IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 
 
  Il Consiglio, nella seduta del 5 dicembre 2017,  composto  come  da
verbale di pari data; 
  Udito il relatore, consigliere  prof.ssa  Barbara  De  Donno,  alla
quale e' stato demandato il compito di riesaminare le Risoluzioni nn.
2/2013 e 3/2013 in materia di interpello e concorso interno alla luce
dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.
545; 
  Vista la delibera n. 2252 del 19 ottobre 2010, con  la  quale  sono
stati approvati i criteri di valutazione della  professionalita'  dei
giudici tributari nei concorsi interni; 
  Atteso che, in ossequio alle novita' introdotte dall'art. 4,  commi
39 e 40, della legge n. 183/2011, con la Risoluzione  n.  2/2013,  e'
disciplinato un doppio passaggio per la copertura dei posti  vacanti,
costituito da un 'interpello  interno'  (o  'concorso  orizzontale'),
riservato ai soli giudici tributari  che  gia'  svolgono  altrove  le
medesime funzioni resesi vacanti, e  successivamente  e  in  caso  di
assenza  di  candidature,  da  un  concorso  interno  per   le   c.d.
'movimentazioni verticali'; 
  Atteso, altresi', che il decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.
545, contempla solo due procedimenti e cioe' della nomina ex novo, di
cui all'art.  9  di  detto  decreto,  e  «l'assegnazione  di  diverso
incarico o del medesimo incarico  per  trasferimento  dei  componenti
delle commissioni tributarie in servizio», di  cui  all'art.  11  del
medesimo, sicche' nessuna distinzione sembra potersi fare, per coloro
che gia' rivestono l'ufficio di giudici tributari, fra  trasferimenti
orizzontali e verticali, potendo tutti i giudici tributari concorrere
a qualsivoglia posto vacante  ed  essere  a  tal  fine  valutati  dal
Consiglio unicamente in base alle tabelle  all'uopo  predisposte,  le
quali - uniche - consentono l'adeguata ponderazione  comparativa  del
merito dei partecipanti; 
  Rilevato che con l'art. 4, commi 39 e 40, della legge  n.  183/2011
il legislatore ha inteso introdurre  l'istituto  dell'interpello  con
riferimento al concorso bandito ai sensi dell'art. 39, comma  4,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per la  copertura  di  960  posti
vacanti presso le Commissioni  Tributarie,  prevedendo  la  nomina  e
l'immissione in servizio dei candidati  risultati  idonei,  anche  in
sovrannumero, e che, di seguito,  con  la  novella  all'art.  11  del
decreto legislativo n. 545/1992, recata dal  decreto  legislativo  n.
156/2015, e' stato confermato  il  comma  4  del  suddetto  art.  11,
laddove si  prevede  testualmente  che:  «lett.  b)  alla  nomina  in
ciascuno degli incarichi  di  cui  alla  lettera  a)  si  procede  in
conformita' a quanto previsto dall'art. 9, commi 1, 2, 3 e 6.» e che:
«La scelta tra gli aspiranti e' fatta  dal  Consiglio  di  Presidenza
secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di  cui  alle  tabelle
'E' ed 'F', risultanti dall'applicazione delle  disposizioni  di  cui
all'art. 44-ter, allegate al presente decreto,  tenendo  conto  delle
attitudini, della laboriosita' e della diligenza di ciascuno di  essi
e, nel caso  di  parita'  di  punteggio,  della  maggiore  anzianita'
d'eta'»; 
  Rilevato, peraltro, che ai sensi  dell'art.  1,  comma  353,  della
legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  «A  decorrere  dalla  data   di
insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di  Presidenza  della
Giustizia Tributaria stabilisce, con propria delibera, i  criteri  di
valutazione della professionalita' dei giudici tributari nei concorsi
interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta  delibera
cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le  tabelle  E  ed  F
allegate al citato decreto legislativo n. 545 del  1992»,  e  che  in
ottemperanza a tale delega il Consiglio ha provveduto a deliberare  i
predetti criteri di valutazione dei giudici nei concorsi interni  con
delibera n. 2252 del 19 ottobre 2010 ed allegata relazione; 
  Rilevato che la procedura del  'doppio  concorso',  recepito  nelle
Risoluzioni n. 2/2013 e n. 3/2013 non trova riscontro  in  specifiche
previsioni  normative  se  non   con   riferimento   alle   procedure
conseguenti al bando di cui alla legge  n.  98/2011,  stante  che  le
attuali disposizioni prevedono soltanto una procedura, che  non  puo'
non tener conto dell'esame dei candidati  attraverso  la  valutazione
dei criteri dell'attitudine,  laboriosita'  e  diligenza  come  sopra
deliberati; 
  Quanto sopra premesso e considerato, 
 
