostenere liste concorrenti a
quelle presentate o sostenute da Sinistra italiana.
7. Diritti dell'iscritto/a:
partecipare alla definizione dell'indirizzo politico del
Partito;
accedere a ogni decisione assunta dal Partito ai vari livelli;
esercitare il proprio voto e potersi candidare nell'elezione
degli organismi dirigenti;
ricorrere agli organismi di garanzia secondo le norme stabilite
dal presente Statuto.
Sinistra italiana assicura il rispetto della vita privata di
ciascuno dei suoi iscritti e assicura la tutela dei dati personali
nelle modalita' richiamate dal Provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014 e dalle
eventuali successive modificazioni del medesimo provvedimento,
nonche' di quelle eventualmente previste dalla normativa di volta in
volta vigente.
8. Doveri dell'iscritto/a:
contribuire alla discussione, all'elaborazione e alla
diffusione della proposta politica;
contribuire al suo finanziamento e votarne le liste elettorali;
favorire la partecipazione e l'adesione di altre persone a
Sinistra italiana.
II - Congressi
1. Il Congresso nazionale di Sinistra Italiana e' convocato
dall'Assemblea nazionale ogni tre anni. La convocazione del Congresso
nazionale comporta la medesima convocazione dei Congressi a tutti i
livelli del Partito. Il Congresso si svolge in conformita' a un
regolamento e su documenti politici approvati dalla Direzione
nazionale. Tutti gli organismi dirigenti hanno la durata di tre anni,
e decadono e vengono comunque rinnovati in concomitanza della
Convocazione del Congresso nazionale.
2. Il Congresso straordinario nazionale puo' essere richiesto
dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea nazionale.
Puo' essere altresi' richiesto da almeno il 25% degli iscritti/e
calcolati sulla base del dato del tesseramento aggiornato al 31
dicembre dell'anno precedente distribuiti in almeno quattro regioni;
la presenza di iscritti/e afferenti ad una singola regione non puo'
superare il 30% del totale dei richiedenti. La richiesta e' validata
dalla Commissione Nazionale di Garanzia.
3. La Commissione nazionale per il Congresso gestisce la fase
congressuale in attuazione del regolamento. E' eletta dall'Assemblea
nazionale. Compito della Commissione la risoluzione delle
controversie che insorgono nella fase congressuale. Nomina i garanti
per i Congressi provinciali e territoriali. Stabilisce le norme con
cui si svolgono i Congressi regionali, di Federazione e di Circolo.
4. Il Congresso straordinario regionale puo' essere richiesto
dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea regionale.
Puo' altresi' essere richiesto da almeno il 40% degli iscritti/e
della medesima regione al 31 dicembre dell'anno precedente. La
richiesta e' validata dalla Commissione Nazionale di Garanzia.
5. Il Congresso straordinario di Federazione puo' essere
richiesto da almeno il 50% degli iscritti/e della medesima
Federazione al 31 dicembre dell'anno precedente. La richiesta e'
validata dalla Commissione Nazionale di Garanzia.
6. Il Congresso straordinario del Circolo puo' essere richiesto
da almeno il 50% degli iscritti/e al medesimo Circolo. La richiesta
e' validata dalla Commissione regionale di Garanzia.
7. In presenza di documenti alternativi i delegati/e e gli
organismi dirigenti ad ogni livello devono essere composti in modo
proporzionale ai consensi ottenuti dai singoli documenti.
III - La vita democratica del partito
1. Sinistra Italiana rispetta il pluralismo delle scelte
culturali e delle posizioni politiche presenti al suo interno. Le
differenti posizioni politiche possono essere liberamente manifestate
sia all'interno sia all'esterno del Partito. Per la composizione
degli organi non esecutivi e l'elezione dei delegati, ove la
discussione congressuale sia su documenti politici alternativi, si
adotta il criterio proporzionale sulla base dei voti ottenuti da
ciascun documento. Il numero minimo di firme, per la presentazione
dei documenti politici, non puo' essere superiore al 3% degli aventi
diritto al voto.
