IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli, che  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  di  esecuzione  n.   543/2011   della
Commissione del 7 giugno 2011, recante modalita' di applicazione  del
regolamento  (CE)  n.  1234/2007  nei  settori  degli  ortofrutticoli
freschi e degli ortofrutticoli trasformati; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della  Commissione  del
13 marzo 2017 che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  i  settori
degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati,  integra  il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le  sanzioni  da  applicare  in  tali  settori  e
modifica  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  543/2011   della
Commissione; 
  Visti in particolare gli articoli 3 e 29 del  regolamento  delegato
(UE) 2017/891, che consentono allo Stato  membro  di  adottare  norme
complementari a quelle del regolamento stesso, per quanto riguarda il
riconoscimento  delle  organizzazioni  di  produttori  e  delle  loro
unioni, nonche' l'ammissibilita' delle misure, delle azioni  o  delle
spese nell'ambito dei programmi operativi; 
  Visto in particolare anche l'art. 80 del regolamento delegato  (UE)
2017/891  che  consente  ad  un'organizzazione  di  produttori  o  ad
un'associazione di organizzazioni di  produttori,  di  continuare  ad
attuare il programma operativo in corso fino alla sua  scadenza  alle
condizioni applicabili a norma del regolamento di esecuzione (UE)  n.
543/2011, ovvero a  modificarlo  per  conformarsi  ai  requisiti  del
regolamento (UE) n.  1308/2013,  del  regolamento  delegato  (UE)  n.
2017/891 e del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2016/892  o  a
sostituirlo con un nuovo programma operativo; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2017/892,   della
Commissione del 13 marzo 2017 recante modalita' di  applicazione  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per  quanto  riguarda  i  settori  degli   ortofrutticoli   e   degli
ortofrutticoli trasformati; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4,  che  consente  di
adottare  con  decreto,  provvedimenti  amministrativi   direttamente
conseguenti a norme comunitarie di settore; 
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228  e  successive
modifiche, concernente orientamento  e  modernizzazione  del  settore
agricolo; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio  2005,  n.  102,  che  detta
norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art.
3,  comma  1,  relativo  alle  forme  giuridiche  societarie  che  le
organizzazioni  di  produttori   devono   assumere,   ai   fini   del
riconoscimento; 
  Visto il  decreto  ministeriale  25  settembre  2008,  n.  3417,  e
successive modifiche e integrazioni, con il quale e'  stata  adottata
la strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro  associazioni,  di
fondi di esercizio e di programmi operativi,  nonche'  la  Disciplina
ambientale  nazionale,  in  applicazione  dell'art.  103-septies  del
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2013,  n.  12704,  con  il
quale la Strategia  Nazionale  2009-2013  e  la  relativa  Disciplina
ambientale sono state prorogate fino al 31 dicembre 2017; 
  Visto il decreto ministeriale 28 agosto 2014, n. 9084, e successive
modifiche, con il quale sono state adottate le disposizioni nazionali
in materia di riconoscimento  e  controllo  delle  organizzazioni  di
produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di  esercizio
e programmi operativi; 
  Visto il decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969, con il quale
e'  stata  adottata  la  nuova  strategia  nazionale  in  materia  di
riconoscimento  e  controllo  delle  organizzazioni   di   produttori
ortofrutticoli e loro  associazioni,  di  fondi  di  esercizio  e  di
programmi operativi per il periodo 2018-2022; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 2538 del codice civile,  per  le
societa' cooperative l'apporto di capitale sociale da parte del socio
non si traduce in strumento di  controllo  o  dominio  abusivo  sulla
societa'  e,  pertanto,  soddisfa  le  prescrizioni   sul   controllo
democratico di cui all'art.  17  del  regolamento  delegato  (UE)  n.
2017/891; 
  Considerato che il termine del 15 settembre di ogni anno  stabilito
dall'art. 26  del  regolamento  (UE)  delegato  n.  2017/891  per  la
presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per  gli
anni successivi, coincide con un periodo di intensa  attivita'  delle
organizzazioni di produttori impegnate nella campagna estiva  e  che,
pertanto  e'  giustificato  differire  il  predetto  termine  al   30
settembre di ogni anno; 
  Considerato che il differimento dal 15 al 30 settembre di ogni anno
per la presentazione dei programmi operativi e delle  loro  modifiche
per gli anni successivi, comporta la necessita' di differire anche il
termine a disposizione delle regioni e delle  province  autonome  per
adottare le decisioni di competenza dal 15 dicembre al  31  dicembre,
in conformita' a quanto stabilito dall'art. 33 del  regolamento  (UE)
delegato n. 2017/891; 
  Ritenuto necessario adottare le disposizioni nazionali  in  materia
di riconoscimento e  controllo  delle  organizzazioni  di  produttori
ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi
operativi in conformita' al regolamento delegato (UE) n.  2017/891  e
al regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 e abrogare  il  decreto
ministeriale 28 agosto 2014, n. 9084; 
  Considerato che nella seduta  del  27  luglio  2017  la  Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, ha espresso la mancata intesa sul testo
del provvedimento; 
  Ritenuto necessario e urgente attivare la procedura di cui all'art.
3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  al  fine
di consentire alle organizzazioni di produttori di  presentare  entro
la scadenza del 20 ottobre 2017 i programmi operativi decorrenti  dal
1° gennaio 2018; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 ottobre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Fatte salve le definizioni di cui  all'art.  3  del  regolamento
(UE)  n.  1308/2013  e  all'art.  2  del  regolamento  delegato  (UE)
2017/891, ai fini del presente decreto si intende per: 
  a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali; 
  b) «AGEA»: l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; 
  c) «Regione»: la Regione o la  Provincia  autonoma  competenti  per
territorio; 
  d)  «Organismo  pagatore»:  l'Organismo  pagatore  competente   per
territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali; 
  e) «OP», «AOP»: rispettivamente  le  organizzazioni  di  produttori
riconosciute  e  le  associazioni  di  organizzazioni  di  produttori
riconosciute; 
  f)  «Ente   caritativo»:   qualsiasi   Organismo   riconosciuto   e
autorizzato a svolgere  l'attivita'  di  cui  all'art.  34,  par.  4,
lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
  g) «Regolamento di base»: il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
  h) «Regolamento delegato»: il regolamento  delegato  (UE)  2017/891
della Commissione del 23 marzo 2017; 
  i) «Regolamento di esecuzione»: il regolamento di  esecuzione  (UE)
2017/892 della Commissione del 23 marzo 2017; 
  j) «VPC»: il valore della produzione  commercializzata  determinato
conformemente agli articoli 22 e 23  del  regolamento  delegato  (UE)
2017/891 della Commissione del 23 marzo 2017; 
  k) «intervento»: spesa  definita  e  distinta  nell'ambito  di  una
azione; 
  l) «socio non produttore»: una persona fisica o giuridica  che  non
sia un produttore, come definito dall'art. 4,  paragrafo  1,  lettera
a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio o un produttore aderente all'OP ma che non  partecipa  alle
attivita' svolte dall'OP nell'ambito del proprio riconoscimento.