                              Delibera: 
 
  A) la Risoluzione n. 3 del 12 marzo 2013, recante «Regolamento  per
gli interpelli ai fini del trasferimento di sede», e' abrogata. 
  B) la Risoluzione n. 2 del  12  marzo  2013,  recante  «Criteri  di
valutazione della professionalita' dei giudici tributari nei concorsi
interni», e' sostituita dalla seguente Risoluzione: 
    «Risoluzione n. 3 del 5 dicembre 2017 
    «Criteri  di  valutazione  della  professionalita'  dei   giudici
tributari negli spostamenti interni e nella progressione in carriera» 
 
                               Art. 1. 
                               Criteri 
 
  1. - Gli elementi caratterizzanti il  profilo  del  giudice  devono
intendersi  quelli  della:  esperienza,  diligenza,  laboriosita'   e
attitudine. 
  2.   -   In   occasione   delle   singole   procedure   concorsuali
(trasferimento di  sede  con  analoghe  funzioni,  trasferimento  con
analoghe funzioni da CTP a CTR o viceversa, progressione in carriera)
il Consiglio individuera' quali punti dei citati parametri  risultino
necessari ed utili ai fini della selezione dei candidati. 
  3. - La eventuale verifica in sede di esame delle pronunce rese dai
giudici terra' conto dell'esito, nelle successive fasi  e  gradi  del
procedimento, dei provvedimenti giudiziari  emessi,  solo  in  quanto
presentino  caratteri  di  significativa  anomalia.  Le  ipotesi   di
«sopravvenienza» di diversi orientamenti giurisprudenziali nelle more
dei giudizi di impugnazione non potranno ritenersi significative. 
  4. - Non saranno considerati indice rilevante, ai fini del giudizio
sulla laboriosita', gli incarichi extra-giudiziari. Il  rispetto  dei
termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o  comunque
per  il  compimento   di   attivita'   giudiziarie,   dovra'   essere
considerato, nella eventuale parte  discrezionale,  alla  luce  della
complessiva  situazione  degli  uffici,   al   fine   di   consentire
l'apprezzamento di situazioni particolari evitando giudizi positivi o
negativi ancorati esclusivamente a soli dati numerici. 
 
                               Art. 2. 
                             Esperienza 
 
  1. - Con il termine «esperienza» si intende  l'anzianita'  maturata
presso le Commissioni tributarie. 
 
                               Art. 3. 
                              Diligenza 
 
  1. - La «diligenza» si desume: 
    a) dal rispetto dei termini per la redazione e  il  deposito  dei
provvedimenti, o comunque per il compimento di attivita' giudiziarie; 
    b) dall'assiduita' e dalla puntualita' alle udienze di calendario
e nei giorni stabiliti e dalla presenza in ufficio, nei casi  in  cui
sia necessario, per il buon funzionamento dell'ufficio stesso; 
    c) dalla disponibilita' a far fronte alle esigenze  dell'ufficio,
quali la partecipazione alla  Commissione  per  l'assistenza  tecnica
gratuita (art.  138,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
115/2002) o alla Sezione  per  la  sospensione  feriale  dei  termini
processuali  (art.  6,  decreto  legislativo  n.  545/1992)  o   alle
sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze  necessarie
al corretto funzionamento dell'ufficio. 
  2. - Il punteggio complessivo previsto per il parametro «diligenza»
va da 0  a  6,  diversamente  ripartito  ai  fini  dell'attribuzione,
ovvero: 
    a) quanto da 0 a 4 sulla base dei  dati  numerici  dei  tempi  di
deposito di cui al comma 1, lettera a); 
    b) quanto da 0 a 2 su  base  discrezionale  in  applicazione  dei
suesposti criteri di cui al comma 1, lettera b) e c). 
 
