IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante «Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina», che istituisce, all'art. 12, la Banca dati nazionale informatizzata delle anagrafi zootecniche; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti»; Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ed, in particolare, l'art. 18, paragrafo 3, e l'art. 19, paragrafo 4, concernenti gli obblighi degli operatori del settore alimentare di informativa e di collaborazione nei confronti delle autorita' competenti; Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, che prevede che gli Operatori del settore alimentare (OSA) che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere, in particolare, le registrazioni di cui all'Allegato I, parte A, punto III: «Tenuta delle registrazioni», punti 7, 8 e 10, riguardanti: l'obbligo per gli operatori del settore alimentare di tenere e conservare le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli e di mettere a disposizione delle autorita' competenti le pertinenti informazioni relative a tali registrazioni, a richiesta; le informazioni che devono registrare gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari di origine animale; la possibilita' per gli operatori del settore alimentare di farsi assistere nella tenuta delle registrazioni da altre persone, tra le quali i veterinari; Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, concernente norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, ed in particolare l'allegato II, sezione III, che prevede l'obbligo di trasmissione alle strutture di macellazione delle Informazioni sulla catena alimentare (ICA) relative agli animali che devono essere macellati, tra cui anche «il nome e l'indirizzo del veterinario privato che assiste di norma l'azienda di provenienza»; Visto il regolamento n. 882/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ed, in particolare, l'art. 3, che prevede l'obbligo per le autorita' compenti di effettuare i controlli ufficiali periodicamente, in base alla valutazione del rischio, tenendo conto tra l'altro dell'affidabilita' dei controlli eseguiti nell'ambito dei sistemi di autocontrollo, e l'art. 27, paragrafo 6, che prevede che gli Stati membri possono eseguire i controlli ufficiali con frequenza ridotta o ridurre l'importo delle tariffe per i controlli a carico degli operatori del settore alimentare in considerazione dei sistemi di autocontrollo e di rintracciabilita' attuati dagli stessi operatori nei propri stabilimenti; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali, che all'art. 4, comma 3, e all'art. 15 disciplina le registrazioni da effettuare a cura dei veterinari; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante «Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore» ed, in particolare, l'art. 2 che individua le autorita' competenti; Visto il regolamento (CE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»), con particolare riguardo ai seguenti articoli: art. 10: (Responsabilita' per la sanita' animale e misure di biosicurezza), che prevede che l'applicazione delle misure di biosicurezza e' sotto la responsabilita' diretta dell'operatore, assieme all'uso prudente e responsabile del farmaco veterinario e delle buone pratiche di allevamento; art. 24: (Obbligo di sorveglianza degli operatori); art. 25: (Visite veterinarie per la salute animale), che introduce l'obbligo per tutti gli operatori di sottoporre a visita veterinaria gli stabilimenti di cui hanno la responsabilita' in ragione dei rischi rappresentati dallo stabilimento in questione; art. 26: (Obbligo di sorveglianza dell'autorita' competente), paragrafo 3 che prevede, ove possibile e opportuno, che l'autorita' competente si avvalga dei risultati ottenuti dalla sorveglianza condotta dagli operatori e delle informazioni ottenute attraverso le visite di sanita' animale in conformita' rispettivamente agli articoli 24 e 25; art. 27: (Metodologia, frequenza e intensita' della sorveglianza), che dispone che l'organizzazione, compresi i mezzi e la frequenza e l'intensita' dell'attivita' di sorveglianza, tenga conto della sorveglianza condotta dagli operatori a norma dell'art. 24 e 25; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, recante «Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano», che prevede che con decreto del Ministro della salute, da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano: e' definito, avvalendosi degli Istituti zooprofilattici sperimentali, un sistema di reti di sorveglianza; sono definiti gli obblighi a carico degli operatori del settore alimentare e degli allevatori che possono avvalersi, per la loro esecuzione, di un veterinario aziendale; sono individuati, sentita la Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari italiani, i compiti e le responsabilita' ed i relativi