LA CONFERENZA PERMANENTE 
               PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI 
                  E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO 
                            E DI BOLZANO 
 
  Nella odierna seduta del 26 ottobre 2017: 
    Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,  n.  131,  il
quale prevede che il Governo puo' promuovere la stipula di intese  in
sede di Conferenza Stato-regioni, dirette a favorire l'armonizzazione
delle  rispettive  legislazioni  o  il  raggiungimento  di  posizioni
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; 
    Vista l'Intesa sancita in questa Conferenza  il  29  aprile  2010
(Rep. Atti n. 63/CSR) concernente l'approvazione del Piano  nazionale
della prevenzione per gli anni 2010-2012, il  quale  nell'allegato  2
identifica, tra le azioni da realizzare,  la  predisposizione  di  un
Protocollo di utilizzo della Public health genomics  col  significato
strategico di «garantire la realizzazione  delle  politiche  fornendo
strumenti per realizzare la programmazione»; 
    Vista l'Intesa sancita in questa Conferenza il 10  febbraio  2011
(Rep. Atti n. 21/CSR) sul «Documento tecnico di indirizzo per ridurre
il carico di malattia del cancro per gli anni 2011-2013»  e  l'Intesa
del 30 ottobre  2014  (Rep.  Atti  n.  144/CSR)  che  ne  proroga  la
validita' al triennio 2014-16; 
    Vista l'Intesa sancita in questa  Conferenza  il  13  marzo  2013
(Rep. Atti n. 62/CSR) recante «Linee di indirizzo sulla  genomica  in
sanita'  pubblica»,  avente  lo  scopo   di   rendere   concretamente
utilizzabile  la  conoscenza  della  genomica  in   modo   utile   ai
destinatari e compatibile con il sistema sanitario; 
    Vista la nota del 13 luglio 2017, con la quale il Ministero della
salute   ha   trasmesso   il   documento   in   argomento,   diramato
tempestivamente alle regioni dall'ufficio  di  segreteria  di  questa
Conferenza; 
    Visti gli esiti della riunione tecnica  tenutasi  il  13  ottobre
2017,  nel  corso  della  quale  i  rappresentanti  regionali   hanno
consegnato un documento di osservazioni condiviso dai  rappresentanti
del Ministero della salute; 
    Vista la nota del 20 ottobre 2017,  con  la  quale  l'ufficio  di
segreteria di questa Conferenza ha diramato il testo  definitivo  del
documento in argomento, trasmesso dal Ministero della salute con nota
del 19 ottobre 2017, alle regioni ed alle Province autonome di Trento
e Bolzano con richiesta di assenso tecnico, pervenuto con nota del 24
ottobre 2017; 
    Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano; 
  Sancisce intesa tra il Governo, le regioni e Province  autonome  di
Trento e Bolzano sul documento recante «Piano per  l'innovazione  del
sistema sanitario basata  sulle  scienze  omiche»  che,  allegato  al
presente atto, all. sub A), ne costituisce parte integrante; 
  Premesso che: 
    la Convenzione per la protezione dei Diritti  dell'Uomo  e  della
dignita' dell'essere  umano  nei  confronti  dell'applicazioni  della
biologia e della medicina: «Convenzione sui Diritti  dell'Uomo  e  la
biomedicina Oviedo, 4 aprile 1997» al cap. 4, art.  11  sancisce  che
ogni forma di discriminazione nei confronti di una persona in ragione
del suo patrimonio genetico e' vietata  e  all'art.  12  che  non  si
potra'  procedere  ai  test  predittivi  di  malattie  genetiche  che
permettano sia di identificare il soggetto come portatore di un  gene
responsabile di una malattia sia di rivelare  una  predisposizione  o
una suscettibilita' genetica a una malattia se non a fini medici o di
ricerca  medica,  e  sotto  riserva  di   una   consulenza   genetica
appropriata; 
    l'accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano del 15 luglio 2004, Repertorio  Atti  n.