                               Art. 4. 
                            Laboriosita' 
 
  1. - La «laboriosita'» e' l'indice di intensa capacita' di lavoro e
si desume: 
    a) dal numero di sentenze depositate, valutato  comparativamente,
con i dati statistici  dell'ultimo  triennio,  dei  componenti  della
medesima commissione di appartenenza con  analoga  funzione,  tenendo
conto dei ricorsi a ciascuno di essi assegnato; 
    b) dalla produttivita',  intesa  come  numero  e  qualita'  degli
affari  giudiziari  trattati  in  rapporto  alla  tipologia  ed  alla
condizione organizzativa e strutturale dell'ufficio; 
  2. - Il valore del punteggio di laboriosita' connesso alle sentenze
depositate viene fissato in massimo 6 punti, di cui: 
    a) un massimo di 3 da attribuire in base al raffronto con i  dati
della commissione di appartenenza; 
    b) un massimo di 1 da attribuire in base al raffronto con il dato
massimo di produttivita' - per la stessa funzione - desunto dai  dati
massimi delle commissioni in cui prestano servizio i concorrenti; 
    c) un massimo di 2 con punteggio  discrezionale  in  applicazione
dei criteri di cui al comma 1, lettera b).  Costituisce  un  dato  di
riferimento anche  il  numero  dei  provvedimenti  assunti  in  altre
sezioni in occasione di supplenze e di quelli cautelari. 
  3. - Ai fini del punteggio di cui alla lettera  c)  del  precedente
comma, il raffronto della produzione del  singolo  con  quella  degli
altri giudici dell'ufficio di appartenenza  andra'  compiuto  tenendo
conto  anche   dell'attivita'   di   collaborazione   alla   gestione
dell'ufficio (uffici direttivi e semidirettivi), dell'espletamento di
altri incarichi in seno alla Commissione  di  appartenenza  (tra  cui
collaborazione o direzione dell'ufficio del massimario). 
 
                               Art. 5. 
                             Attitudine 
 
  1.  -  Per  attitudine  si  intende  la   propensione   riguardante
l'attivita' svolta  e  il  ruolo  occupato,  nonche'  l'aggiornamento
professionale. Ad essa va applicato un punteggio massimo  di  11,  ma
diversamente ripartito ai fini dell'attribuzione: ovvero, una  parte,
da 0 a 5, ed una parte, da 0 a 6. 
  2. - Concorrono all'attribuzione  da  0  a  5  i  seguenti  criteri
discrezionali: 
    a)  collaborazione  alla   soluzione   dei   problemi   di   tipo
organizzativo e giuridico; 
    b) preparazione e capacita' che  si  manifestano  nella  concreta
professionalita' dimostrata dal giudice nell'esercizio delle  proprie
funzioni; 
    c) modalita' di partecipazione alle udienze; 
    d) attivita' di massimazione; 
    e) qualita' di contributi in camera di consiglio,  individuazione
delle questioni da decidere e capacita' di sintesi; 
    f) capacita' di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai
colleghi, alle parti in processo ed al personale amministrativo; 
    g) sentenze scelte a campione per un numero non  superiore  a  3,
pubblicate   nell'ultimo   triennio,   e   fino   a   3    presentate
dall'interessato; 
    h)  equilibrio  di  valutazione,  che  deve   prescindere   dagli
orientamenti ideologici  del  magistrato;  in  caso  di  segnalazione
negativa il giudizio deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi
e verificabili. 
  3. - Per il conferimento degli uffici direttivi, l'attitudine  alle
funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra indicati,  anche
dalle  capacita'  organizzative,  desunte  da  ogni  utile   elemento
connesso alla precedente attivita'  svolta,  nonche'  dal  precedente
positivo svolgimento di funzioni direttive o  semidirettive  e  dalla
modalita' di conduzione dell'udienza. 
  4.  -  Concorre  all'attribuzione  del  punteggio  da  0  a  6   la
partecipazione e/o docenza  a  seminari,  corsi  di  aggiornamento  e
formazione, corsi di specializzazione, Master, in materia tributaria.
A tal fine si deve tener conto della durata di ogni singolo evento  e
del diverso impegno professionale, distinguendo tra partecipazione  e
docenza, riconoscendo a questa ultima un  indubbio  valore  superiore
alla partecipazione, con punteggio  preventivamente  individuato  con
provvedimento consiliare. I corsi, seminari, lezioni, eventi e quanto
relativo alla formazione ed aggiornamento  in  materia  tributaria  e
fiscale valutabili ai fini  dell'aggiornamento,  con  il  conseguente
punteggio,  sono  riferiti  al   periodo   temporale   del   triennio
individuato  nel  bando.  I  punteggi  per  i  corsi  dichiarati  dai
candidati  che  attengono  ad  un  titolo  di   studio   riconosciuto
dall'ordinamento (Master di I e II livello, corso di perfezionamento,
con  titolo  rilasciato  da  Universita'  pubbliche  o  riconosciute)
vengono assegnati a prescindere dalla data o periodo di conseguimento
(anche extra triennio). 
  A tale fine vengono attribuiti i seguenti punteggi: 
    2,00 per il conseguimento di diploma di Master  universitario  di
secondo livello; 
    1,50 per il conseguimento di diploma di Master  universitario  di
primo livello; 
    1,00 per corso di perfezionamento o equipollenti; 
    0,60 per  la  partecipazione  ad  un  corso  o  evento  formativo
organizzato dal C.P.G.T; 
    0,30 per  la  partecipazione  ad  un  corso  o  evento  formativo
patrocinato dal C.P.G.T; 
    0,90 per la docenza ad un corso o  evento  formativo  organizzato
dal C.P.G.T; 
    0,50 per la docenza ad un corso o  evento  formativo  patrocinato
dal C.P.G.T; 
    0,20  per  relatori  di  corsi  o  eventi  formativi  in  materia
tributaria organizzati da terzi; 
    0,10  per  discenti  di  corso  o  evento  formativo  in  materia
tributaria organizzati da terzi. 
 
