IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  recante  il
Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo  15  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273, e in particolare  gli  articoli  124,
125 e 126; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
codice dell'ordinamento militare; 
  Visto l'articolo 300, comma 4, del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera l) del
decreto legislativo 24  febbraio  2012,  n.  20,  che  demanda  a  un
regolamento, da adottare con decreto del Ministro  della  difesa,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  dello
sviluppo  economico,  l'individuazione  delle  denominazioni,   degli
stemmi, degli emblemi e degli altri segni  distintivi  dei  quali  le
Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno l'uso esclusivo,
ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, nonche' delle  specifiche
modalita' attuative; 
  Visto l'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,
che stabilisce la  costituzione  della  societa'  per  azioni  Difesa
Servizi S.p.a. della quale il Ministero della difesa puo'  avvalersi,
ai sensi del citato articolo  300,  comma  1,  del  medesimo  decreto
legislativo,   per   consentire   l'uso   anche   temporaneo    delle
denominazioni, degli  stemmi,  degli  emblemi  e  degli  altri  segni
distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri; 
  Visto l'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
recante «Codice dei contratti pubblici»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246; 
  Visto il decreto del Ministro  della  difesa  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico  25  luglio  2012,  n.  162,  regolamento  recante
individuazione delle denominazioni, degli  stemmi,  degli  emblemi  e
degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma  dei
carabinieri, in uso esclusivo al Ministero  della  difesa,  ai  sensi
dell'articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66; 
  Considerata la necessita' di ampliare il novero degli emblemi e dei
segni distintivi riconosciuti  dal  citato  decreto,  allo  scopo  di
garantire i medesimi livelli di tutela anche all'emblema e  ai  segni
distintivi del  Circolo  Ufficiali  delle  Forze  Armate  (CUFA),  in
considerazione del prestigio del patrimonio storico e  culturale  che
il Circolo sottende; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2017; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con
nota prot. 24991 del 26 giugno 2017; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Integrazioni all'allegato 6 del decreto interministeriale  25  luglio
                            2012, n. 162 
 
  All'allegato 6 del decreto del Ministro della difesa del 25  luglio
2012, n. 162, adottato di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze e dello sviluppo economico, sono aggiunti l'emblema e i
segni distintivi del Circolo Ufficiali  delle  Forze  Armate  (CUFA),
come di seguito rappresentati e descritti. 
  Emblema e distintivo  del  Circolo  Ufficiali  delle  Forze  Armate
d'Italia 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  1. Emblema: 
    a) si presenta  di  forma  circolare  con  al  centro  uno  scudo
sannitico pentagrembiato in decusse dai filetti d'oro: 
  in capo, di rosso alla  granata  dell'Esercito,  d'oro,  infiammata
dello stesso; 
  in angolo destro, d'azzurro, all'ancora  della  Marina  d'oro,  con
gomena dello stesso attorcigliata; 
  in angolo sinistro, campo  di  cielo,  all'aquila  dell'Aeronautica
volante, rivolta, d'oro; 
  in angolo destro della punta, troncato d'azzurro e di  rosso,  alla
granata  dei  Carabinieri,  attraversante,  d'oro,  infiammata  dello
stesso; 
  in angolo sinistro della punta, troncato d'oro  e  di  verde,  alla
granata dei Finanzieri, contornata da  una  cornetta  d'oro  con  due
fucili  sottostanti  incrociati,  dello  stesso,  con  fiamma  d'oro,
bombata a nove lingue; 
  in cuore, la stella a cinque raggi d'argento; 
  il tutto fondato sulla pianura in tricolore verde, bianco e rosso. 
  Sotto  lo  scudo,  lista  svolazzante,   arrotolata   ai   margini,
d'argento, caricata dal motto «VIS UNA», di nero. 
  Lo scudo e' timbrato dalla corona turrita, d'oro, murata  di  nero,
formata da un cerchio, rosso all'interno, con due  cordonate  a  muro
sui margini, sostenente otto torri (cinque visibili). 
  Le torri hanno foggia rettangolare, munite di barbacane e di  dieci
merli alla guelfa (quattro dei quali angolari), sono  munite  di  una
porta e di una sola finestra e sono riunite da cortine di muro,  ogni
porzione della cortina finestrata di nero. 
