IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  recante  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo  a   norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, concernente  il  «Regolamento  recante
norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del farmaco, a norma dell'art. 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»; 
  Visto  il  «Regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento  e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia  italiana  del  farmaco»,
pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA e di cui  e'  stato  dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana -  Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visti i decreti del Ministro della salute 17  novembre  2016  e  31
gennaio  2017,  con  cui  il  prof.   Mario   Melazzini   e'   stato,
rispettivamente,   nominato   e   confermato    direttore    generale
dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto l'art. 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  di
istituzione del flusso informativo dei dati di vendita dei medicinali
presso le farmacie pubbliche e private ai fini dell'assolvimento  dei
compiti  dell'Osservatorio  nazionale  sull'impiego  dei   medicinali
(OsMed); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004,  recante
«Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco di una banca  dati
centrale  finalizzata  a  monitorare  le  confezioni  dei  medicinali
all'interno del sistema distributivo», secondo cui  viene  effettuato
il monitoraggio complessivo della spesa  sostenuta  per  l'assistenza
farmaceutica ospedaliera, ai sensi dell'art. 15, comma 8, lettera  d)
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute  del  31  luglio  2007,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  229  del  2  ottobre  2207,
recante  «Istituzione  del  flusso  informativo   delle   prestazioni
farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto»; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera f), della legge 27 dicembre 2006
n. 296, che conferma per gli  anni  2007  e  seguenti  le  misure  di
contenimento  della  spesa  farmaceutica  assunte  dall'AIFA  e,   in
particolare, la deliberazione n. 26 del Consiglio di  amministrazione
resa in data 27 settembre 2006; 
  Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.   159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
recante «Interventi urgenti in materia economico -  finanziaria,  per
lo sviluppo e l'equita' sociale» e, in particolare, il comma  3,  che
disciplina le regole per il ripiano dello sfondamento del tetto della
spesa farmaceutica territoriale; 
  Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  recante
«Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure
di Governo della spesa farmaceutica»; 
  Visto l'art. 15, comma 3, del  richiamato  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, il  quale  prevede  che,  a  decorrere  dall'anno  2013,
l'onere a carico del Servizio sanitario  nazionale  per  l'assistenza
farmaceutica territoriale, di cui all'art.  5  del  decreto-legge  1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222, e' rideterminato nella misura  dell'11,35  per
cento,  al  netto  degli  importi  corrisposti  dal   cittadino   per
l'acquisto di farmaci ad un prezzo  diverso  dal  prezzo  massimo  di
rimborso stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'art.  11,
comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto l'art. 15, comma 4, del suddetto decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, il quale dispone che, a decorrere  dall'anno  2013,  il  tetto
della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'art. 5, comma 5,  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rideterminato  nella  misura
del 3,5 per cento; 
  Visto, altresi', l'art. 15, comma 7, del sopra citato decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, il quale prevede  che,  a  decorrere  dall'anno
2013, e' posta a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al
50 per cento dell'eventuale superamento del tetto di spesa a  livello
nazionale e che il restante 50  per  cento  dell'intero  disavanzo  a
livello nazionale e' a carico  delle  sole  regioni  nelle  quali  e'
superato il tetto di spesa regionale, in  proporzione  ai  rispettivi
disavanzi; 
  Visto,  inoltre,  l'art.  15,  comma  8,  del  piu'  volte   citato
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale disciplina le regole per
il ripiano dello  sfondamento  del  tetto  della  spesa  farmaceutica
ospedaliera; 
  Visto  l'art.  21  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.   113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,
recante  «Misure  di  Governo   della   spesa   farmaceutica   e   di
efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco»; 
  Considerato che il richiamato art. 21 del decreto-legge  24  giugno
2016,  n.  113,  ha   previsto   uno   specifico   procedimento   per
l'assegnazione del budget 2016, necessario per la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica previsti per il settore della sanita'; 
  Visto, in particolare, il comma 18 dell'art. 21  sopra  richiamato,
il quale dispone che «entro il 30 settembre  2016,  l'AIFA,  ai  fini
della determinazione del ripiano  del  superamento  del  tetto  della
spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della  spesa  farmaceutica
territoriale per l'anno 2016, assegna a  ciascuna  Azienda  i  budget
aziendali definitivi previsti, rispettivamente, dall'art. 15, commi 7
e 8,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  e  dall'art.  5,
commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, utilizzando,
ai fini della determinazione  degli  stessi,  la  quota  assegnata  a
ciascun titolare di A.I.C. per l'anno 2015, ai sensi del comma 7»; 
  Vista l'assegnazione dei budget aziendali  provvisori,  in  data  8
luglio 2016, alle aziende farmaceutiche ai fini della  determinazione
del ripiano  del  superamento  del  tetto  della  spesa  farmaceutica
ospedaliera e del tetto della  spesa  farmaceutica  territoriale  per
l'anno 2016, ai sensi del comma 17 dell'art. 21 del decreto-legge  n.