                               Art. 6. 
                      Presidenti di Commissione 
 
  1. - Ai  fini  della  valutazione  dei  concorrenti  Presidenti  di
Commissione  si  deve  tener  conto,   oltre   che   delle   funzioni
giurisdizionali, anche delle ulteriori funzioni ad essi assegnate. Di
conseguenza, non potendosi fare mero riferimento all'applicazione dei
criteri discrezionali di cui in precedenza, il punteggio  complessivo
dei suddetti criteri (23  punti)  e'  assegnato  con  riferimento  ai
criteri specifici ed alle misure ad essi inerenti come di seguito: 
    a) punti da 0 a 6 per il puntuale e tempestivo adempimento  delle
funzioni  giurisdizionali  e  per  la  corretta  applicazione   delle
disposizioni  consiliari  in  tema  di  organizzazione  e   controllo
dell'ufficio; 
    b) punti da 0 a 11 in considerazione  del  numero  delle  sezioni
della Commissione,  della  assiduita'  di  presenza  in  sede,  della
capacita' di coordinamento delle sezioni e del  raggiungimento  degli
obiettivi concordati, ad inizio anno, con il Consiglio di  Presidenza
della Giustizia Tributaria. Il tutto valutato anche sulla base  delle
relazioni dell'Ufficio Ispettivo del Consiglio medesimo; 
    c) punti da 0 a 6 per la partecipazione e/o docenza  a  seminari,
corsi di aggiornamento e corsi di perfezionamento, Master, in materia
tributaria, assegnati con gli stessi criteri stabiliti  dall'art.  5,
comma 4. 
  2. - Ai componenti del  Consiglio  di  Presidenza  della  Giustizia
Tributaria, tenuto  conto  della  peculiarita'  dell'incarico,  viene
attribuito il punteggio massimo  di  cui  ai  criteri  di  diligenza,
laboriosita' ed attitudine, di cui ai precedenti articoli 3,  4  e  5
della presente risoluzione. 
 
                               Art. 7. 
                              Allegati 
 
  1. - Gli allegati che seguono, denominati «tabelle» 'A', 'B',  'C',
'D', 'E', 'F' e 'G', costituiscono parte  integrante  della  presente
risoluzione. 
  2. - ALL. Tabella 'A' - Criteri di valutazione applicabili a  tutti
i Giudici, Vicepresidenti di sezione e Presidenti di sezione 
    

                      +-----------------------+
                      |1. Esperienza          |
                      +-----------------------+
                      |2. Diligenza           |
                      +-----------------------+
                      |3. Laboriosita'        |
                      +-----------------------+
                      |4. Attitudine          |
                      +-----------------------+
    
