IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze del verbale di mancata  revisione  redatto  dal
revisore incaricato dalla Confcooperative Confederazione  Cooperative
Italiane e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui  si
rinvia e che qui si intendono richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della
legge 7 agosto  1990  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento; 
  Vista la nota del 21 aprile 2017 con cui il  legale  rappresentante
della cooperativa ha chiesto quali iniziative la cooperativa medesima
potesse  assumere  per  evitare  l'adozione  del   provvedimento   di
scioglimento per atto dell'autorita'; 
  Vista la nota del 19 maggio 2017  con  cui  questa  Amministrazione
rammenta quanto gia' fatto presente  nella  citata  comunicazione  di
avvio  del  procedimento,  in  merito  alla   possibilita'   per   la
cooperativa di formulare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni; 
  Considerato che il legale rappresentante della cooperativa  non  ha
dato seguito a tale ultima comunicazione del 19 maggio 2017; 
  Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Ritenuto necessario nelle more del rinnovo  del  Comitato  centrale
per le cooperative di cui  all'art.  4,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14  maggio  2007,  n.  78,  disporre  con
urgenza il provvedimento di scioglimento  per  atto  d'autorita'  con
nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del
tempo svuoterebbe l'istituto di cui all'art.  2545-septiesdecies  del
codice  civile  di  ogni  intento  sanzionatorio   e   di   efficacia
deterrente; 
  Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio  1975,  n.
400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza
alla quale il sodalizio risulta aderente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Societa' agricola cooperativa  produzione,
lavoro e consumo (S.A.C.P.L.E.C.)»  con  sede  in  Contigliano  (RI),
(codice fiscale 00040320574), e'  sciolta  per  atto  d'autorita'  ai
sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;