IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art.  7-quater,  comma  27,  lettere  c),  d)  ed  e),  del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,  che  introducono  disposizioni
volte a stabilire che l'opzione per il consolidato nazionale  di  cui
agli articoli 117 e  seguenti  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917 (di seguito  «testo  unico»),  al  termine  del
triennio di validita', si intende tacitamente rinnovata per un  altro
triennio a meno che non  sia  revocata,  secondo  le  modalita'  e  i
termini previsti per la comunicazione dell'opzione; 
  Visto il successivo comma 28 del citato art. 7-quater  in  base  al
quale il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto,
adegua  le  vigenti  disposizioni  ministeriali  alle   modificazioni
introdotte dal comma 27; 
  Visti gli articoli 117 e  seguenti  del  testo  unico,  recanti  la
disciplina del consolidato fiscale nazionale; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  9
giugno  2004  recante  «Disposizioni  applicative   del   regime   di
tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli  da  117  a
128 del testo unico delle imposte sui redditi» emanato in  attuazione
dell'art. 129 del citato testo unico; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  28  novembre  2017
recante «Revisione del regime di  tassazione  agevolata  dei  redditi
derivanti  dall'utilizzo  di  software  protetto  da  copyright,   di
brevetti industriali disegni e modelli, nonche' di processi,  formule
e  informazioni  relativi   ad   esperienze   acquisite   nel   campo
industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili»; 
  Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300, concernente la  istituzione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze; 
  Considerata  l'opportunita'  di   chiarire   che   il   trattamento
tributario, in relazione al  regime  agevolativo  cosiddetto  «Patent
Box», di cui all'art. 1, commi da 37 a 45, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, dei soggetti  perfettamente  integrati  (che  detengono
esclusivamente   partecipazioni    totalitarie)    all'interno    del
consolidato nazionale, di  cui  all'art.  117  del  testo  unico,  e'
equiparato, stante la finalita'  della  disposizione  agevolativa,  a
quello dei soggetti non legati da rapporti partecipativi che svolgono
attivita' di ricerca e  sviluppo  preordinata  alla  realizzazione  e
all'utilizzo dei beni immateriali indicati nel comma 39 della  citata
legge n. 190 del 2014; 
  Considerato che,  nell'adeguare  le  disposizioni  ministeriali  ai
sensi del citato comma 28, occorre anche tenere  conto  di  ulteriori
modifiche  intervenute  nel  regime  di  tassazione  del  consolidato
nazionale  successivamente  alla  emanazione   del   citato   decreto
ministeriale del 9 giugno 2004; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1.  Il  presente  decreto  reca  disposizioni  di  attuazione   per
l'applicazione di quelle contenute negli articoli da 117  a  128  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917;  ai  fini  del
presente decreto: 
    a) si intende per «testo unico», il testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917; 
    b)  i  termini  «controllante»  e  «controllata»,  si   intendono
effettuati con riferimento al  rapporto  di  controllo  esistente  ai
sensi dell'art. 117 del  testo  unico,  anche  tramite  soggetti  non
aventi i requisiti per  la  tassazione  di  gruppo,  ivi  compresi  i
soggetti residenti in Paesi che consentono  un  adeguato  scambio  di
informazioni; 
    c)  i  termini  «consolidante»  e  «consolidata»,  si   intendono
riferiti rispettivamente all'ente  o  societa'  controllante,  ovvero
alla controllata designata dalla controllante non residente,  e  alla
societa' controllata che hanno optato per la tassazione di gruppo  ai
sensi dell'art. 117 del testo unico.