IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri dell'11  aprile  2017,
con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data dello stesso  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza  della  tromba  d'aria  e  delle  intense  precipitazioni
verificatesi il giorno 6 novembre 2016 nel territorio dei  comuni  di
Anguillara Sabazia, di Campagnano di Roma, di Castelnuovo  di  Porto,
di Cerveteri, di Fiumicino, di Ladispoli, di Morlupo, di  Roma  e  di
Sacrofano, in provincia di Roma; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 453 del 9  maggio  2017  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in conseguenza della tromba d'aria e delle  intense
precipitazioni verificatesi il giorno 6 novembre 2016 nel  territorio
dei  comuni  di  Anguillara  Sabazia,  di  Campagnano  di  Roma,   di
Castelnuovo di Porto, di Cerveteri, di Fiumicino,  di  Ladispoli,  di
Morlupo, di Roma e di Sacrofano, in provincia di Roma»; 
  Vista la nota prot. n. 5 del 22 settembre  2017  con  la  quale  il
Presidente della  regione  Lazio  -  Commissario  delegato  ai  sensi
dell'ordinanza n. 453/2017 sopra citata, nel  rappresentare  che  non
permangono  situazioni  di  criticita'  tali   da   giustificare   il
mantenimento del regime straordinario  e  derogatorio,  ha  richiesto
l'adozione di una  ordinanza  per  favorire  e  regolare  il  rientro
nell'ordinario ai sensi dell'art. 3, comma  2,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Vista la nota prot. n. 600273 del  24  novembre  2017  dell'Agenzia
regionale di protezione civile della regione Lazio; 
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di assicurare il  completamento,
senza soluzioni  di  continuita',  degli  interventi  finalizzati  al
superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di
necessaria prevenzione da possibili situazioni  di  pericolo  per  la
pubblica e privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  ai  sensi  del
citato dell'art. 3, comma 2, ultimo  periodo,  del  decreto-legge  15
maggio 2012, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2012, n. 100 con cui consentire  la  prosecuzione,  in  regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in argomento; 
  Acquisita l'intesa della regione Lazio con nota prot. 541684 del 25
ottobre 2017; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La regione Lazio e' individuata quale amministrazione competente
al coordinamento delle attivita' necessarie  al  completamento  degli
interventi necessari per il superamento del  contesto  di  criticita'
determinatosi a seguito degli eventi richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  direttore  dell'Agenzia
regionale di protezione civile della regione  Lazio,  e'  individuato
quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al   definitivo
subentro della medesima Regione nel  coordinamento  degli  interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle
attivita' gia' formalmente approvati  alla  data  di  adozione  della
presente ordinanza. Egli e' autorizzato  a  porre  in  essere,  entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente  provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  le  attivita'
occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle  iniziative
in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna.
Il  predetto  direttore  provvede,  altresi',  alla  ricognizione  ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti  giuridici  pendenti,
ai fini  del  definitivo  trasferimento  delle  opere  realizzate  ai
Soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma 2, il soggetto di cui  all'art.
1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 453 del 9 maggio 2017 provvede ad inviare  al  Dipartimento
della  protezione  civile  una  relazione  sulle   attivita'   svolte
contenente l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,  degli  interventi
conclusi e delle  attivita'  ancora  in  corso  con  relativo  quadro
economico. 
  4. Il direttore di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza  si
avvale delle strutture organizzative  della  regione  Lazio,  nonche'
della collaborazione degli Enti territoriali  e  non  territoriali  e
delle  Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   che
provvedono sulla base  di  apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. AI fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il  predetto  direttore  provvede,  fino  al
completamento degli interventi di cui al comma 2  e  delle  procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 453 del  9  maggio  2017,
che viene al medesimo intestata  fino  al  31  dicembre  2018,  salvo
proroga da disporsi con apposito provvedimento previa  relazione  che
motivi adeguatamente la necessita' del perdurare  della  contabilita'
medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo  stato
di avanzamento degli interventi. Il predetto  soggetto  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  direttore
di cui al comma 2, puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento  della  situazione
di criticita', da  realizzare  a  cura  dei  soggetti  ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater  dell'art.  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni. Tale  Piano  deve  essere  sottoposto  alla
preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che
ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della regione Lazio ovvero,  ove
si tratti di altra  amministrazione,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione  civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il direttore di cui al comma 2, a seguito della chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 19 gennaio 2018 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli