IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», e, in particolare, il comma 4, il quale dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto interministeriale 30 luglio 2015 recante le disposizioni di attuazione dei commi da 37 a 43 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta con le disposizioni recate ai commi 1, 2 e 3 del medesimo art. 56, nonche' di stabilire le modalita' per effettuare lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi d'impresa; Visto l'art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e successive modificazioni e, in particolare il comma 44 il quale dispone che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' di attuazione dei commi da 37 a 45 dello stesso articolo concernenti l'introduzione del regime agevolativo cosiddetto «Patent Box»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2015 recante disposizioni di attuazione dell'art. 1, commi da 37 a 45, della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190; Considerato il Rapporto finale sull'Azione 5 del progetto OCSE/G20 Base Erosion and Profit Shifting e, in particolare, i paragrafi da 34 a 38 di tale Rapporto, che identificano i beni immateriali ammissibili; Considerato che per i beni ammissibili devono essere sostenute spese di ricerca e sviluppo dirette alla loro produzione e che gli stessi devono essere giuridicamente tutelabili; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione dell'art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito «Legge di stabilita'»), come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 concernente il regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonche' da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.