IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 783, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che le regioni che non hanno ancora approvato il rendiconto 2014 in deroga al principio della contestualita' con il rendiconto 2014 previsto dall'art. 3, comma 7, alinea, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera della giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono entro il 30 giugno 2018 al riaccertamento straordinario dei residui, secondo le modalita' previste dal medesimo art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018; Visto l'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente le modalita' del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 previste per gli enti in contabilita' finanziaria soggetti al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011; Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 783, della legge n. 205 del 2017, all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente le modalita' del riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti delle Regioni che non hanno ancora approvato il rendiconto 2014; Decreta: Art. 1 Modalita' del riaccertamento straordinario 1. Le regioni che non hanno ancora approvato il rendiconto 2014 in deroga al principio della contestualita' con il rendiconto 2014 previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera della giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono entro il 30 giugno 2018 al riaccertamento straordinario dei residui, secondo le modalita' previste dal medesimo art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dal comma 2. 2. Le Regioni di cui al comma 1 provvedono al riaccertamento straordinario dei residui antecedenti all'esercizio 2015 con riferimento alla data contabile del 1° gennaio 2018, attraverso: a) la cancellazione definitiva dei propri residui attivi e passivi antecedenti all'esercizio 2015 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate. Non sono cancellati i residui derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo secondo del decreto legislativo n. 118 del 2011. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, e' indicata la natura della fonte di copertura, al fine della conservazione degli eventuali vincoli di destinazione; b) la cancellazione dei propri residui attivi e passivi antecedenti all'esercizio 2015 cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate scadute alla data del 31 dicembre 2017. Non sono cancellati i residui imputati al titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro» e al titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro», i residui derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo secondo del decreto legislativo n. 118 del 2011 e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. c) la conseguente variazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata e in spesa del bilancio dell'esercizio 2018, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera b), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione presunto al 1° gennaio 2018 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alle lettere a) e b); d) la variazione del bilancio di previsione 2018-2020, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alle lettere a) e b), della conseguente rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio e di altri eventuali accantonamenti, e della rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato presunto di amministrazione di cui alla lettera c). In particolare, gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2018, 2019 e 2020 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato; e) la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera b), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione e' esigibile, dall'esercizio 2018 e successivi, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio e' costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 3; f) la rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2018, in considerazione della consistenza dei residui attivi al 1° gennaio 2018 a seguito della cancellazione dei residui attivi di cui alle lettere a) e b). L'importo del fondo e' determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. 3. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 2, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza puo' essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Al riguardo si richiama l'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli esercizi per i quali si e' determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico. 4. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 2, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza e' vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza e' effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato. 5. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 2 e' oggetto di un unico atto deliberativo. 6. Al termine del riaccertamento straordinario di cui al comma 2 non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 1, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 1/R e 2/R, e' tempestivamente trasmessa al Consiglio. 7. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario e' ripianato secondo le modalita' prevista dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno del 2 aprile 2015, a decorrere dall'esercizio 2018.