  Sulla superficie esterna del logo e' riportata, in colore nero,  la
dicitura «Circolo Ufficiali» e «Forze Armate  d'Italia»  separata  da
due stelle a cinque raggi. 
  2. Distintivo: 
    a) e' in metallo smaltato su pendente di cuoio, a forma di  scudo
sannitico, suddiviso in 5 parti con bordo dorato, filetto  d'oro,  il
primo centrale in alto in campo rosso con la rappresentazione grafica
dello stemma dell'Esercito Italiano, il secondo (in senso orario)  in
campo  celeste  con  la   rappresentazione   grafica   dello   stemma
dell'Aeronautica Militare,  il  terzo  in  campo  verde  oro  con  la
rappresentazione grafica dello stemma della Guardia  di  Finanza,  il
quarto in campo rosso e blu con  la  rappresentazione  grafica  dello
stemma dell'Arma dei Carabinieri, il  quinto  in  campo  blu  con  la
rappresentazione grafica dello stemma della Marina Militare. 
  Inoltre, presenta la stella  a  cinque  punte  al  centro  delle  5
suddivisioni, e in basso la rappresentazione grafica  della  Bandiera
Italiana; 
  b) ha le seguenti dimensioni: altezza 37 mm, larghezza 30 mm; 
  c) e' applicato sul taschino sinistro - se presente - della  giubba
dell'Uniforme ordinaria e di Servizio Invernale (e derivate)  nonche'
sull'Uniforme di Servizio Estiva (e derivate), come disciplinato  dai
rispettivi regolamenti delle Forze Amate, Comando  Generale  e  Corpi
Armati; 
  d) la simbologia del distintivo approvato  viene  utilizzata  anche
per il distintivo da velcro da indossare sull'Uniforme di servizio  e
combattimento (e derivate). Al riguardo, il distintivo in  velcro  ha
le seguenti caratteristiche: 
  a) forma a scudo sannitico verde scuro  e  blu  scuro  con  simboli
ricamati in grigio e nero; 
  b) dimensioni: altezza 70 mm, larghezza 60 mm; 
    e) il distintivo puo' essere utilizzato dal personale che  presta
sevizio presso il Circolo Ufficiali delle Forze Armate d'Italia. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 2 agosto 2017 
 
                      Il Ministro della difesa 
                               Pinotti 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                               Calenda 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017 
Difesa, foglio n. 1739 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti del Presidente della Repubblica  italiana  e  sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  15  della  legge  12
          dicembre 2002, n. 273  (Misure  per  favorire  l'iniziativa
          privata e lo sviluppo della concorrenza): 
              «Art. 15 (Delega al  Governo  per  il  riassetto  delle
          disposizioni in materia di proprieta' industriale). - 1. Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro il 28 febbraio 2005,
          sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o  piu'
          decreti legislativi per  il  riassetto  delle  disposizioni
          vigenti in materia di proprieta' industriale, nel  rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) ripartizione della materia per  settori  omogenei  e
          coordinamento, formale e  sostanziale,  delle  disposizioni
          vigenti  per  garantire  coerenza   giuridica,   logica   e
          sistematica; 
              b)  adeguamento   della   normativa   alla   disciplina
          internazionale e comunitaria intervenuta; 
              c) revisione  e  armonizzazione  della  protezione  del
          diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela  della
          proprieta' industriale, con  particolare  riferimento  alle
          condizioni alle quali essa e' concessa, alla sua estensione
          e alle procedure per il  riconoscimento  della  sussistenza
          dei requisiti; 
              d) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie
          informatiche; 
              e)   riordino   e   potenziamento    della    struttura
          istituzionale preposta alla gestione della  normativa,  con
          previsione  dell'estensione  della  competenza  anche  alla
          tutela del diritto d'autore sui disegni  e  modelli,  anche
          con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e
          gestionale; 
              f)    introduzione    di    appositi    strumenti    di
          semplificazione    e    riduzione     degli     adempimenti
          amministrativi; 
              g)   delegificazione   e   rinvio    alla    normazione
          regolamentare    della    disciplina    dei    procedimenti
          amministrativi secondo i criteri di cui all'art.  20  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59; 
              h)  previsione  che  la  rivelazione  o  l'impiego   di
          conoscenze ed esperienze tecnico-industriali,  generalmente
          note e facilmente accessibili agli esperti e operatori  del
          settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  su  proposta   del   Ministro   delle   attivita'
          produttive, di concerto con  i  Ministri  della  giustizia,
          dell'economia e delle finanze e  degli  affari  esteri.  In
          deroga all'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  a
          seguito della deliberazione preliminare del  Consiglio  dei
          ministri, sugli schemi di decreto legislativo e'  acquisito
          il parere del Consiglio di Stato. 
