Estratto determina AAM/AIC n. 174/2017 del 13 dicembre 2017 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
    Procedura europea UK/H/6370/001/DC 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:  PLENVU,
nella forma e confezioni: 
      «polvere per soluzione orale» 1 bustina PET/PE/AL da 115,96 g +
1 bustina A PET/PE/AL da 46,26 g + 1 bustina B PET/PE/AL da  55,65  g
(1 trattamento); 
      «polvere per soluzione orale» 1 bustina PET/PE/AL da 115,96 g +
1 bustina A PET/PE/AL da 46,26 g + 1 bustina B PET/PE/AL da  55,65  g
(40 trattamenti); 
      «polvere per soluzione orale» 1 bustina PET/PE/AL da 115,96 g +
1 bustina A PET/PE/AL da 46,26 g + 1 bustina B PET/PE/AL da  55,65  g
(80 trattamenti); 
      «polvere per soluzione orale» 1 bustina PET/PE/AL da 115,96 g +
1 bustina A PET/PE/AL da 46,26 g + 1 bustina B PET/PE/AL da  55,65  g
(160 trattamenti); 
      «polvere per soluzione orale» 1 bustina PET/PE/AL da 115,96 g +
1 bustina A PET/PE/AL da 46,26 g + 1 bustina B PET/PE/AL da  55,65  g
(320 trattamenti); 
      alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare AIC: Norgine Italia Srl con sede in via Fabio Filzi 25 -
20124 Milano codice fiscale 11116290153. 
    Confezioni: 
      «polvere per soluzione orale» 1 bustina PET/PE/AL da 115,96 g +
1 bustina A PET/PE/AL da 46,26 g + 1 bustina B PET/PE/AL da  55,65  g
(1 trattamento) - AIC 045671017 (in base 10) 18CSXV (in base 32); 
      «polvere per soluzione orale» 1 bustina PET/PE/AL da 115,96 g +
1 bustina A PET/PE/AL da 46,26 g + 1 bustina B PET/PE/AL da  55,65  g
(40 trattamenti) - AIC 045671029 (in base 10) 18CSXV (in base 32); 
      «polvere per soluzione orale» 1 bustina PET/PE/AL da 115,96 g +
1 bustina A PET/PE/AL da 46,26 g + 1 bustina B PET/PE/AL da  55,65  g
(80 trattamenti) - AIC 045671031 (in base 10) 18CSXV (in base 32); 
      «polvere per soluzione orale» 1 bustina PET/PE/AL da 115,96 g +
1 bustina A PET/PE/AL da 46,26 g + 1 bustina B PET/PE/AL da  55,65  g
(160 trattamenti) - AIC 045671043 (in base 10) 18CSXV (in base 32); 
      «polvere per soluzione orale» 1 bustina PET/PE/AL da 115,96 g +
1 bustina A PET/PE/AL da 46,26 g + 1 bustina B PET/PE/AL da  55,65  g
(320 trattamenti) - AIC 045671056 (in base 10) 18CSXV (in base 32). 
    Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale. 
    Validita' prodotto integro: 
      bustine: due anni. 
    Soluzione ricostituita: sei ore. 
    Condizioni particolari di conservazione: 
      bustine: 
        conservare a temperatura inferiore a 30°C 
    Soluzione  ricostituita:  tenere  la  soluzione   a   temperatura
inferiore a 25°C e berla entro sei ore. Le soluzioni  possono  essere
conservate in  frigorifero.  Le  soluzioni  devono  essere  mantenute
coperte. 
    Composizione: 
      Principio attivo 
        la bustina della dose 1 contiene i seguenti principi attivi: 
          macrogol 3350 - 100 g 
          sodio solfato anidro - 9 g 
          sodio cloruro - 2 g 
          potassio cloruro - 1 g 
      la dose 2 (Bustine A e B) contiene i seguenti principi attivi: 
        bustina A: 
          macrogol 3350 - 40 g 
          sodio cloruro - 3,2 g 
          potassio cloruro - 1,2 g 
        bustina B: 
          sodio ascorbato - 48,11 g 
          acido ascorbico - 7,54 g 
      Eccipienti 
        sucralosio (e955); 
        aspartame (e951), 
        acido citrico incapsulato contenente acido citrico  (e330)  e
maltodestrina (e1400); 
        aroma di  mango  contenente  glicerolo  (E422),  preparazioni
aromatiche, gomma arabica (E414), maltodestrina  (E1400)  e  sostanze
aromatizzanti identiche a quelle naturali; 
        aroma   di   succo   di   frutta   contenente    preparazioni
aromatizzanti, gomma arabica (E414), maltodestrina (E1400) e sostanze
aromatizzanti identiche a quelle naturali. 
    Rilascio lotti: Norgine Limited, 7 Tir-y-berth Industrial Estate,
New Road, Tir-y-berth, Hengoed, CF82 8SJ - United Kingdom (GBR). 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    Plenvu e' indicato negli adulti per  la  pulizia  intestinale  in
preparazione di esami clinici che richiedono un intestino pulito. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      per la confezione da un trattamento 
        RR - medicinale soggetto a prescrizione medica; 
      per le confezioni superiori 
        OSP : medicinale soggetto a prescrizione  medica  limitativa,
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad
esso assimilabile 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219  e  successive  modifiche  e  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.