IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 783, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il
quale prevede che le  regioni  che  non  hanno  ancora  approvato  il
rendiconto 2014 in deroga al principio della  contestualita'  con  il
rendiconto 2014 previsto dall'art. 3, comma 7,  alinea,  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera della giunta, previo
parere dell'organo  di  revisione  economico-finanziario,  provvedono
entro il 30 giugno 2018 al riaccertamento straordinario dei  residui,
secondo le modalita' previste dal  medesimo  art.  3,  comma  7,  del
decreto legislativo n. 118 del 2011 e  da  un  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018; 
  Visto l'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, concernente le modalita' del  riaccertamento  straordinario  dei
residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015  previste  per
gli enti in contabilita' finanziaria  soggetti  al  predetto  decreto
legislativo n. 118 del 2011; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 783, della  legge  n.  205
del 2017, all'emanazione del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,   concernente   le   modalita'   del   riaccertamento
straordinario dei residui  al  31  dicembre  2017  provenienti  dalla
gestione 2014  e  precedenti  delle  Regioni  che  non  hanno  ancora
approvato il rendiconto 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Modalita' del riaccertamento straordinario 
 
  1. Le regioni che non hanno ancora approvato il rendiconto 2014  in
deroga al principio  della  contestualita'  con  il  rendiconto  2014
previsto dall'art. 3, comma 7,  del  decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, con delibera della giunta, previo parere dell'organo di
revisione economico-finanziario, provvedono entro il 30  giugno  2018
al riaccertamento straordinario dei  residui,  secondo  le  modalita'
previste dal medesimo art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118
del 2011 e dal comma 2. 
  2. Le Regioni di  cui  al  comma  1  provvedono  al  riaccertamento
straordinario  dei  residui  antecedenti   all'esercizio   2015   con
riferimento alla data contabile del 1° gennaio 2018, attraverso: 
    a) la  cancellazione  definitiva  dei  propri  residui  attivi  e
passivi  antecedenti  all'esercizio  2015   cui   non   corrispondono
obbligazioni perfezionate. Non sono cancellati  i  residui  derivanti
dal perimetro sanitario cui si applica il titolo secondo del  decreto
legislativo n. 118 del 2011. Per ciascun residuo passivo eliminato in
quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate,  e'
indicata  la  natura  della  fonte  di  copertura,  al   fine   della
conservazione degli eventuali vincoli di destinazione; 
    b)  la  cancellazione  dei  propri  residui  attivi   e   passivi
antecedenti all'esercizio 2015  cui  non  corrispondono  obbligazioni
giuridicamente perfezionate scadute alla data del 31  dicembre  2017.
Non sono cancellati i residui imputati al titolo 9 «Entrate per conto
terzi e partite di giro» e al titolo 7  «Uscite  per  conto  terzi  e
partite di giro», i residui derivanti dal perimetro sanitario cui  si
applica il titolo secondo del decreto legislativo n. 118 del 2011 e i
residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per
ciascun residuo eliminato in quanto non  scaduto  sono  indicati  gli
esercizi  nei  quali  l'obbligazione  diviene  esigibile,  secondo  i
criteri  individuati  nel  principio  applicato  della   contabilita'
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n.  118
del 2011. 
    c) la conseguente variazione del fondo pluriennale  vincolato  da
iscrivere in entrata e in spesa  del  bilancio  dell'esercizio  2018,
distintamente per la parte corrente e per il conto capitale,  per  un
importo pari alla differenza tra  i  residui  passivi  ed  i  residui
attivi eliminati ai sensi della lettera  b),  se  positiva,  e  nella
rideterminazione del risultato  di  amministrazione  presunto  al  1°
gennaio 2018 a seguito del riaccertamento dei  residui  di  cui  alle
lettere a) e b); 
    d)  la  variazione  del  bilancio  di  previsione  2018-2020,  in
considerazione della cancellazione dei residui di cui alle lettere a)
e b), della conseguente rideterminazione del fondo crediti di  dubbia
esigibilita'   stanziato   in   bilancio   e   di   altri   eventuali
accantonamenti,  e  della  rideterminazione  del  fondo   pluriennale
vincolato e del risultato presunto di  amministrazione  di  cui  alla
lettera c). In particolare, gli stanziamenti di entrata  e  di  spesa
degli esercizi 2018, 2019 e 2020  sono  adeguati  per  consentire  la
reimputazione  dei  residui  cancellati   e   l'aggiornamento   degli
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato; 
    e) la reimputazione delle entrate e  delle  spese  cancellate  in
attuazione della  lettera  b),  a  ciascuno  degli  esercizi  in  cui
l'obbligazione  e'  esigibile,  dall'esercizio  2018  e   successivi,
secondo  i  criteri  individuati  nel   principio   applicato   della
contabilita' finanziaria  di  cui  all'allegato  n.  4/2  al  decreto
legislativo n. 118 del 2011. La  copertura  finanziaria  delle  spese
reimpegnate cui non corrispondono entrate  riaccertate  nel  medesimo
esercizio e' costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi
di disavanzo tecnico di cui al comma 3; 
    f) la rideterminazione del fondo crediti di  dubbia  esigibilita'
accantonato nel risultato di amministrazione al 1° gennaio  2018,  in
considerazione della consistenza dei residui  attivi  al  1°  gennaio
2018 a seguito della cancellazione dei residui  attivi  di  cui  alle
lettere a) e b). L'importo del fondo e' determinato secondo i criteri
indicati nel principio applicato della  contabilita'  finanziaria  di
cui all'allegato n. 4.2. 
  3. Nel caso in cui a seguito del  riaccertamento  straordinario  di
cui al comma 2, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono  di
importo  superiore  alla  somma  del  fondo   pluriennale   vincolato
stanziato in entrata e dei  residui  attivi  reimputati  al  medesimo
esercizio, tale differenza puo'  essere  finanziata  con  le  risorse
dell'esercizio o costituire un disavanzo  tecnico  da  coprirsi,  nei
bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi  reimputati  a
tali esercizi eccedenti  rispetto  alla  somma  dei  residui  passivi
reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Al  riguardo
si richiama l'art. 3, comma 13, del decreto legislativo  n.  118  del
2011, il quale prevede che gli esercizi per i quali si e' determinato
il  disavanzo  tecnico  possono  essere  approvati  in  disavanzo  di
competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico. 
  4. Nel caso in cui a seguito del  riaccertamento  straordinario  di
cui al comma 2, i residui attivi reimputati ad un esercizio  sono  di
importo  superiore  alla  somma  del  fondo   pluriennale   vincolato
stanziato in entrata e dei residui passivi  reimputati  nel  medesimo
esercizio, tale differenza e' vincolata alla copertura dell'eventuale
eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi  rispetto
alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e  dei  residui
attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si  verifica
tale differenza e' effettuato un accantonamento di pari importo  agli
stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato. 
  5. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 2 e'  oggetto  di
un unico atto deliberativo. 
  6. Al termine del riaccertamento straordinario di cui  al  comma  2
non  sono  conservati  residui  cui  non  corrispondono  obbligazioni
giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui
al  comma  1,  cui  sono  allegati   i   prospetti   riguardanti   la
rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del  risultato  di
amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 1/R e 2/R, e'
tempestivamente trasmessa al Consiglio. 
  7. L'eventuale  maggiore  disavanzo  derivante  dal  riaccertamento
straordinario e' ripianato secondo le modalita' prevista dal  decreto
del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministero dell'interno del 2 aprile 2015, a decorrere  dall'esercizio
2018.