2. Per avanzare proposte su questioni di particolare rilievo
politico si puo' promuovere la consultazione degli iscritti/e.
La consultazione per essere valida deve essere proposta da almeno
il 10% degli iscritti/e, distribuiti in almeno quattro regioni e la
presenza di iscritti/e afferenti ad una singola regione non puo'
superare il 30% del totale dei proponenti. La richiesta e' validata
dalla Commissione Nazionale di Garanzia.
Il dispositivo della consultazione deve essere specifico ed
esposto chiaramente.
La consultazione puo' essere altresi' richiesta dal 30% dei
componenti l'Assemblea Nazionale.
La consultazione si svolge in tutte le strutture territoriali del
Partito che devono essere convocate sul tema proposto entro quindici
giorni. Al termine della discussione si raccolgono le adesioni al
quesito proposto.
Alla consultazione si puo' partecipare anche online con il
proprio codice di accesso.
Se le adesioni raccolte sono pari al 50% piu' uno degli
iscritti/e al Partito al 31 dicembre precedente, il pronunciamento
assume valore vincolante per il Partito.
Analoga procedura di consultazione puo' essere svolta a livello
regionale e di Federazione per temi attinenti all'ambito territoriale
di competenza.
Al fine di valorizzare la partecipazione di base alle decisioni
strategiche del Partito e' prevista la consultazione obbligatoria
sulle alleanze elettorali. Resta la facolta' delle strutture
territoriali, in relazione alle competizioni elettorali di
competenza, di adottare analoghe forme di consultazione degli
iscritti.
3. Sinistra Italiana rende consultabili online tutte le
informazioni sulla sua vita interna, le sue deliberazioni politiche,
il bilancio del Partito e comunica tempestivamente agli iscritti/e
l'esito delle deliberazioni politiche assunte.
4. Sinistra italiana si dota di un sito internet per far
conoscere le proprie iniziative e gestire la comunicazione interna ed
esterna di Sinistra italiana. Si dota inoltre di una piattaforma
digitale per agevolare e favorire il confronto, l'elaborazione, la
co-decisione tra i suoi iscritti/e e simpatizzanti. L'assemblea
nazionale approva un regolamento sull'utilizzo della piattaforma,
sulla certificazione delle votazioni on line, e su come superare il
«digital divide» (insufficienza di competenze informatiche)
garantendo a tutti l'accesso alle votazioni.
5. I tempi e i modi con cui sono convocate le riunioni devono
essere tali da consentire la piu' ampia partecipazione. Per gli
iscritti/e che avessero difficolta' di spostamento deve essere data
la possibilita' di partecipare per via telematica.
6. Negli organismi dirigenti ai diversi livelli, nel rispetto dei
principi di cui all'art. 51 della Costituzione e del presente
statuto, dovra' essere assicurato, che la presenza di un sesso
rispetto all'altro non sia inferiore al 40%. Per garantire sempre
questo rapporto, nelle elezioni interne a tutti i livelli, si
procedera', attraverso il meccanismo dello «scorrimento della lista»,
fino al necessario riequilibrio.
7. Sinistra italiana riconosce l'importanza delle realta'
politiche territoriali, quali veicoli privilegiati per recuperare un
rapporto autentico e profondo con l'elettorato, con i gruppi di
cittadinanza attiva, del volontariato e dei movimenti di base.
Dalla Direzione nazionale e' costituito un albo delle
Associazioni e dei Movimenti con i quali il Partito tiene relazioni
con continuita' e su obiettivi comuni. L'iscrizione all'albo deve
essere reciprocamente condivisa.
Realta' politiche territoriali sia locali, come liste civiche e
movimenti cittadini, sia regionali e nazionali, come movimenti
politico-sociali e associazioni politico-culturali, possono far
domanda di essere inseriti in tale albo.
L'Albo riporta il nome della realta' politica territoriale
insieme al nome del circolo locale o della Federazione o del
coordinamento regionale con la quale e' stato sottoscritto il
rapporto di «affiancamento».