requisiti professionali e di specifica formazione del veterinario aziendale, che devono essere correlati all'attivita' da svolgere; Visto l'art. 102 del predetto regolamento (UE) n. 429/2016 che, al paragrafo 4, prevede la possibilita' per gli operatori di essere esonerati dall'obbligo di conservare la documentazione in merito ad alcune delle informazioni riportate al paragrafo 1, qualora l'operatore interessato: a) abbia accesso alla banca dati informatizzata istituita ai sensi dell'art. 109 e la base dati contenga gia' tali informazioni; b) disponga delle informazioni aggiornate inserite direttamente nella banca dati informatizzata; Considerato che la sorveglianza in sanita' animale e' un elemento chiave per il controllo delle malattie e che per l'efficacia del sistema di sorveglianza realizzato dall'autorita' competente e' necessario acquisire dagli operatori del settore alimentare dati ed informazioni verificati sulla situazione epidemiologica e sullo stato sanitario degli animali detenuti negli stabilimenti posti sotto la loro responsabilita', anche al fine della categorizzazione del rischio e di un'efficace programmazione dei controlli; Considerato che i veterinari svolgono un ruolo fondamentale nello studio delle malattie e rappresentano un collegamento importante tra gli operatori del settore e l'autorita' competente; Preso atto che il citato regolamento (CE) n. 2016/429, al fine di integrare la sorveglianza effettuata dagli operatori e assicurare una stretta collaborazione e lo scambio di informazioni con l'autorita' competente, prescrive che gli stabilimenti siano sottoposti a visite veterinarie periodiche in base al rischio; Considerato che l'art. 102 del citato regolamento (UE) n. 429/2016 prevede la possibilita' che gli operatori siano esonerati dall'obbligo di conservare la documentazione in merito ad alcune delle informazioni ivi prescritte qualora l'operatore interessato abbia accesso alla banca dati informatizzata istituita dallo Stato membro ai sensi dell'art. 109 e tale banca dati contenga gia' tali informazioni; Ritenuto necessario, per garantire l'attuazione delle citate previsioni del regolamento (CE) n. 429/2016, definire un sistema informativo per il funzionamento delle reti di epidemio-sorveglianza quale estensione e integrazione dell'attuale sistema informativo nazionale delle anagrafi zootecniche gia' in uso presso il Ministero della salute; Ritenuto in attuazione delle relative disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429, di individuare la figura del veterinario aziendale di cui al decreto legislativo n. 117 del 2005, mediante la definizione dei requisiti professionali e di specifica formazione, dei compiti e delle responsabilita' da attribuire al medesimo, quale soggetto autorizzato ad immettere nel sistema informativo per la epidemio-sorveglianza gestito dalle autorita' competenti, i dati e le informazioni relative agli stabilimenti presso cui svolge l'attivita' professionale; Sentite la Federazione nazionale degli Ordine dei veterinari italiani e le Associazioni di categoria nella riunione dell'8 marzo 2017 e, successivamente, il 30 maggio 2017; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 9 novembre 2017 (Rep.atti n. 191/CSR); Decreta: Art. 1 Sistema di reti di epidemio-sorveglianza 1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di obblighi di registrazione a carico degli operatori del settore alimentare e dei veterinari, al fine di assicurare l'esercizio delle competenze statali in materia di profilassi internazionale, di indirizzo, coordinamento, gestione e controllo del settore della sanita' pubblica veterinaria, nell'ambito degli ordinari stanziamenti e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, e' definito un sistema informativo per il funzionamento delle reti di epidemio-sorveglianza, di seguito: «Sistema informativo», nell'ambito della Banca dati nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica istituita presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (www.vetinfo.sanita.it). 2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 assicura la raccolta, la gestione e l'interscambio delle informazioni tra l'operatore d el settore alimentare che alleva animali destinati alla produzione di alimenti e le autorita' competenti del settore veterinario, della sicurezza alimentare e dei mangimi di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 193 del 2007. 3. Il Ministero della salute provvede affinche' il Sistema informativo sia conforme alle disposizioni sulla sicurezza dei dati di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali. 4. Il trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti mediante il Sistema informativo e' effettuato soltanto ai fini dell'esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attivita' ufficiali conformemente al presente decreto.