113/2016 sopra richiamato; 
  Vista la determinazione del direttore generale  dell'AIFA  n.  1346
del 27 settembre 2016, avente ad oggetto  «Monitoraggio  della  spesa
farmaceutica territoriale ed ospedaliera  relativa  agli  anni  2013,
2014 e 2015», pubblicata sul sito istituzionale dell'AIFA in data  28
settembre 2016; 
  Vista la determinazione del direttore generale  dell'AIFA  n.  1406
del 20 ottobre 2016, avente ad oggetto «Attribuzione definitiva degli
oneri di ripiano 2013-2014-2015 della spesa farmaceutica territoriale
ed ospedaliera ai sensi dell'art. 21, comma 8, del  decreto-legge  n.
113/2016,  recante  "Misure  finanziarie   urgenti   per   gli   enti
territoriali ed il territorio" convertito, con  modificazioni,  nella
legge  n.  160  del  2016»,  della   cui   pubblicazione   sul   sito
istituzionale dell'AIFA e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
n. 247 del 21 ottobre 2016; 
  Vista la determinazione del direttore generale  dell'AIFA  n.  1490
del 7 dicembre 2016, concernente «Assegnazione definitiva dei  budget
aziendali per l'anno 2016  ai  sensi  dell'art.  21,  comma  18,  del
decreto-legge n. 113/2016, recante "Misure  finanziarie  urgenti  per
gli   enti   territoriali   e   il   territorio",   convertito,   con
modificazioni, nella legge n. 160/2016», della cui pubblicazione  sul
sito istituzionale dell'AIFA e'  stato  dato  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2016; 
  Considerato che la determinazione n. 1406/2016 sopra richiamata  e'
stata oggetto di impugnazione da parte  delle  aziende  farmaceutiche
destinatarie del ripiano, con ricorsi pendenti dinanzi  al  Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sezione III quater, il quale, con
ordinanze cautelari del 15, 16 e 19 settembre e 13 e 27 ottobre 2016,
25 gennaio e 8 febbraio 2017, poi confermate  con  ordinanze  del  24
novembre, 5, 6 e 14 dicembre 2016 e  8  febbraio  2017,  ha  ordinato
all'AIFA, ai fini della completezza dell'istruttoria, la verifica  in
contraddittorio dei  dati,  dei  documenti,  delle  modalita'  e  dei
criteri di calcolo alla base del ripiano individuale,  relativo  alle
annualita' 2013, 2014, 2015; 
  Considerato che, a seguito delle suddette  ordinanze,  al  fine  di
avviare un contraddittorio con le aziende farmaceutiche  destinatarie
dei   provvedimenti   cautelari,   l'Agenzia   ha   provveduto   alla
pubblicazione della Nota sulla metodologia applicativa utilizzata per
l'attuazione  del  richiamato  art.  21,  commi  da  2  a   15,   del
decreto-legge n. 113 del 2016, di cui all'avviso del 24 gennaio 2017,
pubblicato sul proprio sito istituzionale; 
  Tenuto   conto   del   contraddittorio   effettuato   dall'Agenzia,
attraverso   numerosi   incontri   con   le   aziende   farmaceutiche
destinatarie dei provvedimenti cautelari, avviato in data 30  gennaio
2017 e conclusosi in data 10 marzo 2017; 
  Considerato che all'esito del suddetto contraddittorio  non  si  e'
potuti  pervenire   all'accertamento   definitivo   della   specifica
posizione debitoria di  ogni  azienda  ricorrente  e  che,  pertanto,
l'AIFA  ha  avviato  un  ulteriore  contraddittorio  con  le  aziende
destinatarie della manovra di pay-back 2013, 2014 e 2015, al fine  di
vagliare la disponibilita' ad addivenire ad un  accordo  transattivo,
con relativa rinuncia al contenzioso pendente; 
  Vista la nota prot. AIFA/STDG P 57203 del 1° giugno  2017,  con  la
quale l'Agenzia ha chiesto il parere dell'Avvocatura  generale  dello
Stato in ordine  alla  possibilita'  di  procedere  alla  stipula  di
accordi transattivi per la definizione del contenzioso  pendente  sul
pay back 2013, 2014 e 2015 e le  successive  note  integrative  prot.