Il Partito offre alle Associazioni o Movimenti iscritti all'albo,
ciascuno secondo il proprio ambito di intervento (locale,
provinciale, regionale, nazionale) il diritto di partecipare al
dibattito interno tematico politico o programmatico con diritto di
voto in base agli accordi sulle modalita' di rappresentanza,
preliminarmente condivise con il circolo o la Federazione di
riferimento.
Le realta' politiche territoriali garantiscono il loro sostegno
libero e attivo agli impegni elettorali del Partito, li' dove non
sono direttamente impegnate.
8. E' costituito un elenco dei simpatizzanti del Partito.
Ne fanno parte coloro che lo richiedano per via telematica o
tramite richiesta alle strutture territoriali del Partito nelle quali
vogliono svolgere l'attivita' politica. Si entra a far parte
dell'Albo dei simpatizzanti dopo trenta giorni dalla data di
registrazione. Ai simpatizzanti e' assegnato un codice di accesso
individuale. I simpatizzanti non hanno diritto di voto sulla
composizione degli organismi dirigenti e delle liste elettorali,
sulle materie statutarie e su quelle finanziarie inerenti al Partito.
9. E' possibile l'adesione a singole a campagne o aree a tema.
L'adesione e' individuale e consente di partecipare alla discussione
politica relativa al tema in oggetto in raccordo con l'attivita'
delle aree a tema. La richiesta di adesione si esegue per via
telematica o direttamente al responsabile del Dipartimento o della
campagna. I richiedenti entrano a far parte di un albo e, dopo trenta
giorni dalla data di adesione, e' assegnato loro un codice di
accesso.
Gli aderenti a singole campagne o aree a tema hanno diritto di
voto solo sulle materie oggetto della campagna o dell'area a tema.
Sinistra italiana assicura anche ai simpatizzanti e agli aderenti
alle singole campagne, la tutela dei dati personali con le stesse
modalita' previste, al titolo I art. 7, per gli iscritti.
10. La Direzione nazionale puo' decidere la presenza al proprio
interno di non iscritti/e, siano essi personalita' individuali o
rappresentative di associazioni o movimenti, per una quota non
superiore al 20% dell'organismo stesso. Non hanno diritto di voto
sulla composizione degli organismi dirigenti e delle liste
elettorali, sulle materie statutarie e su quelle finanziarie inerenti
il Partito.
11. Il Partito riconosce il ruolo essenziale della formazione ai
fini della piena valorizzazione delle proprie attivita', e della
crescita di iscritti/e e simpatizzanti. Pertanto condivide risorse e
spazi, promuove iniziative di approfondimento culturale e seminari
formativi che favoriscano la massima partecipazione, fornendo
strumenti di accesso alla vita politica e istituzionale.
12. Sinistra Italiana allega al presente Statuto la «Carta della
Partecipazione di Sinistra italiana». Essa e' assunta con lo scopo di
realizzare un terreno trasparente e condiviso di principi, obiettivi
e regole per stabilire un corretto rapporto tra iscritti/e e gruppi
dirigenti del Partito e come presupposto per costruire quella
relazione tra cittadini e istituzioni che i partiti sono chiamati a
garantire in base all'art. 49 della Costituzione della Repubblica
italiana, che stabilisce che «tutti i cittadini hanno il diritto di
associarsi liberamente in partiti, per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale».
IV - L'organizzazione del partito
1. Il Partito si organizza in Circoli, Federazioni o
Coordinamenti territoriali, Coordinamenti regionali, Nazionale e le
Federazioni estere.
Il Partito garantisce il piu' ampio decentramento regionale. Ad
ogni regione e' garantita la propria autonomia politica e
organizzativa nel rispetto della linea politica decisa dai congressi
e dall' Assemblea nazionale.
Nelle regioni a statuto speciale, l'organizzazione territoriale
e' definita in relazione all'organizzazione degli enti locali
individuati dagli statuti delle regioni autonome.
2. Il Circolo e' l'istanza fondamentale del Partito, il luogo
primario dove iscritti/e partecipano alla vita di Sinistra Italiana.
