IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,
legge n. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, il capo I e gli
articoli 25, 27, 28 e 29;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019» ed, in particolare, l'articolo
1, comma 115, che prevede: «Con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le modalita' di
costituzione e le forme di finanziamento, nel limite di 20 milioni di
euro per il 2017 e di 10 milioni di euro per il 2018, di centri di
competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato
pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti
di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su
tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano
nazionale industria 4.0.»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recanti le modalita' di adozione dei regolamenti ministeriali e
interministeriali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2013, n. 158, recante regolamento di organizzazione del
Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014,
recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 30 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 16794 del 12 luglio 2017;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, n. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea;
b) «partenariato pubblico - privato»: modello di collaborazione
tra partner sia pubblici che privati, questi ultimi selezionati dal
partner pubblico tramite procedura di evidenza pubblica, ai sensi
della vigente normativa;
c) «organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita' o
istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di
tecnologia, intermediari dell'innovazione), indipendentemente dal
proprio status giuridico (costituito secondo il diritto privato o
pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale
consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca
fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel
garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita'
mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di
conoscenze e tecnologie;
d) «poli di innovazione»: strutture o raggruppamenti organizzati
di parti indipendenti nei quali sono ricompresi start-up innovative,
piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione
della conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri
pertinenti operatori economici, volti a incentivare le attivita'
innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo
scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al
trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione
di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi
che costituiscono il polo;
e) «centro di competenza ad alta specializzazione»: un polo di
innovazione costituito, secondo il modello di partenariato
pubblico-privato, come definito alla lettera b), da almeno un
organismo di ricerca e da una o piu' imprese. Il numero dei partner
pubblici non puo' superare la misura del 50% dei partner complessivi;
f) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
1 del regolamento GBER;
g) «progetti di innovazione»: progetti aventi ad oggetto servizi
di consulenza in materia di innovazione, servizi di sostegno
all'innovazione, innovazione dell'organizzazione, innovazione di
processo, secondo le definizioni di cui al regolamento GBER;
h) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche
miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per
sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un
notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti.
Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo'
includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in
un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi
esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario
ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della
convalida di tecnologie generiche;
i) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo
sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la
realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che
riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario
e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi
e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo
sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di
un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e'
necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di
fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini
di dimostrazione e di convalida.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note all'art. 1:
- Il regolamento (UE) del Consiglio n. 651/2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.