2045, recante: «Linee guida per le attivita' di genetica  medica»  ha
la funzione di razionalizzare le attivita' di genetica medica; 
    l'Accordo sancito  in  questa  Conferenza  il  26  novembre  2009
«Attuazione delle linee guida per le attivita'  di  genetica  medica»
stabilisce     di      promuovere      ed      adottare      percorsi
diagnostico-assistenziali aderenti  a  linee  guida  scientificamente
validate che prevedano un'adeguata consulenza  genetica  pre  e  post
test ed una comprensiva ed esaustiva informazione ai  pazienti  e  ai
familiari e di avviare una programmazione delle attivita' di genetica
che   definisca   la   distribuzione   territoriale   ottimale,    le
caratteristiche delle  strutture  accreditate  ed  il  loro  adeguato
assetto organizzativo, al fine di  concentrare  la  casistica  presso
strutture  e  operatori  che  garantiscano  un  adeguato  volume   di
attivita' associato ad un costante aggiornamento delle  conoscenze  e
delle tecnologie; 
  Considerato che: 
    il Piano nazionale della prevenzione 2010-2012 ha identificato al
punto 2.4 la medicina predittiva come  una  delle  quattro  macroaree
rispetto alle quali il Ministero della salute e le  regioni  si  sono
impegnate ad intervenire, fornendo in tal senso  indicazioni  cogenti
per realizzare un nuovo approccio alla prevenzione ponendo la persona
al centro del progetto di salute attraverso  l'utilizzo  appropriato,
etico ed efficace dei test genetici in prevenzione; 
    il decreto del  Ministro  della  salute  4  agosto  2011  recante
«Adozione del documento esecutivo per  l'attuazione  delle  linee  di
supporto centrali al Piano  nazionale  della  prevenzione  2010-2012»
definisce  le  azioni  centrali  prioritarie  attuative   del   Piano
nazionale della prevenzione per gli anni 2010-2012 e, nel considerare
la genomica tra le azioni prioritarie, ha previsto nell'ambito  delle
azioni centrali  di  prevenzione  un  «Protocollo  di  Public  health
genomics»; 
    il «Documento tecnico di  indirizzo  per  ridurre  il  carico  di
malattia del cancro», di  cui  alle  predette  Intese,  nel  rilevare
l'importanza della genomica nell'ambito della prevenzione oncologica,
nell'identificare una serie di problemi ancora aperti (tra  i  quali:
comunicazione, trasparenza, etica, leggi; assicurazione  di  qualita'
dei servizi ai pazienti; azioni regolatorie di implementazione), pone
l'esigenza di un Piano nazionale di Public health genomics; 
    le conclusioni del Consiglio  della  Comunita'  europea  «Council
conclusions on personalised medicine for  patients,  adopted  by  the
Council at its 34th meeting held on 7  December  2015»  invitano  gli
Stati membri a: 
      sostenere,  come  opportuno  e  in   base   alle   disposizioni
nazionali, l'accesso a una medicina personalizzata efficace dal punto
di vista clinico e finanziariamente sostenibile sviluppando politiche
orientate sui  pazienti  che  contemplino  anche,  se  del  caso,  la
responsabilizzazione dei pazienti e l'integrazione dei loro punti  di
vista  nello  sviluppo   dei   processi   di   regolamentazione,   in
cooperazione con le organizzazioni  di  pazienti  ed  altri  soggetti
interessati; 
      far uso dell'informazione genomica per  integrare  i  progressi
della genomica umana nella ricerca, nelle politiche e  nei  programmi
relativi  alla  sanita'  pubblica,   nel   rispetto   delle   vigenti
disposizioni nazionali sui dati personali e la genomica; 
      elaborare  o   potenziare,   ove   necessario,   strategie   di
comunicazione sulla sanita'  pubblica  basate  su  dati  disponibili,
obiettivi,  equilibrati  e  non   promozionali   per   sensibilizzare
maggiormente il pubblico riguardo  ai  vantaggi  e  ai  rischi  della
medicina  personalizzata,  cosi'  come  il  ruolo  e  i  diritti  dei
cittadini, sostenendo in tal  modo  un  corretto  accesso  ai  metodi
diagnostici innovativi e a terapie piu' mirate; 
      mettere   in   atto   strategie   di    informazione    e    di
sensibilizzazione  per  i  pazienti  basate  su   dati   disponibili,
obiettivi, equilibrati e  non  promozionali  al  fine  di  migliorare
l'alfabetizzazione sanitaria e l'accesso a  informazioni  affidabili,
pertinenti e  comprensibili  sulle  opzioni  terapeutiche  esistenti,
compresi i benefici attesi ed i rischi, permettendo in  tal  modo  ai
pazienti di cooperare attivamente con gli  operatori  sanitari  nella
scelta delle strategie terapeutiche piu' adeguate; 
      offrire  opportunita'  di  istruzione,  formazione  e  sviluppo
professionale continuo agli operatori sanitari  al  fine  di  dotarli
delle conoscenze, abilita' e competenze necessarie per  sfruttare  al
meglio i benefici che la medicina personalizzata arreca  ai  pazienti
ed ai sistemi di assistenza sanitaria; 
      incoraggiare  la  cooperazione  nella  raccolta,  condivisione,
gestione e adeguata standardizzazione  dei  dati  necessari  per  una