I Circoli possono essere territoriali, di lavoro, di studio, a tema.
Per costituirsi devono avere almeno venti iscritti/e quelli
territoriali, almeno dieci iscritti/e gli altri. La loro costituzione
e' ratificata dal coordinamento regionale o, in caso di inadempienza,
dalla Commissione Nazionale di Garanzia.
L'assemblea degli iscritti/e elegge un coordinatore e un
responsabile amministrativo. Nel caso il Circolo superi i cinquanta
iscritti/e e' eletto un coordinamento esecutivo.
Le assemblee degli iscritti/e sono aperte ai simpatizzanti.
Ogni Circolo si dota di un piano di lavoro annuale che deve
essere comunicato alla Federazione o al Coordinamento territoriale di
riferimento e al Coordinamento regionale.
L' assemblea degli iscritti/e del Circolo decide la composizione
delle liste per le elezioni comunali. In caso di presenza di due o
piu' Circoli la decisione e' presa dall' assemblea congiunta degli
iscritti/e.
Le liste del comune capoluogo sono proposte dal Circolo di
competenza o, in caso di piu' Circoli, da un coordinamento degli
stessi. Sono ratificate dai Coordinamenti regionali.
3. Il Coordinamento della Federazione coordina l'attivita' dei
Circoli e ha funzioni di indirizzo politico nell'ambito territoriale
di competenza.
Per esistere la Federazione deve contare almeno 100 iscritti/e e
3 Circoli nella medesima provincia o area metropolitana. Ove non
esistano queste condizioni si costituisce il Coordinamento
territoriale.
La Federazione svolge il suo Congresso con i delegati eletti dai
Congressi di Circolo, elegge l'assemblea di Federazione, un
Coordinatore e un Tesoriere/a.
Il Coordinamento territoriale svolge un unico Congresso cui
partecipano tutti gli iscritti/e, elegge un Coordinatore e un
Tesoriere/a.
4. I Coordinamenti regionali coordinano le Federazioni e i
Comitati territoriali della regione.
Per le provincie autonome di Trento e Bolzano e' previsto un
Coordinamento regionale.
Sono costituiti dall'Assemblea regionale eletta dal proprio
Congresso.
Ne fanno parte di diritto i coordinatori delle Federazioni e dei
Coordinamenti territoriali. All'interno dell'Assemblea regionale e'
eletto un Coordinamento, un Coordinatore/Coordinatrice e un
Tesoriere/a.
Il Coordinamento regionale approva le liste per le elezioni
regionali.
5. Al fine di garantire la partecipazione politica sociale e
culturale degli italiani all'estero Sinistra Italiana costituisce i
Circoli esteri.
Per costituirsi i Circoli devono contare almeno dieci iscritti/e.
In caso di piu' di tre Circoli presenti in una stessa nazione si
costituisce una Federazione.
Su proposta della segreteria nazionale, sentite le Federazioni
estere, la Direzione nazionale individua un responsabile delle
Federazioni estere.
V - Gli organismi dirigenti nazionali
1. L'Assemblea nazionale.
E' il massimo organismo deliberativo del Partito. E' eletta dal
Congresso nazionale, nel rispetto del titolo III art. 1. Fanno parte
di diritto dell'Assemblea nazionale i Segretari regionali e i
Segretari delle citta' metropolitane. E' composta da un numero minimo
di 300 componenti, almeno il 30% dei quali deve essere espressione
delle realta' territoriali.
L'Assemblea nazionale:
si riunisce almeno una volta all'anno;
elegge il Segretario/a e il/la Presidente del Partito;
su proposta del Segretario/a elegge la Direzione nazionale e il
Tesoriere/a;
approva il bilancio Consultivo e il bilancio preventivo
predisposto dal/dalla Tesoriere/a
e' convocata dal/dalla Presidente che ne presiede i lavori;
puo' essere convocata anche dal 30% dei componenti qualora se
ne avanzi richiesta al Presidente;
approva le liste per le elezioni politiche ed europee;
decide l'indirizzo politico del Partito in tutti i suoi
aspetti, sia nazionali sia internazionali.