  3. - ALL. Tabella 'B' - Esperienza di servizio 
    

=====================================================================
|                       |                       |PUNTEGGIO per anno |
|      COMMISSIONE      |    FUNZIONI SVOLTE    |o frazione di anno |
|                       |                       |     superiore     |
|                       |                       |     a sei mesi    |
+=======================+=======================+===================+
|                       |        Giudice        |       0,50        |
|                       +-----------------------+-------------------+
|                       |  Vice Presidente di   |                   |
|Commissione Tributaria |        Sezione        |       1,00        |
|di I Grado             +-----------------------+-------------------+
|                       | Presidente di Sezione |       1,50        |
|                       +-----------------------+-------------------+
|                       |     Presidente di     |                   |
|                       |      Commissione      |       2,00        |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|                       |        Giudice        |       1,00        |
|                       +-----------------------+-------------------+
|                       |  Vice Presidente di   |                   |
|Commissione Tributaria |        Sezione        |       1,50        |
|di II Grado            +-----------------------+-------------------+
|                       | Presidente di Sezione |       2,00        |
|                       +-----------------------+-------------------+
|                       |     Presidente di     |                   |
|                       |      Commissione      |       2,50        |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|                       |        Giudice        |       1,50        |
|                       +-----------------------+-------------------+
|Commissione Tributaria |  Vice Presidente di   |                   |
|Provinciale e di       |        Sezione        |       2,00        |
|I grado di Trento e    +-----------------------+-------------------+
|Bolzano                | Presidente di Sezione |       2,50        |
|(dopo                  +-----------------------+-------------------+
|il l° aprile 1996)     |     Presidente di     |                   |
|                       |      Commissione      |       3,50        |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|                       |        Giudice        |       2,00        |
|Commissione Tributaria +-----------------------+-------------------+
|regionale e di 2° grado|  Vice Presidente di   |                   |
|di Trento e Bolzano    |        Sezione        |       2,50        |
|(dopo il 1° aprile     +-----------------------+-------------------+
|1996), nonche'         | Presidente di Sezione |       3,00        |
|Commissione Tributaria +-----------------------+-------------------+
|Centrale               |     Presidente di     |                   |
|                       |      Commissione      |       4,00        |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
    
  Nota alla tabella 'B' - Si precisa che il periodo di 6  mesi  e  un
giorno e' equivalente ad un anno. Per i componenti del  Consiglio  di
Presidenza  della  Giustizia  Tributaria  il  periodo  della   durata
dell'incarico e' valutato con un punteggio pari a quello riconosciuto
ai Presidenti di Commissione Tributaria regionale. I  punteggi  della
suddetta tabella non sono  cumulabili  fra  di  loro  per  lo  stesso
periodo di servizio. 
  4. - ALL. Tabella 'C' - Diligenza 
    

         ===================================================
         |         riferimenti         |     punteggio     |
         +=============================+===================+
         |a) rispetto dei termini per  |                   |
         |la redazione e il deposito   |                   |
         |dei provvedimenti, o comunque|  da 0,00 a 4,00   |
         |per il compimento di         |                   |
         |attivita' giudiziarie        |                   |
         +-----------------------------+-------------------+
         |b) assiduita' e puntualita'  |                   |
         |nella presenza in ufficio,   |                   |
         |alle udienze di calendario e |                   |
         |nei giorni stabiliti e dalla |                   |
         |presenza in ufficio nei casi |                   |
         |in cui sia necessario per il |                   |
         |buon funzionamento           |                   |
         |dell'ufficio stesso          |                   |
         +-----------------------------+                   |
         |c) disponibilita' a far      |                   |
         |fronte alle esigenze         |                   |
         |dell'ufficio, quali la       |                   |
         |partecipazione alla          |                   |
         |Commissione per l'assistenza |                   |
         |tecnica gratuita (art. 138,  |                   |
         |decreto del Presidente della |  da 0,00 a 2,00   |
         |Repubblica n. 115/2002) o    |                   |
         |alla Sezione per la          |                   |
         |sospensione feriale dei      |                   |
         |termini processuali (art. 6  |                   |
         |D.Lgs 545/1992)              |                   |
         +-----------------------------+                   |
         |d) disponibilita' alle       |                   |
         |sostituzioni, riconducibili  |                   |
         |alle applicazioni e          |                   |
         |supplenze, se ed in quanto   |                   |
         |rispondano alle direttive del|                   |
         |Consiglio di Presidenza della|                   |
         |Giustizia Tributaria e siano |                   |
         |necessarie al corretto       |                   |
         |funzionamento dell'ufficio   |                   |
         +-----------------------------+-------------------+
    