ricerca efficace sulla medicina personalizzata e per  lo  sviluppo  e
l'applicazione di tale medicina, in conformita' con le norme relative
alla protezione dei dati; 
      promuovere l'interazione interdisciplinare, in particolare  tra
gli esperti di  genetica,  nell'uso  delle  metodologie  statistiche,
della     bioinformatica,      dell'informatica      sanitaria      e
dell'epidemiologia, e tra gli operatori sanitari, onde garantire  una
migliore comprensione  dei  dati  disponibili,  una  piu'  efficiente
integrazione e  interpretazione  delle  informazioni  provenienti  da
fonti multiple e decisioni appropriate sulle opzioni terapeutiche; 
      sviluppare  le  procedure  volte  a  valutare  l'impatto  della
medicina personalizzata, in particolare le procedure  di  valutazione
delle tecnologie sanitarie (HTA), o adeguarle, ove  necessario,  alla
natura specifica della medicina personalizzata,  tenendo  conto,  tra
l'altro, del valore  aggiunto  costituito  dal  punto  di  vista  dei
pazienti, nonche' di una piu' ampia cooperazione e dello  scambio  di
migliori pratiche, nel pieno rispetto delle  competenze  degli  Stati
membri; 
      riconoscere  il  potenziale  delle  biobanche  basate  su  dati
clinici e di popolazione per accelerare la scoperta e lo sviluppo  di
nuovi prodotti medicinali; sostenere la standardizzazione e la  messa
in rete delle biobanche per combinare e condividere le  risorse,  nel
rispetto delle norme sulla protezione dei dati; 
      valutare  l'eventuale  scambio  di  informazioni   e   migliori
pratiche  all'interno  delle  sedi  esistenti,  cosa   che   potrebbe
contribuire sia  ad  un  accesso  adeguato  dei  pazienti  a  farmaci
personalizzati, sia alla sostenibilita' dei sistemi sanitari; 
      prendere in considerazione lo sviluppo di approcci strategici a
lungo termine e orientati sul paziente per far fronte,  in  un'ottica
incentrata sulla sanita' pubblica, alle sfide connesse con  l'accesso
alla  medicina  personalizzata,  garantendo  al   tempo   stesso   la
sostenibilita' dei sistemi sanitari nazionali e  nel  pieno  rispetto
delle competenze degli Stati membri; 
      scambiare  le  migliori  pratiche  nel  campo  della   medicina
personalizzata e  facilitarne  l'impiego  appropriato  nella  pratica
sanitaria; 
    il decreto del Ministro della salute del 25 gennaio 2016  recante
«Adozione del documento di indirizzo per l'attuazione delle linee  di
supporto centrali al Piano nazionale  della  prevenzione  2014-2018»,
nel considerare la genomica tra le azioni  prioritarie,  ha  previsto
un'azione di «Pianificazione nel campo della genomica» (Azione A.1.7)
e che tale azione: 
      tiene in conto quanto definito dalla citata Intesa del 13 marzo
2013 al fine di incorporare la Public  health  genomics  nel  sistema
sanitario costruendo  una  capacita'  di  sistema  e  impostando  una
governance adeguata; 
      identifica la necessita' di ulteriori necessari  interventi  di
«potenziamento della capacita' di governo»  e  segnatamente:  rendere
normativamente  agevole  il  data-sharing,   comprensivamente   della
normazione per la privacy e regolamentare l'acquisto on-line dei test
genetici (in collaborazione con gli altri Paesi europei); 
      definisce di dovere affiancare alla  linea  strategica  di  cui
alla citata Intesa del  13  marzo  2013,  una  linea  strategica  per
l'innovazione del sistema stesso, mediante un atto di  pianificazione
che  integri:  la  genesi  della  nuova  conoscenza  (in  particolare
mediante  l'interrogazione  del  Big  Data);  la  fruibilita'   della
conoscenza (nei suoi aspetti teorici e pratici); la  definizione  del
processo  sanitario»  (sequenza  degli   atti   tecnico-professionali
evidence-based   per   raggiungere   l'obiettivo   di   salute)   per
l'adeguamento  dell'organizzazione;  l'erogazione  del  servizio;  la
valutazione; la ricerca e l'utilizzo di tecnologie innovative  (anche
mediante accordi pubblico-privato ed iniziative di start-up; 
      porti alla definizione di un «documento di pianificazione»; 
 
                            Si conviene: 
 
                               Art. 1 
 
  Si recepisce il documento  recante  «Piano  per  l'innovazione  del
sistema sanitario basata sulle  scienze  omiche»,  che,  allegato  al
presente  atto,  ne  costituisce  parte  integrante.  Le  regioni  si
impegnano a recepire obiettivi, azioni e indicatori sintetizzati  nel
capitolo 9 per delineare le modalita'  con  cui  l'innovazione  della
genomica si debba innestare nel Servizio  sanitario  nazionale  negli
ambiti  della  prevenzione,  diagnosi  e  cura,  conseguentemente  ai
risultati degli interventi di responsabilita' centrale. 
  Le azioni previste nel capitolo 9, con particolare riferimento alla
definizione  di  PDTA,   piani   di   implementazione,   registri   e
regolamenti, andranno adottate mediante intesa da sancire  in  questa
Conferenza.