L'Assemblea nazionale, su iniziativa della Direzione, puo' essere
consultata per via telematica ogni volta sia ritenuto opportuno. In
questi casi ad ogni componente dell'Assemblea verra' inoltrata una
proposta motivata ed il voto verra' espresso in forma certificata
utilizzando il codice di accesso personale.
2. La Direzione nazionale.
Ne fanno parte di diritto: il Segretario/a, il/la Presidente,
il/la Tesoriere nazionale, Il/la Presidente della Commissione
Nazionale di Garanzia, i capi-gruppo di Camera, Senato, del
Parlamento europeo, i Coordinatori/trici regionali.
E' un organismo di indirizzo politico che ha il compito di
attuare le decisioni assunte dalla Assemblea nazionale.
La Direzione e' convocata dal/dalla Presidente che ne presiede i
lavori. Puo' essere convocata anche dal 30% dei componenti qualora ne
avanzino richiesta al/alla Presidente.
La Direzione, su proposta del Segretario/a, elegge la segreteria
nazionale.
Approva, su proposta del Presidente il regolamento interno, su
proposta del Tesoriere il Regolamento economico e su proposta
del/della Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia, il
Regolamento di Garanzia.
La Direzione nazionale individua un gruppo di lavoro con il
compito specifico e costante di raccogliere per la Direzione stessa,
proposte, idee, verifiche di efficacia riguardanti Statuto,
organizzazione interna, partecipazione esterna, funzionamento dei
mezzi di comunicazione e consultazioni.
3. La segreteria nazionale.
Ne fanno parte di diritto il Segretario/a e il/la Presidente. E'
convocata dal Segretario/a che ne presiede i lavori. A ciascun
componente della segreteria nazionale sono assegnati incarichi
specifici di lavoro.
4. Aree a tema.
Si costituiscono aree a tema sugli ambiti definiti dalla
Direzione nazionale. Ogni area a tema e' coordinata da un componente
della segreteria Le aree a tema si dotano a loro volta di forum
nazionali e territoriali la cui partecipazione e' aperta agli
iscritti/e e ai simpatizzanti interessati a contribuire al tema,
oltre che ai rappresentanti delle Associazioni e dei movimenti.
5. Il Tesoriere/a nazionale.
Ha la responsabilita' dell'organizzazione amministrativa,
patrimoniale e contabile del Partito.
Il Tesoriere/a nazionale ha la rappresentanza legale del Partito
e riscuote finanziamenti pubblici e rimborsi elettorali.
6. Il/la Presidente nazionale.
Convoca e presiede l'Assemblea e la Direzione nazionali.
7. Il Segretario/a nazionale.
Ha la rappresentanza politica del Partito ed esercita le sue
funzioni sulla base dei deliberati approvati dagli organismi
nazionali del Partito.
8. Gestione di garanzia.
Nei casi di violazione delle norme dello statuto e/o dei
Regolamenti o di impossibilita' di esercitare le funzioni da parte
dell'organismo dirigente; la Direzione nazionale puo' intervenire nei
confronti delle strutture di Federazione, dei Coordinamenti
territoriali e regionali adottando i provvedimenti di
sospensione/revoca degli organismi dirigenti e/o l'eventuale nomina
di uno o piu' garanti, deliberandole a maggioranza dei presenti.
Entro novanta giorni dal provvedimento, dovranno essere ripristinati
gli organismi statutari, in caso di sospensione, o convocato il
relativo Congresso in caso di revoca. Analoga funzione, nei confronti
dei Circoli e' attribuita al Coordinamento Regionale, sentita la
Federazione.
Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso alla Commissione
nazionale di garanzia, la quale si esprimera', entro quarantainque
giorni. In assenza di pronuncia entro il termine stabilito da parte
della Commissione nazionale di garanzia, il provvedimento si intende
revocato.
