IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto  l'art.  56  del  decreto-legge  24  aprile  2017,   n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
recante «Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a
favore degli enti territoriali,  ulteriori  interventi  per  le  zone
colpite  da  eventi  sismici  e  misure  per  lo  sviluppo»,  e,   in
particolare, il comma  4,  il  quale  dispone  che  con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sono  adottate  le  disposizioni  di
revisione del decreto interministeriale 30  luglio  2015  recante  le
disposizioni di attuazione dei commi da 37 a  43  dell'art.  1  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di  coordinare  la  normativa
ivi contenuta con le disposizioni recate  ai  commi  1,  2  e  3  del
medesimo art. 56, nonche' di stabilire le modalita' per effettuare lo
scambio spontaneo di informazioni relativo  alle  opzioni  esercitate
per i marchi d'impresa; 
  Visto l'art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre  2014  n.
190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato» e successive modificazioni e, in particolare
il comma 44 il quale dispone che,  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate le modalita' di attuazione dei commi da  37
a 45 dello stesso  articolo  concernenti  l'introduzione  del  regime
agevolativo cosiddetto «Patent Box»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2015  recante
disposizioni di attuazione dell'art. 1,  commi  da  37  a  45,  della
citata legge 23 dicembre 2014 n. 190; 
  Considerato il Rapporto finale sull'Azione 5 del progetto  OCSE/G20
Base Erosion and Profit Shifting e, in particolare, i paragrafi da 34
a  38  di  tale  Rapporto,  che  identificano  i   beni   immateriali
ammissibili; 
  Considerato che per i  beni  ammissibili  devono  essere  sostenute
spese di ricerca e sviluppo dirette alla loro produzione  e  che  gli
stessi devono essere giuridicamente tutelabili; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione dell'art.
1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito
«Legge di stabilita'»), come modificato dal decreto-legge 24  gennaio
2015, n. 3, convertito dalla legge  24  marzo  2015,  n.  33,  e  dal
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno
2017, n. 96 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96 concernente il  regime  opzionale  di  tassazione  per  i
redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da
brevetti industriali, da disegni  e  modelli,  nonche'  da  processi,
formule e informazioni relativi  a  esperienze  acquisite  nel  campo
industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.