              3. Dall'attuazione della  delega  di  cui  al  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico del bilancio dello Stato. 
              3-bis. Entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore
          dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
          principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di
          cui al presente articolo, il Governo puo' adottare,  previo
          parere   delle   competenti    Commissioni    parlamentari,
          disposizioni   correttive   o   integrative   dei   decreti
          legislativi medesimi.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 124, 125 e 126 del
          decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30  (Codice  della
          proprieta' industriale): 
              «Art. 124 (Misure correttive e sanzioni civili).  -  1.
          Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto  di
          proprieta' industriale possono essere disposti l'inibitoria
          della fabbricazione, del commercio e  dell'uso  delle  cose
          costituenti violazione del diritto, e  l'ordine  di  ritiro
          definitivo dal commercio delle medesime cose nei  confronti
          di  chi  ne  sia  proprietario  o  ne  abbia  comunque   la
          disponibilita'.   L'inibitoria   e   l'ordine   di   ritiro
          definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro
          ogni intermediario, che sia parte del  giudizio  ed  i  cui
          servizi  siano  utilizzati  per  violare  un   diritto   di
          proprieta' industriale. 
              2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice  puo'  fissare
          una  somma  dovuta  per  ogni  violazione  o   inosservanza
          successivamente   constatata    e    per    ogni    ritardo
          nell'esecuzione del provvedimento. 
              3. Con la sentenza che  accerta  la  violazione  di  un
          diritto di proprieta' industriale puo' essere  ordinata  la
          distruzione di tutte le cose costituenti la violazione,  se
          non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore
          della violazione. Non puo' essere ordinata  la  distruzione
          della cosa e  l'avente  diritto  puo'  conseguire  solo  il
          risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e'  di
          pregiudizio   all'economia   nazionale.   Se   i   prodotti
          costituenti   violazione   dei   diritti   di    proprieta'
          industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di
          una  utilizzazione  legittima,  puo'  essere  disposto  dal
          giudice, in  luogo  del  ritiro  definitivo  o  della  loro
          distruzione, il loro ritiro temporaneo dal  commercio,  con
          possibilita' di reinserimento a seguito  degli  adeguamenti
          imposti a garanzia del rispetto del diritto. 
              4. Con  la  sentenza  che  accerta  la  violazione  dei
          diritti di proprieta' industriale, puo' essere ordinato che
          gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione  del
          diritto e i mezzi  specifici  che  servono  univocamente  a
          produrli o ad attuare il metodo o processo  tutelato  siano
          assegnati in proprieta' al  titolare  del  diritto  stesso,
          fermo restando il diritto al risarcimento del danno. 
              5. E' altresi' in facolta' del  giudice,  su  richiesta
          del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di
          cui al comma 4,  tenuto  conto  della  residua  durata  del
          titolo  di  proprieta'  industriale  o  delle   particolari
          circostanze  del  caso,  ordinare  il  sequestro,  a  spese
          dell'autore  della  violazione,  fino  all'estinzione   del
          titolo,  degli  oggetti  e  dei  mezzi  di  produzione.  In
          quest'ultimo caso, il titolare del  diritto  di  proprieta'
          industriale puo' chiedere che gli oggetti  sequestrati  gli
          siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra
          le parti, verra'  stabilito  dal  giudice  dell'esecuzione,
          sentito, occorrendo, un perito. 