Nel caso in cui i provvedimenti di commissariamento intervengano
entro i quarantacinque giorni precedenti la scadenza di presentazione
delle liste per le elezioni amministrative e/o regionali, il
provvedimento puo' essere assunto, in via d'urgenza, dal Segretario
Nazionale e dovra' essere ratificato dalla segreteria nazionale
entro sette giorni.
VI - Le cariche pubbliche ed elettive nazionali ed europee
1. La Direzione nazionale allargata alla partecipazione di
coordinatori/coordinatrici regionali e delle aree metropolitane,
sentite le proposte delle realta' territoriali, avanza le proposte
per le candidature alle elezioni politiche nazionali ed europee.
L'Assemblea nazionale vota le proposte di candidature e le liste.
2. Le liste devono rispettare la parita' di genere, il pluralismo
interno e la presenza territoriale. Applicando, laddove compatibili,
le norme stabilite nel titolo III articoli 1 e 6.
3. Gli eletti devono versare la quota stabilita dal regolamento.
Con i finanziamenti a disposizione il Partito provvede alle
esigenze di funzionamento e di promozione dell'attivita' politica
nelle sedi centrali e periferiche in misura stabilita dal
regolamento.
Lo stesso regolamento determina la quota del versamento degli
eletti che sara' destinato a un fondo a sostegno di progetti di
mutualismo e cooperazione da promuovere nei territori attraverso
specifici bandi.
Il mancato versamento implica l'automatica non ricandidatura e
l'esclusione da ogni organismo decisionale.
4. Dopo due mandati completi nella stessa assemblea elettiva dei
comuni capoluogo, regionale, nazionale o europea non si e' piu'
ricandidabili. Dopo due mandati completi come assessore regionale o
di ministro o sottosegretario non si e' piu' riproponibili.
L'Assemblea nazionale con la maggioranza qualificata dei 2/3 puo'
votare delle deroghe per le elezioni nazionali e europee, altrettanto
puo' fare il coordinamento regionale per le regionali.
5. Non e' compatibile la presenza contemporanea negli esecutivi
di Partito e negli esecutivi di Governo corrispondenti.
6. L'eletto e' impegnato, nella sua attivita' istituzionale, a
tenere conto delle indicazioni del livello di Partito corrispondente
e a rendere conto costantemente della propria attivita' agli
elettori, anche attraverso la piattaforma digitale.
7. La presenza di Sinistra italiana nel Parlamento sia italiano
che europeo e nelle assemblee elettive locali ha come compito la
promozione ed implementazione degli obiettivi politici e
programmatici del Partito e della coalizione nella quale il Partito
si e' presentato. Il coordinamento tra il Partito e i gruppi
parlamentari e/o consiliari sono improntati alla massima lealta' e
collaborazione.
I gruppi parlamentari e/o consiliari adottano i loro statuti
previa consultazione obbligatoria con la Direzione nazionale del
Partito e/o con i livelli direttivi corrispondenti.
Per migliorare e sostanziare il coordinamento con il gruppo
parlamentare, viene instituita in seno alla Direzione nazionale un
gruppo di lavoro presieduto dal Segretario Nazionale. Analoghi gruppi
possono essere costituiti nei livelli locali corrispondenti.
Periodicamente, e almeno una volta l'anno, il gruppo di lavoro
organizza una conferenza di coordinamento per valutare e programmare
insieme al gruppo parlamentare la presenza a livello istituzionale
del Partito.
VII - Gli organismi di garanzia
1. I Congressi - nazionale, regionale e di Federazione - eleggono
la propria Commissione di Garanzia che, al suo interno, elegge un/una
Presidente.
2. Le Commissioni di Garanzia sono composte per le Federazioni e
i regionali da un massimo di cinque componenti e per il livello
nazionale da un massimo di nove componenti.
3. Per le controversie nei Coordinamenti territoriali si ricorre
alla Garanzia regionale, per i Circoli si ricorre alla Commissione di
Garanzia della Federazione che valuta dopo aver sentito il
coordinatore/coordinatrice del Circolo.
