IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303 sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio di ministri, a
norma dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22
novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e in particolare l'art. 16,
concernente il Dipartimento per le pari opportunita' che lo descrive
come «Struttura di supporto al Presidente che opera nell'aria
funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle
politiche dei diritti della persona, delle pari opportunita' e della
parita' di trattamento e delle azioni di Governo volte a prevenire e
rimuovere ogni forma e causa di discriminazione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
dicembre 2012 di organizzazione del Dipartimento per le pari
opportunita';
Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la
lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica,
cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con
legge 27 giugno 2013, n. 77, entrata in vigore il 1° agosto 2014 e in
particolare il comma 2 dell'art. 20 «Servizi di supporto generali» il
quale prevede che «gli Stati membri adottino misure legislative o di
altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai
servizi sanitari e sociali e che tali servizi dispongano di risorse
adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire
assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati»;
Visto il «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale
e di genere» adottato il 7 luglio 2015 che prevede al punto 3.1 la
costituzione di un Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza
con il compito di supportare la Cabina di regia interistituzionale e
di fornirle proposte di intervento derivanti anche dai risultati dei
gruppi di lavoro sulla violenza contro le donne appositamente
costituiti;
Vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato,
sottolineando che le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute
e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza
discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della
pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua,
religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi
altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio,
nascita, disabilita', eta', genere, espressione di genere, identita'
di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o
salute;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere
nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle
province»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d.
legge di stabilita' 2016)» che all'art. 1, commi 790 e 791 prevede
l'istituzione, nelle Aziende sanitarie e ospedaliere, di un percorso
di protezione a tutela delle persone vittime della altrui violenza,
con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale,
maltrattamenti o atti persecutori (stalking) e la definizione di
apposite Linee guida nazionali, volte a rendere operativo il
percorso;
Vista la nota del Capo del Dipartimento per le pari opportunita'
del 17 gennaio 2017, prot. n. DPO/291 con la quale, a seguito degli
esiti della riunione del 21 novembre 2016 del citato Osservatorio
nazionale sul fenomeno della violenza sessuale e di genere e' stato
costituito il gruppo di lavoro «percorso di tutela», con il compito
di definire una proposta di Linee guida nazionali in conformita' con
quanto dettato dall'art. 1, commi 790 e 791 della citata legge 28
dicembre 2015, n. 208;
Preso atto che il citato gruppo, composto da rappresentanti delle
Amministrazioni centrali, regionali e locali e dall'associazionismo
di riferimento, ha definito una proposta di Linee guida nazionali che
forniscono un intervento adeguato e integrato nel trattamento delle
conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce
sulla salute della donna, che garantiscono una tempestiva e adeguata
presa in carico delle stesse a partire dal triage, fino
all'accompagnamento/orientamento ai servizi pubblici e privati
presenti sul territorio di riferimento, al fine di elaborare, con le
stesse, un progetto personalizzato di sostegno e di ascolto per la
fuoriuscita dalla esperienza di violenza subita;
Ritenuto di approvare la suddetta proposta di Linee guida nazionali
per rendere attivo e operativo, nelle Aziende sanitarie e nelle
Aziende ospedaliere, il percorso volto a garantire adeguata
assistenza, accompagnamento/orientamento, protezione e messa in
sicurezza della donna che subisce violenza;
Acquisiti gli atti di concerto con il Ministro della giustizia, il
Ministro della salute e il Ministro dell'interno, cosi' come previsto
dall'art. 1, comma 791 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d.
legge di stabilita' 2016);
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano cosi'
come previsto dall'art. 1, comma 791 della legge 28 dicembre 2015, n.
208 (c.d. legge di stabilita' 2016), nella seduta del 23 novembre
2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
gennaio 2017 con il quale alla dott.ssa Giovanna Boda, Capo del
Dipartimento per le pari opportunita' e' riconosciuta la titolarita'
del centro di responsabilita' amministrativa n. 8 «Pari opportunita'»
del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
gennaio 2017 che agli articoli 2 e 3 delega le funzioni in materia di
pari opportunita' alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri on. le Avv. Maria Elena Boschi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi,
e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e
provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Decreta:
Art. 1
1. Sono adottate le allegate Linee guida nazionali per le Aziende
sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza
socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, con la denominazione
«Percorso per le donne che subiscono violenza» a norma dell'art. 1,
commi 790 e 791 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato» (c.d. legge di stabilita' 2016), costituenti parte
integrante del presente decreto.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul
sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Roma, 24 novembre 2017
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
Boschi
Il Ministro della giustizia
Orlando
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro dell'interno
Minniti
Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 42