IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e  al  regolamento  (CE)  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008,  che
disciplinano gli interventi  di  soccorso,  compensativi  dei  danni,
nelle aree e per i rischi non  assicurabili  con  polizze  agevolate,
assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n.
702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg.  n.  702/2014,
riguardante gli aiuti destinati a indennizzare  i  danni  causati  da
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali; 
  Visto il decreto ministeriale 29  dicembre  2014,  registrato  alla
Corte dei conti in data 11  marzo  2015,  reg.ne  provv.  n.  623,  e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  82  del  9  aprile  2015,
riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo  n.  102/04
attuabili alla luce della nuova normativa  in  materia  di  aiuti  di
stato al settore agricolo e forestale, nonche'  il  relativo  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet
del Ministero; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
relativamente al decreto ministeriale  29  dicembre  2014  e  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al  n.
SA.49425(2017/XA); 
  Visto l'art. 15 comma 4 del decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,
convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45,  integrato  dall'art.  43
comma 5-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito  dalla
legge  21  giugno  2017  n.  96  e  dall'art.  3  comma  17-bis   del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito dalla legge  3  agosto
2017 n. 123 dove e' stabilito che «Le imprese agricole ubicate  nelle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria,  interessate  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24  agosto  2016,  nonche'  nelle
Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise,  Puglia,  Sardegna  e
Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversita' atmosferiche
di eccezionale intensita' avvenute nel periodo dal 5  al  25  gennaio
2017, nonche' le  imprese  agricole  che  hanno  subito  danni  dalle
gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali  verificatesi  nel
mese di aprile 2017 e dalla  eccezionale  siccita'  prolungata  delle
stagioni primaverile ed estiva del 2017 e che non hanno  sottoscritto
polizze  assicurative  agevolate  a  copertura  dei  rischi,  possono
accedere  agli  interventi   previsti   per   favorire   la   ripresa
dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»; 
  Esaminata, alla luce della normativa soprarichiamata, la  richiesta
della  Regione  Campania  di  declaratoria  per  l'applicazione   nei
territori delle Province di Avellino, Benevento,  Caserta,  Napoli  e
Salerno  danneggiate  dalla  siccita'  dal  21  marzo  2017   al   21
settembre 2017,  delle  provvidenze   del   Fondo   di   solidarieta'
nazionale; 
  Considerato che per le province di Salerno, Napoli e  Caserta  sono
stati indicati periodi antecedenti alla data  del  21  marzo  (inizio
primavera) o posteriori al 21 settembre (fine estate),  stabilite  ai
sensi dell'art. 15, comma 4, decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,
convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,  integrato  dall'art.  3
comma 17-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito dalla
legge  3  agosto  2017,  n.  123,  ai  fini  del  riconoscimento   di
eccezionalita' delle avversita' atmosferiche per l'attivazione  delle
provvidenze  del  Fondo  di  solidarieta'   nazionale,   si   ritiene
necessario riportare tali periodi nell'intervallo temporale stabilito
dalla suddetta norma; 
  Dato atto alla Regione Campania  di  aver  effettuato  i  necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla  presente
richiesta   di   declaratoria   hanno   assunto   il   carattere   di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  n.
102/04 e s.m.i.; 
  Ritenuto di  accogliere  la  proposta  della  regione  campania  di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Declaratoria del carattere di eccezionalita' degli eventi atmosferici 
 
  1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province  per
i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli,
in  cui  possono  trovare  applicazione  le  specifiche   misure   di
intervento previste del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,
nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82: 
Avellino: 
  siccita' dal 1° maggio 2017 al 21 settembre 2017 provvidenze di cui
all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d), nel territorio dei  comuni
di: Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Atripalda, Avella, Avellino,
Bagnoli   Irpino,   Baiano,   Capriglia   Irpina,   Cassano   Irpino,
Castelvetere  sul  Calore,  Cervinara,  Cesinali,  Chiusano  di   San
Domenico,   Contrada,   Domicella,   Forino,   Grottolella,    Lauro,
Manocalzati,  Marzano  di  Nola,  Mercogliano,   Monteforte   Irpino,
Montefredane, Montella, Montemarano, Montoro, Moschiano, Mugnano  del
Cardinale, Nusco, Ospedaletto d'Alpinolo, Pago del  Vallo  di  Lauro,
Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Quadrelle, Quindici, Salza
Irpina, San Martino Valle Caudina, San Michele di Serino, San  Potito
Ultra, Sant'angelo a Scala, Santa Lucia di Serino, Santo Stefano  del
Sole, Serino, Sirignano, Solofra, Sorbo Serpico,  Sperone,  Summonte,
Taurano, Volturara Irpina. 
Benevento: 
  siccita' dal 1° maggio 2017 al 21 settembre 2017 provvidenze di cui
all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c),  d)  nell'intero  territorio
provinciale. 
Caserta: 
  siccita' dal 21 marzo 2017 al 15 settembre 2017 provvidenze di  cui
all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d), nel territorio dei  comuni
di: Alife,  Alvignano,  Arienzo,  Aversa,  Baia  e  Latina,  Bellona,
Caiazzo,  Calvi  Risorta,  Camigliano,  Cancello  ed  Arnone,  Capua,
Carinaro,  Carinola,  Casagiove,   Casal   di   Principe,   Casaluce,
Casapesenna, Casapulla, Caserta, Castel  di  Sasso,  Castel  Morrone,
Castel Volturno, Cellole, Cervino, Cesa, Curti, Dragoni, Falciano del
massico, Formicola, Francolise, Frignano, Giano Vetusto,  Grazzanise,
Gricignano di Aversa, Liberi, Lusciano, Mondragone, Orta  di  Atella,
Parete,  Pastorano,  Piana  di  Monte  Verna,   Pignataro   Maggiore,
Pontelatone, Portico di Caserta,  Rocchetta  e  Croce,  Ruviano,  San
Cipriano d'Aversa, San Marcellino, San Marco Evangelista, San  Nicola
la Strada, San Prisco, San Tammaro, Sant'arpino, Santa Maria a  Vico,
Santa Maria Capua  Vetere,  Santa  Maria  la  Fossa,  Sessa  Aurunca,
Sparanise, Succivo, Teverola, Trentola-Ducenta, Valle  di  Maddaloni,
Villa di Briano, Villa Literno, Vitulazio. 
Napoli: 
  siccita' dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017 provvidenze di  cui
all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d),  nell'intero  territorio
provinciale. 
Salerno: 
  siccita' dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017 provvidenze di  cui
all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d), nel territorio dei  comuni
di:  Acerno,   Aquara,   Bellosguardo,   Calvanico,   Casal   Velino,
Castellabate, Castiglione del Genovesi, Cicerale,  Controne,  Corleto
Monforte, Giffoni sei Casali, Giffoni Valle Piana, Laureana  Cilento,
Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella,  Olevano  sul  Tusciano,
Ottati, Perdifumo, Petina, Pollica,  Postiglione,  Prignano  Cilento,
Roscigno, Rutino, San Cipriano Picentino,  San  Mango  Piemonte,  San
Mauro Cilento, Sant'Angelo a Fasanella,  Serramezzana,  Serre,  Sessa
Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 marzo 2018 
 
                                                 Il Ministro: Martina