4. L'assemblea nazionale, entro due mesi dall'approvazione del
presente statuto, approva il Codice etico del Partito. La violazione
delle norme statutarie e del Codice etico, comporta l'attivazione di
un procedimento disciplinare.
5. L'incarico di componente della Commissione di Garanzia e'
incompatibile con qualsiasi altro incarico o ruolo all'interno
dell'attivita' del Partito e comporta l'incandidabilita' a qualsiasi
carica elettiva o amministrativa.
6. Ciascuna/o iscritto puo' presentare ricorso alla Commissione
di Garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente
Statuto, del Codice etico e dei Regolamenti. L'iscritto/a contro il
quale viene chiesta l'apertura di un procedimento disciplinare deve
essere informato, entro il termine di quindici giorni, della
presentazione di tale richiesta nonche' dei fatti che gli vengono
addebitati. L'iscritto/a ha il diritto, in ogni fase del
procedimento, di essere ascoltato per chiarire e difendere il proprio
comportamento, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Qualora a suo carico sia adottata una misura disciplinare, ha il
diritto di fare ricorso agli organi di Garanzia di livello
territoriale superiore, sino alla Commissione nazionale di Garanzia,
che si pronuncia in via definitiva. Non sono in ogni caso ammessi
piu' di due gradi di giudizio.
La Commissione nazionale di Garanzia e' competente in unica
istanza per tutte le questioni attinenti: l'elezione e il corretto
funzionamento degli organi nazionali, gli eletti a livello nazionale
ed europeo.
Le Commissioni di Garanzia esaminano e deliberano sui ricorsi
dopo una fase istruttoria non superiore a quarantacinque giorni,
garantendo comunque l'esito definitivo dei ricorsi entro sessanta
giorni dall'inizio della procedura. Qualora le Commissioni di
Garanzia non si pronuncino entro detto termine gli atti vengono
avocati dalla Commissione di Garanzia di livello superiore.
7. I ricorsi sono redatti in forma scritta, a pena di
inammissibilita', in modo quanto piu' possibile circostanziato,
indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono violate. Ad
essi e' allegata la documentazione eventualmente ritenuta utile al
fine di comprovarne i contenuti. La documentazione deve essere
sottoscritta dal ricorrente, corredata dalla copia di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore.
Le Commissioni, entro quarantacique giorni a decorrere dalla data
di ricezione del ricorso, effettuano opportune verifiche,
istruttorie, audizioni. Esse devono in ogni caso garantire l'esito
del ricorso entro il tempo massimo di sessamta giorni dall'inizio
della procedura. Qualora nel corso delle relative istruttorie una
Commissione ritenga che il caso in esame assuma rilievo nazionale,
puo' rinviare alla Commissione nazionale di Garanzia che
inappellabilmente decide entro i trenta giorni successivi alla
ricezione del ricorso.
8. Le sanzioni, secondo la gravita' del caso, sono le seguenti:
a) il richiamo, b) la sospensione dagli incarichi di Partito c)
l'allontanamento.
VIII - L'amministrazione del partito
1. Annualmente il Tesoriere/a provvede alla redazione del
bilancio consuntivo di esercizio del Partito in conformita' della
normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo
stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa,
corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo e'
approvato dalla Assemblea nazionale entro il termine previsto dalla
legge.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Tesoriere/a nazionale
sottopone il bilancio preventivo alla discussione e l'approvazione
della Assemblea nazionale avviene entro il successivo 31 dicembre.
3. Il bilancio consuntivo di esercizio e' pubblicato sul sito di
Sinistra italiana, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte
della Assemblea nazionale.
4. Il bilancio e' predisposto nei tempi, forme e modi indicati
dal Tesoriere/a nazionale anche dai tesorieri di Federazione e dei
Coordinamenti territoriali e sono approvati dalle rispettive
Assemblee. A livello di Circolo il bilancio e' predisposto dal/dalla
coordinatore/coordinatrice eventualmente coadiuvato dal responsabile
amministrativo e sottoposto al voto dell'assemblea del Circolo
medesimo.