  Nota alla tabella 'C' - La valutazione della diligenza deve  essere
rapportata  al  triennio  anteriore  alla  data  di  pubblicazione  o
scadenza del bando di concorso, come indicato dallo stesso  bando  di
concorso. 
  5. - ALL. Tabella 'D' - Laboriosita' 
    

      =========================================================
      |            riferimenti            |     punteggio     |
      +===================================+===================+
      |a) numero di sentenze depositate in|                   |
      |segreteria, comparativamente       |  da 0,00 a 4,00   |
      |valutato, dell'ultimo triennio     |                   |
      +-----------------------------------+-------------------+
      |b) eventuali sentenze adottate in  |                   |
      |occasione di supplenze in altre    |                   |
      |sezioni e provvedimenti cautelari  |                   |
      |assunti                            |                   |
      +-----------------------------------+                   |
      |c) raffronto della produzione del  |                   |
      |singolo con quella degli altri     |                   |
      |giudici dell'ufficio di            |                   |
      |appartenenza, tenuto conto anche   |  da 0,00 a 2,00   |
      |dell'attivita' di collaborazione   |                   |
      |alla gestione dell'ufficio (uffici |                   |
      |direttivi e semidirettivi) e       |                   |
      |dell'espletamento di altri         |                   |
      |incarichi in seno alla Commissione |                   |
      |di appartenenza (collaborazione o  |                   |
      |direzione dell'ufficio del         |                   |
      |massimario).                       |                   |
      +-----------------------------------+-------------------+
    
  Nota alla tabella 'D' - La valutazione delle diligenza deve  essere
rapportata  al  triennio  anteriore  alla  data  di  pubblicazione  o
scadenza del bando di concorso, come indicato dallo stesso  bando  di
concorso. 
  6. - ALL. Tabella 'E' - Attitudine 
    

 ===================================================================
 |                 riferimenti                 |     punteggio     |
 +=============================================+===================+
 |a) preparazione e capacita' manifestate nella|                   |
 |professionalita' dimostrata dal magistrato   |                   |
 |nell'esercizio delle proprie funzioni e dalla|                   |
 |collaborazione alla soluzione di problemi di |                   |
 |tipo organizzativo e giuridico, anche con    |                   |
 |l'aggiornamento dottrinale e                 |                   |
 |giurisprudenziale                            |                   |
 +---------------------------------------------+                   |
 |b) modalita' di partecipazione alle udienze  |                   |
 +---------------------------------------------+                   |
 |c) attivita' di massimazione                 |                   |
 +---------------------------------------------+                   |
 |d) qualita' di contributi in camera di       |                   |
 |consiglio, capacita' di sintesi e di         |                   |
 |individuazione delle questioni da decidere   |                   |
 +---------------------------------------------+  da 0,00 a 5,00   |
 |e) capacita' di organizzare il proprio lavoro|                   |
 |e di rapportarsi ai colleghi, alle parti del |                   |
 |processo ed al personale amministrativo      |                   |
 +---------------------------------------------+                   |
 |f) sentenze scelte a campione, per un numero |                   |
 |non superiore a 3, pubblicate nell'ultimo    |                   |
 |triennio, e fino a 3 presentate              |                   |
 |dall'interessato                             |                   |
 +---------------------------------------------+                   |
 |g) equilibrio - a prescindere dagli          |                   |
 |orientamenti ideologici del magistrato -; in |                   |
 |caso di assenza di elementi di valutazione,  |                   |
 |va adottata la formula «nulla da rilevare»;  |                   |
 |in caso di segnalazione negativa il giudizio |                   |
 |deve essere ancorato a fatti concreti,       |                   |
 |obiettivi e verificabili                     |                   |
 +---------------------------------------------+-------------------+
 |h) TITOLI FORMATIVI: partecipazione/docenza a|                   |
 |seminari, corsi di aggiornamento e formazione|                   |
 |professionale in materia tributaria;         |  da 0,00 a 6,00   |
 |conseguimento del titolo in master di I e II |                   |
 |livello; corsi di perfezionamento in materia |                   |
 |tributaria                                   |                   |
 +---------------------------------------------+-------------------+
    
  Nota alla tabella 'E' - Per il conferimento degli uffici  direttivi
e semidirettivi, l'attitudine alle funzioni va  ricavata,  oltre  che
dagli elementi sopra elencati, anche  dalla  capacita'  organizzativa
desunta da ogni utile elemento  connesso  alla  precedente  attivita'
svolta, nonche'  dal  precedente  positivo  svolgimento  di  funzioni
direttive  o  semidirettive   e   dalla   modalita'   di   conduzione
dell'udienza. 
  7. - ALL. Tabella 'F' - Fonti di conoscenza 
    