AIFA/AC P 82122 del 26 luglio 2017 e prot. AIFA/AC P  100620  del  21
settembre 2017; 
  Considerato, inoltre, che  anche  la  determinazione  n.  1490/2016
sopra richiamata, concernente l'assegnazione  definitiva  dei  budget
aziendali per l'anno 2016, e' stata oggetto di impugnazione da  parte
delle aziende farmaceutiche destinatarie con autonomi ricorsi  o  con
motivi  aggiunti   ai   ricorsi   pendenti   dinanzi   al   Tribunale
amministrativo regionale del Lazio avverso il procedimento di ripiano
della spesa farmaceutica per gli anni 2013, 2014 e 2015; 
  Considerato che, al fine di chiarire le modalita' di determinazione
del quantum assegnato quale  budget  definitivo  per  l'anno  2016  a
ciascuna azienda titolare, nonche' di confrontare il dato  utilizzato
da AIFA con quello aziendale per la sua esatta  acquisizione,  l'AIFA
ha ritenuto opportuno procedere in via di  autotutela  all'avvio  del
procedimento di riesame della determinazione n.  1490/2016,  iniziato
in data 16 marzo 2017 e  concluso  in  data  20  aprile  2017,  anche
mediante un contraddittorio con le aziende farmaceutiche; 
  Visto, quindi, l'avviso alle aziende farmaceutiche  pubblicato  sul
portale istituzionale dell'Agenzia in data 18 maggio 2017 con cui,  a
seguito del richiamato procedimento di confronto, e'  stato  messo  a
disposizione il dato di spesa relativo all'anno 2015 con la  relativa
nota descrittiva, ai fini dell'acquisizione di  eventuali  correzioni
ed osservazioni da parte delle aziende interessate; 
  Considerato che, al fine di effettuare un approfondimento analitico
in ordine ai dati relativi ai  flussi  farmaceutici  confluiti  nella
banca dati  NSIS  (Nuovo  sistema  informativo  sanitario)  anche  in
relazione alla  procedura  di  determinazione  del  ripiano,  l'AIFA,
d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
ha provveduto ad  incontrare  i  responsabili  regionali  dei  flussi
informativi,  i  responsabili  regionali  in  materia  di  assistenza
farmaceutica   ed    i    responsabili    regionali    del    settore
economico-finanziario, a decorrere dal 5 giugno e sino  al  9  giugno
2017; 
  Considerato che, a seguito dei suddetti incontri, e' stata attivata
la riapertura straordinaria dei flussi informativi di cui alla  Banca
dati centrale della tracciabilita' del farmaco, come  comunicato  con
nota prot. AIFA STDG/P n. 75957  del  13  luglio  2017,  al  fine  di
consentire alle aziende farmaceutiche interessate di  modificare  e/o
integrare i dati gia' inviati alla suddetta Banca dati per  gli  anni
2015 e 2016, entro l'8 settembre 2017; 
  Considerato che, all'esito  della  riapertura  dei  flussi  di  cui
sopra, e' stata instaurata un'ulteriore fase di  contraddittorio  con
le aziende farmaceutiche interessate, al fine  di  pervenire -  sulla
base dei dati corretti e trasmessi da queste - al consolidamento  dei
dati di spesa dell'anno 2015 necessari alla  nuova  assegnazione  dei
budget aziendali definitivi per l'anno 2016; 
  Visto il comunicato pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA  in
data 26 ottobre 2017, in  cui  e'  stata  resa  nota  la  contestuale
pubblicazione, tramite il Portale del monitoraggio  e  del  controllo
della spesa farmaceutica, per ciascuna azienda  titolare  di  A.I.C.,
dei dati alla base del budget  per  l'anno  2016,  aggiornati  al  28
settembre 2017, ed e' stato comunicato che, a partire dal 7  novembre
2017, sarebbero  stati  avviati  gli  incontri  con  le  aziende  per
procedere al confronto sui dati pubblicati; 
  Considerato  che,  all'esito  dei  suddetti  incontri  solo  alcune
aziende hanno dato completo riscontro, mentre altre hanno inviato  un
riscontro parziale ovvero non hanno fornito riscontro alcuno; 
  Considerato che, a fronte  del  parziale  riscontro  fornito  dalle
aziende ed al fine di pervenire alla costruzione di un dato certo  da
porre a base dell'attribuzione del budget per l'anno 2016, l'AIFA, in
data 22 dicembre 2017, ha proceduto alla ripubblicazione, tramite  il
Portale del monitoraggio e del controllo  della  spesa  farmaceutica,
dei dati aggiornati alla stessa data; 
  Visto che, a seguito della  ripubblicazione  dei  dati  aggiornati,
l'AIFA ha acquisito e recepito le modifiche trasmesse  dalle  aziende
farmaceutiche e, in particolare, gli aggiornamenti delle anagrafiche,