5. Il bilancio del Coordinamento regionale e' redatto secondo
modelli predisposti dal Tesoriere/a nazionale, deve essere approvato
dal Coordinamento regionale entro il 30 marzo di ogni anno, ed
inviato entro sette giorni al Tesoriere/a nazionale.
6. Il Tesoriere/a nazionale propone alla Direzione nazionale il
criterio di ripartizione delle risorse alle articolazioni
territoriali, che deve necessariamente comprendere una quota del
tesseramento e una quota delle liberalita' erogate dagli/dalle
eletti/e di Sinistra italiana nel Parlamento Nazionale ed Europeo.
7. I Circoli, le Federazioni e i Coordinamenti regionali hanno
ciascuno la propria autonomia patrimoniale, amministrativa e
finanziaria e si dotano di un proprio codice fiscale. Concorrono alla
costituzione del patrimonio, le risorse trasferite ai sensi del
precedente art. 6, le quote di liberalita' erogate dagli eletti e dai
nominati, su indicazione di Sinistra italiana, negli organi
territoriali assembleari e di Governo, nonche' le liberalita' erogate
a loro favore.
8. La Direzione nazionale nomina un Collegio sindacale composto
da due componenti. Le/I sindaci sono scelti fra soggetti iscritti
all'albo dei Revisori contabili.
Per quanto concerne i doveri e i poteri del Collegio sindacale,
trovano applicazione giacche' compatibili le norme dettate dagli
articoli 2403 e 2403-bis del Codice civile.
Le/i sindaci restano in carica tre anni e possono essere
rinominati solo per un altro mandato.
IX - Patrimonio, utili di gestione, quota associativa
In conformita' alle normative vigenti per le attivita' degli Enti
non commerciali e' espressamente stabilito che:
1. Sinistra italiana e ogni altra articolazione territoriale
eventualmente costituita non possono distribuire agli iscritti/e,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o
capitale, per tutta la durata dell'Associazione, salvo diverse
disposizioni di legge;
2. in caso di scioglimento di Sinistra italiana l'eventuale
patrimonio e/o avanzo sara' devoluto ad altri Enti o Associazioni con
finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita'. In caso di
scioglimento di un'articolazione territoriale eventualmente
costituita il patrimonio e/o l'avanzo sara' devoluto a Sinistra
Italiana nazionale e nel caso di contestuale scioglimento di questa
ad altri Enti o Associazioni con finalita' analoghe o ai fini di
pubblica utilita';
3. la quota associativa e' intrasmissibile e non da' luogo ad
alcuna rivalutazione. La quota e' fissata secondo criteri di
progressivita'. Nel regolamento organizzativo saranno indicate le
fasce di reddito e le quote che vi corrispondono.
X - Modifiche allo statuto
1. Le modifiche allo Statuto, ivi comprese quelle al simbolo e
alla denominazione, proposte da qualsiasi struttura organizzativa di
Sinistra italiana, sono presentate alla Direzione nazionale che le
esamina e le sottopone con parere motivato, all'approvazione
dell'Assemblea nazionale. L'Assemblea nazionale le rende effettive
solo se approvate con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. La Direzione nazionale e' autorizzata ad apportare i necessari
adeguamenti che dovessero essere richiesti dalla Commissione di
garanzia degli statuti e la trasparenza e il controllo dei rendiconti
dei partiti politici, deliberando le modifiche a maggioranza assoluta
dei suoi componenti.
XI - Norme transitorie
1. Il secondo Congresso di Sinistra Italiana si dovra' tenere non
oltre i ventiquattro mesi dal Congresso fondativo.
2. Nel periodo tra il Congresso costitutivo e il secondo
Congresso di Sinistra italiana, l'Assemblea nazionale e' composta da
tutti i delegati congressuali. In deroga al presente statuto, nel
periodo intercorrente tra il Congresso costitutivo e il secondo
Congresso di Sinistra italiana, anche riferimento alle norme previste
dal titolo XI art. 1, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei
presenti.