IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione  
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (UE) n.  679/2012  della  Commissione  del  24
luglio 2012 con  il  quale  e'  stata  iscritta  nel  registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette, la  Denominazione  di  origine  protetta  «Squacquerone  di
Romagna»; 
  Considerato che, e' stata  richiesta  ai  sensi  dell'art.  53  del
Regolamento (UE)  n.  1151/2012  una  modifica  del  disciplinare  di
produzione della Denominazione di origine protetta di cui sopra; 
  Considerato che, con regolamento (UE) n. 265/2018 della Commissione
del 16 febbraio  2018,  e'  stata  accolta  la  modifica  di  cui  al
precedente capoverso; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
della Denominazione di origine protetta  «Squacquerone  di  Romagna»,
affinche' le disposizioni  contenute  nel  predetto  documento  siano
accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Provvede 
 
alla pubblicazione dell'allegato  disciplinare  di  produzione  della
Denominazione di origine protetta «Squacquerone  di  Romagna»,  nella
stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE)  n.
265/2018 della Commissione del 16 febbraio 2018. 
  I produttori che intendono porre in commercio la  Denominazione  di
origine protetta «Squacquerone di Romagna», sono tenuti  al  rispetto
dell'allegato disciplinare di produzione e  di  tutte  le  condizioni
previste dalla normativa vigente in materia. 
    Roma, 27 febbraio 2018 
 
                                                Il dirigente: Polizzi