dei valori di spesa per A.I.C. per l'anno 2015, dei dati  di  ripiano
relativi  all'anno  2015  utilizzati,   nonche'   ha   tenuto   conto
dell'imputazione  al  canale  distributivo  indicata  dalle  aziende,
invitando le aziende medesime a  prenderne  visione  e  a  comunicare
tempestivamente eventuali osservazioni in merito; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge  di  bilancio  2018)
ed, in particolare,  l'art.  1,  comma  389,  il  quale  prevede  che
l'Agenzia  italiana  del   farmaco   e'   tenuta   ad   adottare   la
determinazione  avente   ad   oggetto   il   ripiano   dell'eventuale
superamento del tetto della spesa  farmaceutica  territoriale  e  del
tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016  a  carico
di ogni  singola  azienda  farmaceutica  titolare  di  autorizzazione
all'immissione in  commercio,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della medesima legge e che le aziende farmaceutiche
provvedono alla corresponsione dell'importo dovuto entro i successivi
trenta giorni; 
  Visto, altresi', il comma 390 del richiamato art. 1 della legge  di
bilancio 2018, il quale prevede che l'AIFA concluda, entro centoventi
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  medesima  legge,  le
transazioni relative ai contenziosi derivanti  dall'applicazione  del
predetto art. 21, commi 2 e 8, del decreto-legge 24 giugno  2016,  n.
113, relativi al ripiano della  spesa  farmaceutica  territoriale  ed
ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015,  ancora  pendenti  al  31
dicembre 2017, con le aziende farmaceutiche titolari  di  A.I.C.  che
siano in regola con il versamento dell'importo  dovuto  a  titolo  di
ripiano dell'eventuale sfondamento dei tetti della spesa farmaceutica
territoriale ed ospedaliera per l'anno 2016, ai sensi del  richiamato
comma 389; 
  Vista la nota prot. AIFA/STDG P 6191 del 22 gennaio  2018,  con  la
quale, tenuto conto delle  disposizioni  introdotte  dalla  legge  di
bilancio 2018, l'Agenzia ha  chiesto  all'Avvocatura  generale  dello
Stato di volersi esprimere in ordine alla possibilita'  di  procedere
ad una compensazione tra le somme dovute dalle aziende  a  titolo  di
ripiano per l'anno 2016 e le somme che potrebbero doversi  restituire
con la sottoscrizione dei soprarichiamati  accordi  transattivi  alle
aziende farmaceutiche che vantano un credito in  ordine  all'avvenuto
pagamento del ripiano per gli anni 2013, 2014 e 2015; 
  Vista la nota prot. AIFA/STDG P 7764 del 24 gennaio  2018,  con  la
quale l'Agenzia ha chiesto all'Avvocatura  generale  dello  Stato  di
volersi altresi' esprimere in ordine  alla  corretta  interpretazione
dell'art. 1, comma 390, della richiamata legge di bilancio 2018 e, in
particolare,  alla  possibilita'  di  procedere  alla  stipula  degli
accordi transattivi per gli  anni  2013,  2014  e  2015,  nelle  more
dell'adozione della determinazione avente ad oggetto il  ripiano  per
l'anno  2016,  al  fine  di  consentire  alle  regioni  di   ricevere
celermente gli importi attesi a titolo di payback per gli anni  2013,
2014 e 2015, gia' iscritti in bilancio; 
  Viste le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Ragioneria generale dello Stato in data  24  e  25  gennaio
2018, con le quali e' stata rappresentata l'esigenza che  si  proceda
ad un puntuale rispetto delle  procedure  previste  dalle  legge,  in
virtu' della quale l'avvenuto pagamento delle quote  di  ripiano  per
l'anno 2016  costituisce  il  presupposto  per  concludere  eventuali
transazioni sul ripiano per gli anni 2013, 2014 e 2015; 
  Visto, inoltre, l'art.  1,  comma  394,  della  predetta  legge  di
bilancio 2018, il quale  dispone  che,  in  relazione  ai  versamenti
effettuati dalle aziende farmaceutiche ai fini del contenimento della
spesa  farmaceutica  a  carico  del  Servizio  sanitario   nazionale,
considerato che i tetti sono  calcolati  al  lordo  dell'IVA,  l'AIFA
proceda  alla  determinazione  delle  quote   di   ripiano   per   il
superamento, nel 2016, del tetto della spesa  farmaceutica  al  lordo
dell'IVA in coerenza con la normativa vigente; 
  Visto l'art. 1, comma 226, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147
(legge di stabilita'  2014),  concernente  la  compensazione  tra  le