              6. Delle cose costituenti  violazione  del  diritto  di
          proprieta' industriale non si puo' disporre la rimozione  o
          la distruzione, ne' puo' esserne  interdetto  l'uso  quando
          appartengono  a  chi  ne  fa  uso  personale  o  domestico.
          Nell'applicazione delle  sanzioni  l'autorita'  giudiziaria
          tiene conto della necessaria proporzione  tra  la  gravita'
          delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse  dei
          terzi. 
              7. Sulle contestazioni  che  sorgono  nell'eseguire  le
          misure menzionate in questo articolo decide, con  ordinanza
          non  soggetta  a  gravame,  sentite   le   parti,   assunte
          informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza
          recante le misure anzidette.». 
              «Art. 125 (Risarcimento del danno  e  restituzione  dei
          profitti   dell'autore   della   violazione).   -   1.   Il
          risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo  le
          disposizioni degli articoli 1223, 1226 e  1227  del  codice
          civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali
          le conseguenze economiche  negative,  compreso  il  mancato
          guadagno,  del  titolare  del  diritto  leso,  i   benefici
          realizzati  dall'autore  della  violazione  e,   nei   casi
          appropriati, elementi diversi da quelli economici, come  il
          danno  morale  arrecato  al  titolare  del  diritto   dalla
          violazione. 
              2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei  danni
          puo' farne la liquidazione in una somma  globale  stabilita
          in base agli atti della causa e  alle  presunzioni  che  ne
          derivano. In questo caso  il  lucro  cessante  e'  comunque
          determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni
          che  l'autore  della  violazione  avrebbe  dovuto   pagare,
          qualora  avesse  ottenuto  una  licenza  dal  titolare  del
          diritto leso. 
              3. In ogni caso  il  titolare  del  diritto  leso  puo'
          chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore
          della violazione, in alternativa al risarcimento del  lucro
          cessante  o  nella  misura  in  cui  essi   eccedono   tale
          risarcimento.». 
              «Art.  126  (Pubblicazione  della   sentenza).   -   1.
          L'autorita'  giudiziaria  puo'  ordinare  che   l'ordinanza
          cautelare o la  sentenza  che  accerta  la  violazione  dei
          diritti   di   proprieta'   industriale   sia    pubblicata
          integralmente o in sunto o nella  sola  parte  dispositiva,
          tenuto conto della  gravita'  dei  fatti,  in  uno  o  piu'
          giornali da essa indicati, a spese del soccombente.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  300  e  535  del
          decreto  legislativo  15  marzo   2010,   n.   66   (Codice
          dell'ordinamento militare): 
              «Art. 300  (Diritti  di  proprieta'  industriale  delle
          Forze armate). - 1. Le Forze armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri,  hanno  il  diritto  all'uso  esclusivo  delle
          proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli  emblemi  e
          di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della  difesa,
          anche  avvalendosi  della  Difesa  Servizi  s.p.a.  di  cui
          all'art. 535, puo' consentire l'uso anche temporaneo  delle
          denominazioni, degli stemmi,  degli  emblemi  e  dei  segni
          distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'art. 26  del
          codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163,  nel  rispetto   delle   finalita'   istituzionali   e
          dell'immagine  delle  Forze   armate.   Si   applicano   le
          disposizioni contenute negli articoli 124, 125  e  126  del
          codice della  proprieta'  industriale  di  cui  al  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30,   e   successive
          modificazioni. 
              2. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque fabbrica, vende, espone,  adopera  industrialmente
          ovvero   utilizza   al   fine   di   trarne   profitto   le
          denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i segni distintivi
          di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni  di  cui
          al medesimo comma e' punito con la multa da euro 1.000,00 a
          euro 5.000,00. 
              3.  Le  disposizioni  contenute  nel  comma  2  non  si
          applicano ai collezionisti e agli amatori che  operano  per
          finalita' strettamente personali e non lucrative. 
              4.  Ferme  restando  le  competenze   attribuite   alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri  e  disciplinate  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
          gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del
          1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di
          approvazione e procedure per la concessione  degli  emblemi
          araldici, anche  a  favore  delle  Forze  armate,  mediante
          apposito regolamento  adottato  con  decreto  del  Ministro
          della difesa, di concerto con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico  e  dell'economia  e  delle  finanze,  ai   sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli  emblemi
          e gli altri segni distintivi ai fini di  cui  al  comma  1,
          nonche' le specifiche modalita' attuative.». 
