IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013, del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli, che  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 611/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi  a
sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   615/2014   della
Commissione,  del  6  giugno  2014,  che  fissa   le   modalita'   di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio e del regolamento (UE) n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne i  programmi  a  sostegno
dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola; 
  Visto il comma 3, dell'art. 4, della legge  29  dicembre  1990,  n.
428,  concernente  «Disposizioni  per   l'adempimento   di   obblighi
derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee.
(legge comunitaria per il 1990)», cosi' come modificato dall'art.  2,
comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n.  157,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204,  con  il  quale  si
dispone  che  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nell'ambito   di   propria   competenza,   provvede    con    decreto
all'applicazione nel territorio  nazionale  dei  regolamenti  emanati
dalla Comunita' europea; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre  1999,
n. 503, concernente il «Regolamento recante norme  per  l'istituzione
della Carta dell'agricoltore e del pescatore  e  dell'anagrafe  delle
aziende agricole, in attuazione dell'art. 14,  comma  3  del  decreto
legislativo 30 aprile  1998,  n.  173  e  successive  integrazioni  e
modificazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la
soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'AGEA  -  Agenzia  per  le
erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge  15  marzo
1997, n. 59; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105, recante l'organizzazione del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2,  comma
ter  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito   con
modificazione nella legge 7 agosto 2012, n. 136»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  24  novembre  2014,   n.   86483,
concernente le «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e
controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di
oliva e  delle  olive  da  tavola  e  loro  associazioni  nonche'  di
adeguamento delle organizzazioni di produttori gia' riconosciute»; 
  Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2014,  n.  6931,  recante
disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore
dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui  all'art.  29  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  luglio  2016,  n.  3048,
concernente  l'art.  4  del  decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51,
convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  n.  91  del  2
luglio 2015,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  il  recupero  del
potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo - oleario»; 
  Considerata l'esigenza di assicurare l'applicazione della normativa
europea  contenuta  nei  regolamenti  europei  su   richiamati,   con
particolare  riguardo  alle  procedure  per  la  presentazione  e  la
realizzazione  dei  programmi  di  sostegno,  per  l'erogazione   del
finanziamento comunitario, nonche' per l'esecuzione dei controlli; 
  Considerato che per migliorare  l'efficacia  di  alcune  misure  e'
opportuno prevederne l'applicazione a livello nazionale  affidandone,
pertanto,  l'esecuzione  alle  associazioni  di   organizzazioni   di
produttori; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 23 novembre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Campo di applicazione, definizioni 
                            e competenze 
 
  1.  Il  presente  decreto  ministeriale,  di   seguito   denominato
«Decreto»,  disciplina  le  modalita'   tecniche   e   le   procedure
applicative delle disposizioni recate dall'art.  29  del  regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  17
dicembre 2013,  del  regolamento  delegato  (UE)  n.  611/2014  della
Commissione dell'11 marzo 2014 e del regolamento di  esecuzione  (UE)
n.  615/2014  della  Commissione  del  6  giugno  2014  e  successive
modifiche,  relativamente  ai  programmi  di  sostegno   al   settore
dell'olio di oliva e delle olive da tavola. 
  2. Ai sensi del decreto, si intende per: 
    a) regolamento delegato: il regolamento (UE)  n.  611/2014  della
Commissione dell'11 marzo 2014 e successive modifiche; 
    b) regolamento di esecuzione: il  regolamento  (UE)  n.  615/2014
della Commissione del 6 giugno 2014 e successive modifiche; 
    c) Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali; 
    d) AGEA: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura  -  organismo
pagatore; 
    e) SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale; 
    f) Regioni: le  regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano; 
    g) Comitato: il Comitato di valutazione di  cui  all'art.  7  del
decreto; 
    h)  organizzazione   beneficiaria:   una   delle   organizzazioni
riconosciute di cui all'art. 29 ,comma 1,  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013; 
    i) OP: un'organizzazione  di  produttori  riconosciuta  ai  sensi
dell'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013; 
    j)  AOP:  un'associazione   di   organizzazioni   di   produttori
riconosciuta  ai  sensi  dell'art.  156  del  regolamento   (UE)   n.
1308/2013; 
    k) OI: un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi
dell'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013; 
    l) ambito di intervento: ciascuno dei campi di sostegno  elencati
all'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, par.  1,  lettere  a),
b), c), d) e) ed f); 
    m) misura: ciascuno dei gruppi di attivita' che  concorrono  alla
realizzazione dell'ambito di intervento, come elencati ai  sottopunti
delle lettere a), b), c), d) e) ed f) di cui al paragrafo 1 dell'art.
3 del regolamento delegato; 
    n) investimenti: 
      beni durevoli fissi (inamovibili); 
      beni durevoli mobili (movibili); 
    o) CUAA: Codice unico aziende agricole; 
    p) prodotto ceduto: olio, olive da olio e olive da tavola. 
  3. Ai fini dell'applicazione del  decreto,  la  ripartizione  delle
competenze  tra  il  Ministero,  le  regioni  e  l'AGEA  sono   cosi'
disciplinate: 
    a) il Ministero: 
      1. adotta le disposizioni nazionali, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, per  la  gestione  delle  risorse  comunitarie  e  dei
programmi di attivita', in relazione alla  presentazione,  contenuto,
approvazione e modifiche; 
      2.  riceve  e  valuta  i  programmi  di  attivita'   presentati
relativamente alle misure  e)  ed  f)  del  regolamento,  nonche'  le
eventuali loro modifiche; 
      3. verifica, sulla  base  delle  informazioni  trasmesse  dalle
regioni, il rispetto  delle  disposizioni  sulla  ripartizione  dello
stanziamento comunitario e dispone le ripartizioni di eventuali fondi
residui; 
      4.  elabora  la  graduatoria  unica  nazionale  dei   programmi
ammessi; 
      5.  pubblica  l'elenco  dei  programmi  approvati   a   livello
nazionale e regionale. 
    b) le regioni: 
      1. ricevono, valutano e trasmettono al  Ministero  i  programmi
per le attivita' di cui alle misure b), c) e d) del regolamento con i
relativi importi ammessi, nonche' le eventuali loro modifiche; 
      2. ripartiscono tra le OP eventuali somme  aggiuntive  messe  a
disposizione dal Ministero; 
      3. eseguono i  controlli  sul  mantenimento  dei  requisiti  di
riconoscimento e  ne  informano  l'organismo  pagatore  ai  fini  del
pagamento del saldo. 
    c) l'AGEA: 
      1. verifica la regolarita' delle domande (rispetto dei  termini
di presentazione, completezza degli allegati), nonche'  le  richieste
di modifica; 
      2. adotta le disposizioni per la gestione dei controlli e delle
domande di aiuto; 
      3. riceve le domande di erogazione  degli  aiuti  ed  esegue  i
controlli, direttamente o tramite enti delegati; 
      4. esegue i pagamenti.