aziende farmaceutiche che costituiscono societa' controllate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile; 
  Vista la  nota  del  Ministero  della  salute  prot.  24990  del  9
settembre 2014 - Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento
del SSN - direzione generale della programmazione sanitaria, circa le
modalita' che AIFA deve utilizzare per  dare  applicazione  a  quanto
previsto  dall'art.  15,  comma  8,   lettera   g)   del   richiamato
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; 
  Vista la nota del Ministero della salute, direzione generale  della
programmazione sanitaria, prot. n. 7810-P del 9 marzo 2017,  con  cui
e'  stato  comunicato  l'importo  definitivo  del   Fondo   sanitario
nazionale 2016 e la relativa distribuzione a livello regionale,  pari
a 110.329 milioni di euro  (voce  in  tabella  «Totale  finanziamento
Stato»); 
  Visto  il  documento   recante   il   «Monitoraggio   della   spesa
farmaceutica  nazionale  e  regionale  gennaio -  dicembre   2016   -
aggiornato», approvato dal Consiglio di amministrazione  dell'Agenzia
italiana del farmaco nel corso della seduta del 25 gennaio  2018  con
deliberazione n. 5; 
  Considerato,  in  particolare,  che  nella  suddetta   seduta,   il
Consiglio di amministrazione dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  ha
accertato il disavanzo della spesa farmaceutica ospedaliera, rispetto
al  tetto  programmato  del   3,5%,   trasmettendo   la   sopracitata
deliberazione  al  direttore  generale   per   gli   adempimenti   di
competenza; 
  Vista la nota del  direttore  generale  prot.  STDG/P/9855  del  30
gennaio 2018, con la quale e'  stata  trasmessa  al  Ministero  della
salute, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle  regioni  e
province autonome, la documentazione relativa al  Monitoraggio  della
spesa  farmaceutica  nazionale  e  regionale  gennaio-dicembre   2016
aggiornato; 
  Vista la determinazione n. 121/2018 del 26  gennaio  2018,  recante
«Riassegnazione dei budget aziendali definitivi per  l'anno  2016  ai
sensi dell'art. 21, comma 18, del decreto-legge n. 113/2016,  recante
"Misure  finanziarie  urgenti  per  gli  enti   territoriali   e   il
territorio", convertito, con modificazioni, nella legge n. 160/2016»,
della cui pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia e'  stato
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale del  30  gennaio  2018  -  Serie
generale - n. 24; 
  Vista la Nota sulla metodologia  applicativa  relativa  al  ripiano
dello sfondamento del tetto del 3,5% - spesa farmaceutica ospedaliera
(ai sensi dell'art. 1, comma 389, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»); 
  Considerato che dal monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale
e regionale per l'anno 2016 emerge  un  superamento  del  solo  tetto
della spesa farmaceutica ospedaliera, e non  anche  del  tetto  della
spesa farmaceutica territoriale; 
  Ritenuto, pertanto, di procedere al  ripiano  del  disavanzo  della
spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016  a  livello  nazionale
rispetto al tetto del 3,5% sul  Fondo  sanitario  nazionale,  secondo
quanto disposto dall'art. 15, comma 7,  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
Attribuzione  degli  oneri  di  ripiano  della   spesa   farmaceutica
                     ospedaliera per l'anno 2016 
 
  1. Sono attribuiti gli oneri di ripiano  della  spesa  farmaceutica
ospedaliera per l'anno 2016 a carico delle aziende farmaceutiche,  ai
sensi dell'art. 1, comma 389, la  legge  27  dicembre  2017,  n.  205
(legge di bilancio 2018), richiamato in premessa. 
  2. I dati che quantificano gli oneri di ripiano definitivo 2016, di
cui all'Allegato 2 al  presente  provvedimento,  che  ne  costituisce
parte integrante, sono consultabili nella  piattaforma  Front/End  di
AIFA, nella sezione dedicata, cui le aziende possono accedere con  le
credenziali loro appositamente rilasciate dall'AIFA. 
  3. La nota metodologica concernente le modalita' utilizzate per  la
determinazione  del  ripiano  di  cui  al  comma   1   e'   riportata
nell'Allegato 1 e relativi sottoallegati al  presente  provvedimento,
che ne costituiscono parte integrante,  ed  e'  pubblicata  sul  sito
istituzionale dell'AIFA, nell'area Servizi on line.