LA COMMISSIONE
su proposta del commissario delegato per il settore, prof. Domenico
Carrieri
Premesso che:
la Baranzelli Natur S.r.l. di Romagnano Sesia (NO) svolge, oltre
ai servizi di noleggio con conducente e Gran Turismo, attivita' di
trasporto pubblico extraurbano sulle tratte Novara-Varallo,
Novara-Borgomanero, Borgomanero-Borgosesia, Santhià-Arona (in
collaborazione con la ditta Comazzi), Vercelli-Confienza e
Milano-Alagna;
in data 11 ottobre 2016, l'Azienda, la R.S.A. Filt Cgil e la
Segreteria territoriale di Biella dell'Organizzazione sindacale di
Biella hanno concluso un Accordo sulle prestazioni indispensabili e
sulle altre misure da garantire in caso di sciopero, riguardante il
personale dipendente della Baranzelli Natur S.r.l., addetto ai soli
servizi di Trasporto pubblico locale;
con nota del 4 novembre 2016, la Baranzelli Natur S.r.l. ha
trasmesso copia del predetto Accordo alla commissione per gli
adempimenti di competenza;
con nota del 14 dicembre 2017, prot. n. 18194/TPL, il testo
dell'Accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei
consumatori, secondo quanto previsto dall'articolo 13, lettera a),
della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, per
l'acquisizione del relativo parere entro trenta giorni dalla
ricezione della medesima nota;
decorso tale termine, nessuna delle Associazioni ha espresso il
proprio avviso in ordine al predetto accordo;
Considerato che:
lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e'
attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive
modificazioni, nonche' dalla Regolamentazione provvisoria delle
prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico
locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31
gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23
marzo 2002, n. 70;
la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi
collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni
suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda:
la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale
nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (articolo
10, lettera A);
l'individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere
garantito il servizio completo (articolo 11, lettera B), nonche'
delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i
regolamenti di servizio (articolo 16);
i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina
dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi
amministrativi ...);
le procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa
del servizio;
le procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta
la durata delle fasce;
i criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga
percorrenza;
la garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza
e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei
mezzi;
le eventuali procedure da adottare per forme alternative di
agitazioni sindacali;
in caso di trasporto di merci, la garanzia dei servizi necessari
al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di
prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per
la continuita' delle attivita' produttive;
l'individuazione delle aziende che, per tipo, orari e tratte
programmate, possano garantire un servizio alternativo a quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
l'individuazione dei servizi da garantire in occasione di
«manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto»
(articolo 15);
l'art. 10, lettera A), della predetta Regolamentazione
provvisoria stabilisce, altresi', che «in via sperimentale l'area del
bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita'
dell'azienda interessata dallo sciopero»;
Rilevato che:
le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il
servizio completo, indicate nell'Accordo, oggetto della presente
valutazione, sono state cosi' individuate:
dalle ore 4,30 alle ore 8,30 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00;
saranno garantite tutte le corse il cui orario di partenza cada
all'interno delle suddette fasce, indipendentemente dall'impegno
richiesto all'autista (pre-post, trasferimenti, etc.)
per garantire il servizio e l'eventuale emergenza si concorda che
verranno comandati presso la sede di Romagnano Sesia, tra coloro che
regolarmente svolgono tali mansioni:
un agente di officina/piazzale;
un agente con funzioni di informazioni al pubblico;
l'Azienda si impegna a fornire a tutti gli Agenti lo sviluppo del
turno modificato sulla base delle modalita' dello sciopero in
svolgimento;
le parti si ritroveranno per individuare le corse garantite al
fine di segnalarle preventivamente all'utenza;
Precisato che: per tutti gli ulteriori profili, di cui all'articolo
2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, non
espressamente disciplinati nell'Accordo in esame, restano in vigore
le regole contenute nella citata Regolamentazione provvisoria del
settore;
Valuta idoneo: ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n.
146 del 1990 e successive modificazioni, l'Accordo aziendale
concluso, in data 11 ottobre 2016, con la R.S.A. Filt Cgil e la
Segreteria territoriale di Biella dell'Organizzazione sindacale Filt
Cgil e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso
di sciopero del personale dipendente della Baranzelli Natur S.r.l.,
addetto ai soli servizi di Trasporto Pubblico Locale;
Dispone
la comunicazione della presente delibera all'Azienda Baranzelli Natur
S.r.l. di Romagnano Sesia (NO), alla R.S.A. Filt Cgil, alla
Segreteria territoriale di Biella dell'Organizzazione sindacale Filt
Cgil, nonche', per opportuna conoscenza, al Prefetto di Novara, al
Prefetto di Vercelli;
Dispone inoltre
la pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, nonche' l'inserimento sul sito Internet
della Commissione.
Roma, 1° febbraio 2018
Il presidente: Santoro Passarelli