              «Art. 535 (Difesa Servizi  spa).  -  E'  costituita  la
          societa' per azioni denominata  "Difesa  Servizi  spa",  ai
          fini dello  svolgimento  dell'attivita'  negoziale  diretta
          all'acquisizione  di  beni  mobili,  servizi   e   connesse
          prestazioni strettamente  correlate  allo  svolgimento  dei
          compiti istituzionali dell'Amministrazione della  difesa  e
          non direttamente correlate  all'attivita'  operativa  delle
          Forze armate, da individuare con decreto del Ministro della
          difesa di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  nonche'  ai  fini  dell'art.  7  della  legge  24
          dicembre  1985,  n.  808,  nonche'   delle   attivita'   di
          valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di
          alienazione, degli immobili militari, da  realizzare  anche
          attraverso accordi con  altri  soggetti  e  la  stipula  di
          contratti  di   sponsorizzazione.   Le   citate   attivita'
          negoziali sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle
          risorse acquisite dalla societa',  attraverso  la  gestione
          economica dei beni dell'Amministrazione della difesa e  dei
          servizi da essa resi a  terzi,  da  considerare  aggiuntive
          rispetto a quelle iscritte nello stato  di  previsione  del
          dicastero. 
              2. La societa' e' posta sotto la vigilanza del Ministro
          della difesa e ha sede in Roma. Il capitale  sociale  della
          societa' e' stabilito in euro 1  milione,  e  i  successivi
          eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto
          del  Ministro  della  difesa,  che   esercita   i   diritti
          dell'azionista. Le azioni della societa'  sono  interamente
          sottoscritte dal  Ministero  della  difesa  e  non  possono
          formare oggetto di diritti a favore di terzi.  La  societa'
          opera  secondo  gli  indirizzi  strategici  e  i  programmi
          stabiliti con decreto del medesimo Ministero,  di  concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
              3. La societa' ha a oggetto la prestazione di servizi e
          l'espletamento  di  attivita'  strumentali  e  di  supporto
          tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della
          difesa per  lo  svolgimento  di  compiti  istituzionali  di
          quest'ultima. L'oggetto  sociale,  riguardante  l'attivita'
          negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili,  servizi
          e connesse  prestazioni,  e'  strettamente  correlato  allo
          svolgimento  dei   compiti   istituzionali   del   comparto
          sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le
          Forze armate, delle funzioni di centrale di committenza  ai
          sensi  dell'art.  33  del  codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di
          centrale di committenza possono essere svolte anche per  le
          altre  Forze  di  polizia,  previa  stipula   di   apposite
          convenzioni con le amministrazioni interessate. La societa'
          puo'  altresi'  esercitare  ogni   attivita'   strumentale,
          connessa o accessoria ai suoi  compiti  istituzionali,  nel
          rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia
          di affidamento a societa' a capitale interamente pubblico. 
              4. La societa', nell'espletare le funzioni di  centrale
          di committenza, utilizza  i  parametri  di  prezzo-qualita'
          delle convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della  legge
          23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,  come
          limiti  massimi  per   l'acquisto   di   beni   e   servizi
          comparabili. 
              5. Lo statuto disciplinante  il  funzionamento  interno
          della societa' e' approvato con decreto del Ministro  della
          difesa, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze.  E'  ammessa  la  delega  dei  poteri  dell'organo
          amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto
          sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione
          e del collegio sindacale per il primo periodo di durata  in
          carica. I membri del consiglio di  amministrazione  possono
          essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze  armate
          in  servizio  permanente.  Le  successive  modifiche   allo
          statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per
          i successivi periodi sono deliberate  a  norma  del  codice
          civile ed entrano in  vigore  a  seguito  dell'approvazione
          delle stesse con decreto  del  Ministro  della  difesa,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              6. Lo statuto prevede: 
              a) il divieto  esplicito  di  cedere  le  azioni  o  di
          costituire su di esse diritti a favore di terzi; 
              b)  la  nomina  da  parte  del  Ministro  della  difesa
          dell'intero consiglio di amministrazione e il  suo  assenso
          alla nomina dei dirigenti; 
              c) le modalita' per l'esercizio del "controllo analogo"
          sulla societa',  nel  rispetto  dei  principi  del  diritto
          europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria; 
              d) le modalita' per l'esercizio dei poteri di indirizzo
          e controllo sulla politica aziendale; 
              e) l'obbligo dell'esercizio  dell'attivita'  societaria
          in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa; 
              f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa  o  al
          mercato ristretto. 