                =====================================
                |            riferimenti            |
                +===================================+
                |a) documentazione prodotta         |
                |dall'interessato, quali            |
                |statistiche, provvedimenti         |
                |giurisdizionali ritenuti           |
                |significativi, ecc., ove prevista  |
                |dallo specifico bando              |
                +-----------------------------------+
                |b) autorelazione, ove consentita   |
                |dallo specifico bando              |
                +-----------------------------------+
                |c) scheda di valutazione triennale |
                |redatta dal Presidente della       |
                |Commissione, direttamente, per i   |
                |Presidenti di sezione e V.         |
                |Presidenti f. f. e, su indicazioni |
                |del Presidente di Sezione o V.     |
                |Presidente f. f. per i V.          |
                |Presidenti e Giudici, che deve     |
                |evidenziare i criteri di diligenza,|
                |laboriosita' ed attitudine, ove    |
                |previsti dallo specifico bando     |
                +-----------------------------------+
                |d) rapporto, integrativo della     |
                |suddetta scheda, del Presidente    |
                |della Commissione redatto all'atto |
                |della partecipazione al concorso,  |
                |ove previsto dallo specifico bando |
                +-----------------------------------+
                |e) eventuali controdeduzioni       |
                |dell'interessato, ove previste     |
                |dallo specifico bando              |
                +-----------------------------------+
    
  Nota alla tabella 'F' - Nella scheda e nel rapporto integrativo  si
dovranno illustrare dettagliatamente le  caratteristiche  complessive
dei provvedimenti emessi dal  magistrato  interessato,  individuando,
secondo criteri da stabilire, non piu' di 3 provvedimenti redatti dal
magistrato medesimo, il quale potra' a sua  volta  produrne  altri  3
(pubblicati tutti nell'ultimo triennio). Nella valutazione  di  detti
provvedimenti il  Presidente  deve  tener  conto  esclusivamente  dei
profili   tecnico-professionali   relativi   all'esposizione    delle
questioni  ed  all'argomentazione  della  soluzione   adottata,   con
esclusione  di  qualsiasi  sindacato  sul  merito   della   questione
medesima. 
  8. - ALL. Tabella 'G' - Criteri per la valutazione  dei  Presidenti
di Commissione da parte del Consiglio di Presidenza  della  Giustizia
Tributaria 
    

 ===================================================================
 |                 riferimenti                 |     punteggio     |
 +=============================================+===================+
 |a) puntuale e tempestivo adempimento delle   |                   |
 |funzioni giurisdizionali                     |  da 0,00 a 6,00   |
 +---------------------------------------------+-------------------+
 |b) numero delle sezioni della Commissione    |                   |
 +---------------------------------------------+                   |
 |c) presenza nella sede e coordinamento delle |                   |
 |sezioni, cosi' come risultante dalle         |                   |
 |relazioni dell'Ufficio Ispettivo del C.P.G.T.|  da 0,00 a 11,00  |
 +---------------------------------------------+                   |
 |d) raggiungimento degli obiettivi concordati |                   |
 |con il C.P.G.T. e partecipazione alle        |                   |
 |riunioni da esso convocate                   |                   |
 +---------------------------------------------+-------------------+
 |e) partecipazione/docenza a seminari, corsi  |                   |
 |di aggiornamento e formazione professionale  |                   |
 |in materia tributaria; conseguimento del     |                   |
 |titolo in Master di I e II livello, corsi di |                   |
 |perfezionamento in materia tributaria        |  da 0,00 a 6,00   |
 +---------------------------------------------+-------------------+
    
  La presente Risoluzione sara' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica nonche' sul sito del Consiglio di  Presidenza  della
Giustizia  Tributaria  (www.giustizia-tributaria.it)  nella   sezione
«Pubblicazioni-Risoluzioni». 
  Si comunichi: 
    -  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   al   Ministro
dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'art.  29  del  decreto
legislativo n. 545/1992; 
    - alla Direzione della giustizia tributaria; 
    -  ai  Presidenti  delle  commissioni  tributarie,  i  quali   ne
cureranno la comunicazione a  tutti  i  componenti  delle  rispettive
Commissioni. 
 
      Roma, 5 dicembre 2017 
 
                                             Il Presidente: Cavallaro