IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che fissa le modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola; Visto il comma 3, dell'art. 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (legge comunitaria per il 1990)», cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, concernente il «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e successive integrazioni e modificazioni»; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione nella legge 7 agosto 2012, n. 136»; Visto il decreto ministeriale 24 novembre 2014, n. 86483, concernente le «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni nonche' di adeguamento delle organizzazioni di produttori gia' riconosciute»; Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2014, n. 6931, recante disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013; Visto il decreto interministeriale 22 luglio 2016, n. 3048, concernente l'art. 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015, recante «Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo - oleario»; Considerata l'esigenza di assicurare l'applicazione della normativa europea contenuta nei regolamenti europei su richiamati, con particolare riguardo alle procedure per la presentazione e la realizzazione dei programmi di sostegno, per l'erogazione del finanziamento comunitario, nonche' per l'esecuzione dei controlli; Considerato che per migliorare l'efficacia di alcune misure e' opportuno prevederne l'applicazione a livello nazionale affidandone, pertanto, l'esecuzione alle associazioni di organizzazioni di produttori; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 23 novembre 2017; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione, definizioni e competenze 1. Il presente decreto ministeriale, di seguito denominato «Decreto», disciplina le modalita' tecniche e le procedure applicative delle disposizioni recate dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 e successive modifiche, relativamente ai programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola. 2. Ai sensi del decreto, si intende per: a) regolamento delegato: il regolamento (UE) n. 611/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e successive modifiche; b) regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 e successive modifiche; c) Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; d) AGEA: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - organismo pagatore; e) SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale; f) Regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; g) Comitato: il Comitato di valutazione di cui all'art. 7 del decreto; h) organizzazione beneficiaria: una delle organizzazioni riconosciute di cui all'art. 29 ,comma 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013; i) OP: un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013; j) AOP: un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013; k) OI: un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013; l) ambito di intervento: ciascuno dei campi di sostegno elencati all'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, par. 1, lettere a), b), c), d) e) ed f); m) misura: ciascuno dei gruppi di attivita' che concorrono alla realizzazione dell'ambito di intervento, come elencati ai sottopunti delle lettere a), b), c), d) e) ed f) di cui al paragrafo 1 dell'art. 3 del regolamento delegato; n) investimenti: beni durevoli fissi (inamovibili); beni durevoli mobili (movibili); o) CUAA: Codice unico aziende agricole; p) prodotto ceduto: olio, olive da olio e olive da tavola. 3. Ai fini dell'applicazione del decreto, la ripartizione delle competenze tra il Ministero, le regioni e l'AGEA sono cosi' disciplinate: a) il Ministero: 1. adotta le disposizioni nazionali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, per la gestione delle risorse comunitarie e dei programmi di attivita', in relazione alla presentazione, contenuto, approvazione e modifiche; 2. riceve e valuta i programmi di attivita' presentati relativamente alle misure e) ed f) del regolamento, nonche' le eventuali loro modifiche; 3. verifica, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni, il rispetto delle disposizioni sulla ripartizione dello stanziamento comunitario e dispone le ripartizioni di eventuali fondi residui; 4. elabora la graduatoria unica nazionale dei programmi ammessi; 5. pubblica l'elenco dei programmi approvati a livello nazionale e regionale. b) le regioni: 1. ricevono, valutano e trasmettono al Ministero i programmi per le attivita' di cui alle misure b), c) e d) del regolamento con i relativi importi ammessi, nonche' le eventuali loro modifiche; 2. ripartiscono tra le OP eventuali somme aggiuntive messe a disposizione dal Ministero; 3. eseguono i controlli sul mantenimento dei requisiti di riconoscimento e ne informano l'organismo pagatore ai fini del pagamento del saldo. c) l'AGEA: 1. verifica la regolarita' delle domande (rispetto dei termini di presentazione, completezza degli allegati), nonche' le richieste di modifica; 2. adotta le disposizioni per la gestione dei controlli e delle domande di aiuto; 3. riceve le domande di erogazione degli aiuti ed esegue i controlli, direttamente o tramite enti delegati; 4. esegue i pagamenti.