              7. La pubblicazione del decreto di  approvazione  dello
          statuto  nella  Gazzetta  Ufficiale   tiene   luogo   degli
          adempimenti  in  materia  di  costituzione  delle  societa'
          previsti dalla normativa vigente. 
              8. Gli utili netti  della  societa'  sono  destinati  a
          riserva,  se   non   altrimenti   determinato   dall'organo
          amministrativo della  societa'  previa  autorizzazione  del
          Ministero vigilante. 
              9. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge. 
              10. Il rapporto  di  lavoro  del  personale  dipendente
          della societa'  e'  disciplinato  dalle  norme  di  diritto
          privato e dalla  contrattazione  collettiva.  In  deroga  a
          quanto previsto dal comma 9 dell'art.  23-bis  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la  societa'  si  avvale
          anche del personale militare e civile del  Ministero  della
          difesa, anche di livello non dirigenziale, in  possesso  di
          specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale,
          da impiegare secondo le  modalita'  previste  dallo  stesso
          articolo.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
              «Art.  19  (Contratti  di   sponsorizzazione).   -   1.
          L'affidamento di contratti di sponsorizzazione  di  lavori,
          servizi o forniture per importi  superiori  a  quarantamila
          euro, mediante dazione di danaro o accollo  del  debito,  o
          altre   modalita'   di   assunzione   del   pagamento   dei
          corrispettivi  dovuti,  e'  soggetto  esclusivamente   alla
          previa  pubblicazione  sul  sito  internet  della  stazione
          appaltante, per almeno trenta giorni, di  apposito  avviso,
          con il quale si  rende  nota  la  ricerca  di  sponsor  per
          specifici  interventi,  ovvero   si   comunica   l'avvenuto
          ricevimento di una proposta di sponsorizzazione,  indicando
          sinteticamente  il  contenuto   del   contratto   proposto.
          Trascorso  il  periodo  di  pubblicazione  dell'avviso,  il
          contratto puo' essere liberamente  negoziato,  purche'  nel
          rispetto dei principi di  imparzialita'  e  di  parita'  di
          trattamento  fra  gli  operatori  che  abbiano  manifestato
          interesse, fermo restando il rispetto dell'art. 80. 
              2. Nel caso in cui  lo  sponsor  intenda  realizzare  i
          lavori, prestare i servizi o le  forniture  direttamente  a
          sua cura e spese, resta ferma la necessita'  di  verificare
          il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei
          principi e dei limiti europei  in  materia  e  non  trovano
          applicazione  le  disposizioni  nazionali  e  regionali  in
          materia  di  contratti  pubblici  di  lavori,   servizi   e
          forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione  dei
          progettisti  e  degli  esecutori.  La  stazione  appaltante
          impartisce   opportune   prescrizioni   in   ordine    alla
          progettazione, all'esecuzione delle  opere  o  forniture  e
          alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 90 (Testo unico delle  disposizioni  regolamentari
          in materia di ordinamento militare, a  norma  dell'art.  14
          della legge 28 novembre 2005, n. 246), e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 18  giugno  2010,  n.  140,  supplemento
          ordinario. 
              - Il  decreto  25  luglio  2012,  n.  162  (Regolamento
          recante individuazione delle denominazioni,  degli  stemmi,
          degli emblemi e degli altri segni  distintivi  delle  forze
          armate, compresa l'Arma dei carabinieri, in  uso  esclusivo
          al Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 300, comma 4,
          del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.   66),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre  2012,  n.
          224, supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti del decreto 25 luglio 2012, n. 162,
          si veda nelle note alle premesse.