IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e  delle  finanze:   «Modifica   al   regolamento   e   funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma  2  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29 settembre  2006,
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determina con la quale la societa' Glaxo Group Limited  ha
ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del  medicinale
Benlysta; 
  Vista la domanda con la quale la societa' Glaxo  Group  Limited  ha
chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 4 maggio 2016; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  20
giugno 2017; 
  Vista la deliberazione n. 26 in data 19 ottobre 2017 del  Consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale BENLYSTA e' rinegoziato alle  condizioni  di  seguito
indicate. 
  Confezione: «120 mg - polvere per  concentrato  per  soluzione  per
infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 120 mg 1  flaconcino
- AIC n. 041381017/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': H. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 146,22. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 241,32. 
  Confezione: «400 mg - polvere per  concentrato  per  soluzione  per
infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 400 mg 1  flaconcino
- AIC n. 041381029/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': H. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 487,40. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 804,41. 
  Indicazioni  terapeutiche:  Benlysta  e'  indicato   come   terapia
aggiuntiva nei pazienti adulti con lupus eritematoso sistemico  (LES)
attivo, autoanticorpi-positivo, con un alto grado di attivita'  della
malattia  (ad  esempio  anti-dsDNA  positivi  e  basso   complemento)
nonostante la terapia standard. 
  Validita' del contratto: 24 mesi. 
  Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri  utilizzatori
specificatamente individuati dalle  regioni,  dovranno  compilare  la
scheda raccolta dati informatizzata  di  arruolamento  che  indica  i
pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di  follow-up,   applicando   le
condizioni negoziali  secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito
dell'Agenzia,         piattaforma         web,          all'indirizzo
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che  costituiscono  parte
integrante della presente determinazione. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based,  onde  garantire  la  disponibilita'  del  trattamento  ai
pazienti le prescrizioni dovranno essere  effettuate  in  accordo  ai
criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza  prescrittiva  riportati
nella   documentazione   consultabile   sul   portale   istituzionale
dell'Agenzia:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio. 
  Sconto obbligatorio su prezzo ex factory alle strutture  pubbliche,
come da condizioni negoziali. 
  Tetto di spesa complessivo sull'ex factory: €: 11 Mln/24  mesi.  Il
contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una delle parti
non faccia pervenire all'altra  almeno  novanta  giorni  prima  della
scadenza naturale del  contratto,  una  proposta  di  modifica  delle
condizioni; fino alla conclusione del  procedimento  resta  operativo
l'accordo precedente. In caso di superamento della soglia ex  factory
di € 11 Mln di fatturato nei 24 mesi la ditta e' chiamata al  ripiano
dello sfondamento attraverso payback. Ai  fini  della  determinazione
dell'importo  dell'eventuale  sfondamento  il  calcolo  dello  stesso
verra' determinato sui consumi e in base al fatturato  (al  netto  di
eventuale Payback del 5% e al netto del Payback dell'1,83%) trasmessi
attraverso il flusso della tracciabilita' per i canali ospedaliero  e
diretta e DPC, ed il flusso OSMED per  la  convenzionata.  E'  fatto,
comunque, obbligo alle aziende di fornire semestralmente  i  dati  di
vendita relativi ai prodotti soggetti  al  vincolo  del  tetto  e  il
relativo trend dei consumi nel periodo considerato,  segnalando,  nel
caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza  contrattuale.
Ai  fini  del  monitoraggio  del  tetto  di  spesa,  il  periodo   di
riferimento, per i prodotti gia' commercializzati  avra'  inizio  dal
mese della pubblicazione del  provvedimento  in  Gazzetta  Ufficiale,
mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal  mese  di  inizio
dell'effettiva  commercializzazione.  In   caso   di   richiesta   di
rinegoziazione  del  tetto  di  spesa  che  comporti  un   incremento
dell'importo complessivo attribuito alla specialita'  medicinale  e/o
molecola,  il  prezzo   di   rimborso   della   stessa   (comprensivo
dell'eventuale sconto obbligatorio al SSN) dovra' essere  rinegoziato
in riduzione rispetto ai precedenti valori. I Tetti di spesa,  ovvero
le soglie di fatturato eventualmente fissati, si  riferiscono/non  si
riferiscono a tutti gli  importi  comunque  a  carico  del  SSN,  ivi
compresi, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione della  legge
648/96 e dall'estensione delle indicazioni  conseguenti  a  modifiche
delle note Aifa.